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Ordinanza — n. 19603/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely; incidental appeals declared ineffective due to main appeal's inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19603/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the main appeal inadmissible because it was filed late, violating procedural time limits. While the main appeal was rejected, the incidental appeals by the liquidator and the conditional appeal by the buyer were rendered ineffective or absorbed respectively. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 370, 371 c.p.c.: If the main appeal is declared inadmissible due to tardiness, the incidental appeal loses its effect; a conditional incidental appeal is absorbed if the main appeal is not admitted.

Parole chiave

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untimely appeal incidental appeal conditional appeal procedural time limits absorption of appeals proroga tardiva del termine restituzione del termine scaduto opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 c.p.c.
3.1.- Poiché le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt.
Art. 370 c.p.c.
– Solo nel caso in cui il ricorso incidentale fosse tempestivo non solo rispetto al termine ex art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
– Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass.
artt. 136 c.p
26, comma 3, l.fall., dal momento della comunicazione integrale del provvedimento alla parte, così come eseguita dalla cancelleria a normadegli artt. 136 c.p.c.
art. 334 c.p
3.1.- Poiché le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
art. 370 c.p
– Solo nel caso in cui il ricorso incidentale fosse tempestivo non solo rispetto al termine ex art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 23903/2020
Cass. 22385/2008
Cass. 14084/2010
Cass. 3056/2011
Cass. 3056/2011, 20963/2018).
Cass. 20963/2018
Cass. 18348/2017
Cass. 1343/2019
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9296/2023 R.G. proposto da VENIER ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCHIN GIANMARIA (FRNGMR70S16F241U), domicilio digitale:gianmaria.franceschin@venezia.pecavvocati.it -ricorrente, controricorrente airicorsi incidental i - contro SALVADOR ANNA MARIA, quale Liquidatrice giudiziale di ER.V. SRL in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPANER CLAUDIO UGO (CMPCDG51T07F241Q), domicilio digitale: claudio.campaner@venezia.pecavvocati.it -controricorrente, ricorrente incidentale- nonchécontro BARBAROTTO STEFANINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERRERO ROBERTA MARIA RITA (PRRRRT69M48G914S), domicilio digitale: robertamariarita.perrero@avvocatipordenone.it) -controricorrente, ricorrente incidentale condizionato- nonché contro ER.V.

SRLin liquidazione -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VENEZIA rep. n. 414 /202 3, n. R.G. 9696/2022,depositato i l 25/01/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA. FATTI DI CAUSA 1.-Oreste Venier, quale partecipante alla gara competitiva di vendita senza incanto di terreni effettuata da Anna Maria Salvador quale liquidatrice giudiziale del Concordato preventivo di ER.V. s.r.l. inliquidazione, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., illustrato da memoria, contro il decreto del Tribunale di Venezia che ha rigettato il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del giudice delegato di proroga del termine di versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario Stefanino Barbarotto, a seguito di differimento della data fissata per il rogito per ragioni afferenti la procedura concordataria. 1.1.- La liquidatrice giudiziale Salvador ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in due mezzi illustrato da memoria.

Anche l’aggiudicatario Barbarotto ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L’intimata ER.V. s.r.l. in liquidazione invece non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Il ricorso, affidato a quattro motivi – 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 36 R.D. 16.3.1942 n. 267, anche in relazione all’art. 24 Costituzione;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587 e 153 c.p.c.;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587 e 154 c.p.c.e omesso esame di fatto decisivo;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587, 153 e 154 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo – va preliminarmente dichiarato inammissibile perché tardivo, come subito eccepito da entrambi i controricorrenti. 2.1.- Invero, anche all’esito dei riscontri effettuati dalla cancelleria, risulta che il decreto del Tribunale di Venezia oggetto di impugnazione in questa sede è stato comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Veneziain data 25/01/2023 , in forma integrale e a mezzo pec (ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012) , a tutte le parti del giudizio iscritto al n. R.G. 9696/2022, compreso l’odierno ricorrente, che invece ha provveduto alla notifica del ricorso straordinario per cassazione solo in data 18/4/2023 e dunque tardivamente , senza che rilevi il fatto che, successivamente, il medesimo decreto gli sia stato ulteriormente notificato dal Barbarotto in data 17/02/2023. 2.2.-Questa Corte ha infatti più volte chiarito che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso i decreti emessi in sede di reclamo endoconcorsuale comincia a decorrere, come si evince chiaramente dalla disposizione contenuta nell’art. 26, comma 3, l.fall., dal momento della comunicazione integrale del provvedimento alla parte, così come eseguita dalla cancelleria a normadegli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data (ex multis Cass.21345/2012, 19941 / 2017 , 23173/2020 ; da ultimo, Cass.23090/2024, 29151/2024, in tema di reclamo ex art. 26 l.fall.). 3.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue l’inefficacia del ricorso incidentale proposto dalla Liquidatrice. 3.1.- Poiché le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (cfr.

Cass. Sez. U, 23903 /2020 ) , si ha che l’art. 334, comma 2 , c.p.c. - in base al quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova sicuramente applicazione in tutti i casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, come quello in esame, per mancata osservanza del termine per impugnare (cfr. Cass.22385/2008, 14084/2010). 3.2. – Solo nel caso in cui il ricorso incidentale fosse tempestivo non solo rispetto al termine ex art. 370 c.p.c. (come lo è ricorso della Liquidatrice giudiziale), ma anche rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato con il ricorso principale (circostanza invece non ricorrente nel caso in esame) la tardività di quest’ultimo non inciderebbe sulla efficacia del primo (cfr.

Cass. 3056/2011, 20963/2018). 4.- Analoga conclusione in termini di inefficacia non vale invece per il ricorso incidentale condizionato del Barbarotto, in quanto espressamente proposto, appunto, in forma condizionata, e dunque per la sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale, qui non verificatasi, con suo conseguente assorbimento. 5. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale , con inefficacia del ricorso incidentale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato, segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo. 6.

– Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). 7. –Diversamente, il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 18348/2017, 1343/2019).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei due controricorrenti, che liquida , quanto a Salvador Anna Maria, in Euro 3.000,00 per compensi, e quanto a Barbarotto Stefanino in Euro 3.500,00 per compensi, in entrambi i casi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo u