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Ordinanza — n. 19602/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as bankruptcy distribution disputes require ordinary court resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by SACE SPA inadmissible, ordering them to pay legal costs. The lower court rejected SACE's claim regarding the withholding of funds due to a pending bankruptcy case against Olicar SPA, ruling that such disputes must be resolved in ordinary proceedings. The Court affirmed this procedural distinction, noting that bankruptcy distribution rules do not apply to the execution of a liquidation concordat where creditor existence is already established.

Regesto Legislator

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Art. 110, 113, 117, 176, 182, 185 legge fallimentare; The distribution of assets in the execution of a liquidation concordat does not invoke bankruptcy partition rules, requiring ordinary court jurisdiction for disputes over fund distribution.

Parole chiave

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concordato preventivo liquidatorio riparto attivo fallimentare giudice di cognizione ordinario cessione beni debitore inammissibilità ricorso cassazione spese processuali contributo unificato credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 110 legge fallimentare
Art. 113 legge fallimentare
un ruolo di mera vigilanza, fermo restando che in ogni caso l’art. 113 l.fall.
Art. 117 legge fallimentare
Art. 176 comma 1 legge fallimentare
Art. 182 legge fallimentare
4.2.- Va infatti, ribadito che “la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l'esecuzione del concordato (art.
Art. 185 legge fallimentare
182 legge fall.) e l'esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 112 c.p
Omessa pronuncia e connessa violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2752 c.c
11, 18, 19 e 20 c.c., in ragione della mancata collocazione antergata, nel riparto i ntegrativo, del credito privilegiato d i SACE rispetto a i crediti di ADE, privilegiato ex art. 2752 c.c., e degli Eredi Paglione , privilegiato ex art.
art. 2767 c.c
2752 c.c., e degli Eredi Paglione , privilegiato ex art. 2767 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12265/2016
Cass. 22122/2018
Cass. 22122/2018, su domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili)“ (Cass.33225/2019 ; conf.
Cass. 33225/2019
Cass. 35948/2023
Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a direct appeal against a supervisory court order in bankruptcy proceedings.
Cass. 641/2019
Cass. 641/2019 con riguardo a decreto del tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell'attivoconcordatario).
Cass. Sez. U 24068/2019
Cass. Sez. U 20867/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14283/2022 R.G. proposto da SACE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI (NNTGLG66H04H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SALVATORE MATARRESE SPA in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e dei Commissari liquidatori, rappresentato e difeso dall’avvocato PALUMBO GIUSEPPE (PLMGPP69M18I907I), domicilio digitale: beppe.palumbo@legalmail.it -controricorrente- nonchécontro OLICAR SPA -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 8530/ 20 2 1 depositat o i l 06/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1.- Con ricorso straordinario ex art. 111 , comma 7 , C ost. notificato il 24.5.2022 SACE s.p.a. ha impugnato il decreto del 6.12.2021, con cui i l Tribunale di Bari ha rigett at o i l reclamo ex artt. 36 e 110 l.fall. avverso il decreto del G.D. che non aveva accolto il suo ricorso contro il 5° p rogetto di r iparto p arziale del concordato preventivo Salvatore Matarrese S.p.a., d el quale aveva contestato l’accantonamento per oltre due milioni di euro disposto in attesa della decisione della causa pendente contro i l Fallimento Olicar, che aveva impedito la distribuzione di parte delle somme disponibili in relazione al suo credito privilegiato di euro 3.348.941,81. 1.1.- Dagli atti di causa risulta che, n elle more della definizione del reclamo, le pretese del Fallimento Olicar sono state dichiarate insussistenti con sentenza passata in giudicato; quindi, su invito alla conciliazione del Tribunale, i Commissari liquidatori hanno predispo sto in data 28.10.2021 una integrazione al 5° Progetto del Piano di riparto, recante l’ assegnazione a SACE di ulteriori euro 570.000,00, depositata il 16.11.2021 ( il giorno dopo che il reclamo originario era stato trattenuto in decisione ) e non impugnata con separato reclamo da parte di SACE, la quale in ricorso ha dato atto che successivamente, con il 6° Riparto parziale dell’11.4.2022,le sue contestazioni sono state accolte. 1.2.- Il Tribunale , circoscritto l’oggetto del reclamo al 5° Piano di riparto, ha fondato il rigetto de l reclamo ex art. 26 l.fall. contro l’accantonamento di due milioni di euro sul rilievo che il mancato richiamo degli artt. 110 e 117 l.fall. nel concordato deriva dallamancanza della fase di accertamento del passivo, di cui perciò i riparti non costituiscono attuazione , con la conseguenza che ogni contestazione va risolta in sede ordinaria, spettando al G.D. un ruolo di mera vigilanza, fermo restando che in ogni caso l’art. 113 l.fall. non impedisce accantonamenti ulteriori. 1.3.- A l ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Salvatore Matarrese S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore civilistico e dei Commissari liquidatori, ha resistito con controricorso illustrato da breve memoria, mentre l’intimato Fallimento Olicar non ha svolto difese. 1.4.- Con “istanza di declaratoria di cessata materia del contendere” del 26.7.2024, la ricorrente SACE ha dato atto di aver ricevuto in data 21.5.2024 dalla Salvatore Matarrese S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo (e dal 28.5.2 024 in liquidazione giudiziale), in esito al “VII Riparto”, il pagamento dell’intero credito privilegiato per capitale e interessi, chiedendo perciò dichiararsi “cessata la materia del contendere con il favore delle spese giudiziali per il principio di soccombenza virtuale”. 1.5.- In memoria il controricorrente ha replicato sull’istanza di declaratoria di cessata materia del contendere , “ non notificata e/o comunicata”, ritenendo che debba semmai essere dichiarato il “sopravvenuto difetto di interesse con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, in forza del principio di soccombenza virtuale”, avendo SACE promosso un ricorso inammissibileoltre che infondato, “ nonostante il suo credito fosse stato nelle more interamente soddisfatto con i successivi – e non sindacati - riparti, predisposti ed eseguiti dai Commissari liquidatori in ossequio al decreto di omologa e non per acquiescenza ai desiderata di SACE”.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- I quattro motivi denunziano : 1 ) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto “estranei all’oggetto del contendere” i rilievi di SACE alla ”Integrazione del V° Progetto di Riparto Parziale”;

2) Omessa pronuncia e connessa violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di SACE di maggiore distribuzione delle somme oggetto di reclamo avverso il “V° Progetto di Riparto Parziale” del Concordato preventivo come integrato in corso di giudizio;

3) Omesso/rifiuto di esame (ex art. 360 n.5 c . p . c . ) del “ V° PRP come integrato in corso di Giudizio”, trattandosi di integrazione che era stata oggetto di discussione tra le part; 4)Violazione dell’ art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 nonché degli artt. 2777, comma 2,e 2778 , c omma 1 , nn. 11, 18, 19 e 20 c.c., in ragione della mancata collocazione antergata, nel riparto i ntegrativo, del credito privilegiato d i SACE rispetto a i crediti di ADE, privilegiato ex art. 2752 c.c., e degli Eredi Paglione , privilegiato ex art. 2767 c.c. 3.-In via preliminare e assorbente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. va dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato,come eccepito anche in controricorso. 3.1.- Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, Cass. 11448/2025), la ricorribilità per cassazione a norma dell’art.111, comma 7, Cost., rimedio applicabile a ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, postula la verifica che esso sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività propri dei «provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti» (ex multis, Cass.

Sez. U, 24068/2019; Cass.11524/2020). 3.2.– In particolare, i l carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto afferente il contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al "giudicato sostanziale" (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez. U, 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo ad una "potestas iudicandi" scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. 28013/2022). Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l'attitudine al "giudicato formale", non solo nella tradizionale accezione della indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso della irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l'ha emanato (Cass.

Sez. U, 17636/2003, Cass. 28013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020). La definitività può prospettarsi anche rebus sic stantibus (cd. giudicato allo stato degli atti: cfr. Cass. Sez. U, 32359/2018). 4.- Con specifico riferimento alla materia concordataria, questa Corte ha più volte osservato che, “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente”, con conseguente “inammissibilità del ricorso per cassazione ex art.111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività (Cass. 12265/2016; conf.

Cass. 22122/2018, su domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili)“ (Cass.33225/2019 ; conf. Cass. 35948/2023; cfr. Cass. 641/2019 con riguardo a decreto del tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell'attivoconcordatario). 4.1.-Né a diverse conclusioni conduce il precedente di Cass. Sez. U, 24068/2019 , che si riferisce all’impugnazione di un riparto parziale predisposto dal curatore in ambito fallimentare, dove è invece prevista un ’ apposita regolamentazione per la sua impugnazione all’interno della procedura concorsuale, mentre nel caso in esame si verte in tema di piano di riparto in sede di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. 4.2.- Va infatti, ribadito che “la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l'esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare.

Il mancato richiamo del disposto degli artt. 110 e 117 legge fall. in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo - ma unicamente, ex art. 176, comma 1, legge fall., una ricognizione della platea dei creditori "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" - e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso).

Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte” (cfr.Cass. 641/2019, 35948/2023). 5.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che va rilevata a monte rispetto alla dedotta sopravvenuta cessazione della materia del contendere , segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo. 6.- Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.

Sez. U, 20867/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari