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Decreto — n. 19438/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19438/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19438/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25784/2024 R.G.,proposto da ITALSCAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Dario Pratelli, rappresentatae difesa da gli Avv. Alfredo Biagini e Sara B onivento , che hanno indicato i seguenti indirizzi PEC: e –ricorrente – contro COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, in persona del Sindaco p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Felli, che ha indicato il seguente indi- rizzo PEC: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1630/24, depositata il 27 settembre 2024.

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ; Decreto — n. 19438/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 25784/2024 R.G.,proposto da ITALSCAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Dario Pratelli, rappresentatae difesa da gli Avv. Alfredo Biagini e Sara B onivento , che hanno indicato i seguenti indirizzi PEC: e –ricorrente – contro COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, in persona del Sindaco p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Felli, che ha indicato il seguente indi- rizzo PEC: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1630/24, depositata il 27 settembre 2024.

Parole chiave

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incasso di contributi alimentari spese di assistenza spese di ristrutturazione restituzione dei sussidi statali lavori pubblici rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25784/2024 R.G.,proposto da ITALSCAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Dario Pratelli, rappresentatae difesa da gli Avv. Alfredo Biagini e Sara B onivento , che hanno indicato i seguenti indirizzi PEC: e –ricorrente – contro COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, in persona del Sindaco p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Felli, che ha indicato il seguente indi- rizzo PEC: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1630/24, depositata il 27 settembre 2024.

Rilevato che l'Italscavi S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 27 settembre 2024, con cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 1° marzo 2023 dal Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la do- manda di pagamento della somma di Euro 10.286.388,61, proposta dalla ri- corrente nei confronti del Comune di Figline e Incisa Valdarno, a titolo di ri- sarcimento dei maggiori oneri sopportati per l'esecuzione del contratto di ap- palto stipulato il 4 marzo 2010; che il Comune ha resistito con controricorso.

Considerato che con atto ritualmente sottoscritto anche daidifensori, de- positato in Cancelleria il 5 maggio 2025e comunicato al difensore del Comune il 7 maggio 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, affer- mando che la controversia è stata definita in via stragiudiziale; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della data della decisione, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, non assumendo alcun ri- lievo, in contrario, la circostanza che, nonostante la rituale comunicazione della rinuncia, il Comune non l'abbia accettata; che, ai fini dell'estinzione del giudizio, non è infatti richiesta l'accettazione della controparte, la quale viene in considerazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., soltanto ai fini dell'esclusione della condanna del rinunciante alle spese, giacché la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7378; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140); che, in assenza dell'accettazione, l'esclusione della condanna alle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale può disporne la compensa- zione soltanto in presenza di circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale di cui all'art. 391, secondocom- ma, cod. proc. civ.(Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474; Cass., Sez. VI, 26/ 02/2015, n. 3971); che,nella specie, le predette circostanze vanno individuate nell'accordo intervenuto tra le parti per la definizione stragiudiziale della controversia, la cui stipulazione non è stata contestata dal controricorrente, pur avendo la ricorrente omesso di precisarne i termini e di allegarne copia alla rinuncia; che la rinuncia al ricorso preclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art, 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui ratio, consistente nella finalità di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, consente di circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui il giudizio di legittimità si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata o con la dichiarazione d'inammissibilità originaria del ricorso (cfr.

Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23175; v. anche Cass., Sez. III, 10/02/2017, n. 3542; Cass., Sez. II, 2/07/2015, n. 13636). P.Q.M dichiara estinto il giudizio.Compensa integralmente tra le parti