Cassation appeal dismissed due to respondent's formal withdrawal, extinguishing the proceedings under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the respondent's formal withdrawal of the case. The appellant, represented by the Bianchetta family and Codex SRL, had filed a complaint against Banco BPM SPA, but the opposing party subsequently submitted a withdrawal request. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the litigation without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of action by the respondent, accepted by the court, extinguishes the proceedings and precludes the reopening of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5607/2022 R.G. proposto da: BIANCHETTA MARIA AUSILIA, BIANCHETTA DOMENICO, CODEX SRL, BIANCHETTA GIOVANNI GIACINTO, elettivamente domiciliati in Salerno Roma 28, presso lo studio dell’avvocato SCORZA CARLO (SCRCRL67D04H703I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Denza, 27, presso lo studio dell’avvocato PIPERNO PAOLO DAVIDE (PPRPDV43A28G479Q) rappresentato e difeso dall'avvocato SORDI GIOVANNA (SRDGNN58D68D969X) -controricorrente- nonchè contro BANCO BPM SPA -intimato- Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1073/2021 depositata il 04/10/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025