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Ordinanza — n. 19382/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal, ruling fact-finding on insolvency is non-reviewable unless arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19382/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the joint appeals by Antonio Mela and MBP Immobiliare s.r.l. against the lower court's bankruptcy declaration. The appellants argued the trial court erred in assessing the company's ability to generate cash flows and liquidate debts. The court held that determining insolvency is a factual evaluation of the business's structural inability to meet obligations, which cannot be re-examined on appeal unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 380 bis. 1 c.p.c.: The assessment of insolvency regarding the impossibility of continuing profitable operations and meeting obligations with normal means is a factual evaluation non-syndicable in the legality phase.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency assessment cash flow analysis factual evaluation non-reviewability legality phase structural inability liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nonché l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n.
Art. 380 bis. 1 c.p.c.
3.La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8053/2014 delle Sezioni Unite
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i ai n n . 23483/2021 e 23639/2021 R.G. propostida MELA ANTONIO MARIA, MBP IMMOBILIARE s.r.l., elettivamente domiciliati in Sassari Via Enrico Costa 11, presso lo studio dell’avvocato DEMARTIS FRANCESCO (DMRFNC62L04L093I) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro FALLIMENTO M.B.P. IMMOBILIARE s.r.l., elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA CABONI C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TRONCI GIAMPIERO (TRNGPR55S26I452V) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonchécontro GRANITI SISTEM SRL, PENDRAGON SARDINIA s.r.l. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI , sezione distaccata di SASSARI n. 14/2021 depositata i l 06/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari - con sentenza depositata il 6.8.2021 ha rigettato il reclamo proposto da Mela Antonio Maria, in proprio e quale rappresentante della M.B.P. Immobiliare s.r.l., avverso la sentenza n. 10/2021, con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato il fallimento della predetta società. Il giudice d’appello, dopo aver ritenuto sussistente il credito vantato dal creditore istante ed aver premesso che lo stato di insolvenza consiste nell’incapacità dell’impresa di procurarsi in tempi ragionevolmente brevi le risorse finanziarie per adempiere alle obbligazioni pregresse, senza perdere, al contempo, la capacità di produrre reddito e soddisfare le ragioni dei creditori, ha evidenziato che gli accordi stipulati da M.B.P. per rimodulare il debito bancario mediante un’operazione di cartolarizzazione non potevano essere considerati indici di vitalità dell’impresa e della sua capacità di reagire all’indebitamento con mezzi normali.

In particolare, che non era stato chiarito con quali risorse finanziarie la M.B.P. avrebbe inteso provvedere ai pagamenti rateali come previsti, in un’ottica non meramente liquidatoria bensì di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa che fosse idonea a generare nuovi flussi; che, al riguardo, non soccorreva il flusso di cassa generato dalla locazione del complesso Costa Turchese - comunque non privo di costi –complesso che, allo stato, non risultava allocato sul mercato dopo la cessazione del rapporto con il precedente conduttore Pendragon. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mela Antonio Maria, in proprio e quale rappresentante della M.B.P. Immobiliare s.r.l. (d’ora in poi M.B.P.), articolato in sei motivi.

Il fallimento M.B.P. Immobiliare s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. 3.La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.

4. Questo Collegio ha provveduto preventivamente a riunire al presente giudizio il giudizio iscritto al n. RG 23639/2021, avendo ad oggetto, l’uno e l’altro, l’impugnazione dello stesso provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. nonché l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n. 4 , c.p.c. oltre alla nullità della sentenza per assenza di motivazione exart. 360 comma 1, n. 5 , c.p. c. Espongono i ricorrenti che, anche ammesso uno stato sostanzialmente liquidatorio della società poi fallita, a tale stato di fatto devono applicarsi le regole stabilite dalla giurisprudenza per le imprese in stato di liquidazione formale, con la conseguenza che lo stato liquidatorio - affermato in sentenza - è del tutto irrilevante per i debiti nei confronti delle banche, in quanto non scaduti, escluso il debito contestato in sentenza nei confronti di Pendragon.

2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., in relazione alla liquidità a breve ed al flusso di cassa assente solo in via eccezionale e provvisoria. Espongono i ricorrenti che il giudice d’appello ha omesso di considerare che il mancato flusso di cassa era dovuto a circostanze eccezionali e temporanee derivanti dall’emergenza COVID ’19. In sintesi, non è possibile far fallire un'impresa, in quanto il COVID aveva interrotto eccezionalmente e provvisoriamente il flusso di cassa.

3. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., in relazione alla liquidità a breve ed alla facile liquidabilità degli immobili. Espongono i ricorrenti che il giudice d’appello h a omesso di considerare il fatto storico della facile liquidabilità dei propri immobili, come dimostrato dal fatto che negli ultimi mesi avevano provveduto alla vendita di diciotto appartamenti, ricavando la somma di € 2.500.000,00 destinata alla riduzione del debito bancario; che tale fatto storico era decisivo per la lite in relazione al contestato credito di Pendragon inferiore a € 100.000,00. 4.Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., in relazione alla liquidità a breve e all’azione delle società collegate.

Espongono i ricorrenti che il giudizio di insolvenza segnatamente in ordine all’attitudine dell'impresa a rimanere sul mercato, deve tenere conto anche del possibile, nella specieconcreto ed effettivo, intervento delle società facenti capo al medesimo imprenditore o comunque collegate. 5.Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., in relazione alla liquidità a breve e al preliminare Olmedogreensolar. I ricorrenti stigmatizzano che la sentenza impugnata, nell’esaminare l’operazione legata al preliminare stipulato da M.B.P. con Olmedogreensolar, si era limitata a registrare che non era stata pagata la prevista caparra di € 1.000.000,00, il cui pagamento era stato previsto a pena di risoluzione del contratto.

Sul punto, i ricorrenti osservano che il mancato pagamento della caparra era stato dovuto alla presentazione dell’istanza di fallimento e, comunque, il gruppo straniero aveva manifestato interesse all’acquisto dell’immobile anche dopo la dichiarazione di fallimento, ciò comprovando la liquidabilità dell’immobile di Olmedo.

6. I primi cinque motivi, da esaminare unitariamente in considerazione della stretta connessione delle questioni prospettate, sono inammissibili. 6.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 7252/2014; conf. 7087/2022; Cass. n. 32280/2022; Cass.30284/2022; Cass. 29913/2018) quello secondo cui “lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.

In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta”. 6.2.Nel caso di specie, come già anticipato in narrativa, il giudice d’appello ha valutato la sussistenza dello stato di insolvenza, osservando che gli accordi stipulati da M.B.P. per rimodulare il debito bancario, mediante un’operazione di cartolarizzazione, non potevano essere considerati indici di vitalità dell’impresa e della sua capacità di reagire all’indebitamento con mezzi normali.

In particolare, il giudice d’appello ha osservato che, siccome la società poi fallita, in cambio di una riduzione del debito originario e verso il pagamento di € 300.000,00 in favore dell’intermediario, si era impegnata ad effettuare pagamenti rateali a beneficio dell’esposizione complessiva di tutti i soggetti del gruppo Mela (senza, peraltro, poter conoscere anticipatamente a quale dei debitori sarebbe stato imputato il pagamento e senza potersi giovare del meccanismo di rimborso anticipato riservato alla società Mesa Immobiliare), non era stato neppure chiarito con quali risorse finanziarie la M.B.P. avrebbe inteso provvedere ai pagamenti rateali come previsti, in un’ottica non meramente liquidatoria bensì di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, che fosse idonea a generare nuovi flussi; che al riguardo non soccorreva il flusso di cassa generato dalla locazione del complesso Costa Turchese - comunque, non privo di costi – che, allo stato, non risultava allocato sul mercato dopo la cessazione del rapporto con il precedente conduttore Pendragon.

In sostanza, il giudice d’appello, con una motivazione articolata ed immune da vizi logici, ha opinato, a prescindere dal rapporto tra attività e passività, nel senso della impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato e della sussistenza di una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in ragione della incapacità di generare nuovi flussi di cassa. Trattasi di una valutazione di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti di cui all’art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.

La ricorrente, con l’apparente deduzione dell’omesso esame di fatto decisivo, ha, in realtà, svolto unicamente censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello ed una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio già esaminato. In particolare, deduzioni come la asserita facile liquidabilità degli immobili, la presenza di altre società del gruppo disponibili a saldare i debiti della fallita, la dedotta imputabilità del mancato pagamento da parte di OGS al fallimento non riguardano “fatti storici”, ma argomentazioni difensive e sollecitano il riesame di circostanze di fatto.

La circostanza della mancata locazione del complesso Costa Turchese a causa dell’emergenza COVID, poi passata , non è decisiva, avendo la Corte d’Appello precisato che si trattava di flusso di cassa che, tenuto conto dei costi di mantenimento della struttura, non era comunque sufficiente a soddisfare regolarmente e con mezzi normali (liquidità a breve) gli ingenti debiti della società. Infine, parimenti non decisiva è la circostanza che i debiti con le banche non fossero scaduti, atteso che, a prescindere dal rilievo che quello nei confronti di Pendragon lo era, il giudice d’appello ha ampiamente motivato sull’incapacità della ricorrente di onorare tali ingenti debiti con mezzi normali di pagamento. 7.Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 5 L.F. in relazione alla mancanza di una valutazione complessiva degli indici rivelatori dei mezzi di pagamento.

Lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello non aveva provveduto ad una valutazione complessiva degli indici della insolvenza, in particolare di quello relativo alla capacità o meno del fallendo di far fronte ai debiti, nel caso di specie unico e contestato. Il Giudice si era sottratto alla necessaria valutazione di fatti tutti attinenti alla questione fondamentale della liquidità a breve termine. 7.1.Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha svolto una valutazione complessiva degli elementi di prova presenti in causa, addivenendo a conclusioni di cui la ricorrente auspica tout court l a revisione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti