Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The lower court had already accepted this withdrawal, and the Supreme Court confirmed that the procedural requirements for such a withdrawal were met. Consequently, no further ruling on the merits or litigation costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid withdrawal of the lawsuit results in the immediate extinction of the judicial proceedings without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1905/2025 R.G. proposto da: SOFIA ORAZIO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA CRISPI 247 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NATULLO NICOLA (NTLNLN68S28F839V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO FIDIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STOPPANI NUMERO 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BARRECA CARMELO (BRRCML61B04C351R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASSICURATORI DEI LLOYD'S, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA GUANTAI NUOVI 11 DOM.
DIG., presso lo studio dell’avvocato MORACE CARLO (MRCCRL71A27F839R) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 1905/2025 Numero sezionale 519/2025 Numero di raccolta generale 19361/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 -controricorrente- nonchè contro DI STEFANO GIUSEPPE, TOSCANO SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.210/2024 depositata il 04/06/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia della parte costituita;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/07/2025 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 1905/2025 Numero sezionale 519/2025 Numero di raccolta generale 19361/2025 Data pubblicazione 14/07/2025