Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the civil proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Suedtirol Bank, voluntarily renounced the main appeal, while the other parties withdrew their incidental appeals and accepted the procedural outcome. Consequently, the court ruled that no further judgment on merits or costs was necessary, formally closing the case under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws their appeal, the proceedings are extinguished by decree without the need for further adjudication on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 6089/2025 proposto da: Suedtirol Bank S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Belleggia Stefano e Marcucci Giulia; -ricorrente- contro Mattiocco Antonio rappresentato e difeso dall’Avvocato Tortorella Giuseppe; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro Holymoorside Investments Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Toffoletto Alberto, Pavesio Carlo, Miserere Paolo e Ardizzone Luigi -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza n° 187/2025 della Corte d’Appello di Torino del 27.02.2025; letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale;
Numero registro generale 6089/2025 Numero sezionale 517/2025 Numero di raccolta generale 19354/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 lette le rinunce dei controricorrenti e ricorrenti incidentali al ricorso incidentale e le accettazioni di tutte le parti del giudizio; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione di tutte le parti costituite;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 11.07.2025 La Presidente Titolare Dott.ssa Maria Acierno Numero registro generale 6089/2025 Numero sezionale 517/2025 Numero di raccolta generale 19354/2025 Data pubblicazione 14/07/2025