Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, Castello Society, voluntarily withdrew the lawsuit, which the respondent, Costanza SRL, accepted without objection. The court ruled that such a withdrawal meets the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the immediate termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the extinction of the judicial proceedings without further adjudication on the merits.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13746/2022 R.G. proposto da: CASTELLO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCO (GSTMRC80E08F032A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIGLIOTTI GIOVANNI (GGLGNN77R08F537X) -ricorrente- contro COSTANZA SRL SOCIETA' FIDUCIARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NEOFITI 14, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA MARIANOVELLA (PGNMNV73D54L407E) rappresentato e difeso dagli avvocati CALZAVARA PIETRO (CLZPTR76A13G224J), LILLO ANTONELLA (LLLNNL61M59L407E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1129/2022 depositata il 01/04/2022.
Numero registro generale 13746/2022 Numero sezionale 514/2025 Numero di raccolta generale 19325/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 13746/2022 Numero sezionale 514/2025 Numero di raccolta generale 19325/2025 Data pubblicazione 14/07/2025