Cassation appeal dismissed with remand pending Supreme Court resolution on bankruptcy contract resolution effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the procedural venue for bankruptcy contract resolution claims. CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l. sought restitution of properties from G.W. TRADING RE S.r.l. before the debtor's bankruptcy, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible, directing claims to the bankruptcy court. The Court of Cassation deferred its decision on the statutory interpretation of Article 72 of the Bankruptcy Law, awaiting a ruling from the Supreme Court on the conflicting jurisprudence raised in recent interlocutory orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72, comma 5, legge fallimentare; Art. 374, comma 2, c.p.c.: The Court of Cassation may defer a decision on a statutory interpretation conflict regarding bankruptcy contract resolution to await a ruling from the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.33849/2018 R.G. proposto da CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Teresa n. 23, presso lo studio dell’avv. Paolo Grimaldi, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -intimato - avverso la sentenza n. 5712 /20 18 de l la Corte d’Appello di Roma,depositata i l 13 . 9 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l. propose nei confronti di G.W.
TRADING RE S.r.l. una domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di alcuni beni immobili e al risarcimento dei danni, previa risoluzione del contratto con cui quegli immobili (ed altri che nel frattempo erano stati nel frattempo rivenduti a terzi) erano stati venduti dall’attrice alla convenuta; instauratosi il contraddittorio,il Tribunale di Roma rigettò la domanda, con sentenza che venne impugnata da CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l.; dopo la sentenza di primo grado, venne dichiarato il fallimento di G.W. TRADING RE S.r.l., sicché il processo fu interrotto, per essere poi riassunto da CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l.nei confronti della curatela fallimentare, che rimase contumace; la Corte d’Appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello sul presupposto che tutte le domand e dovesse ro ormai essere proposte nella sede fallimentare d i accertamento dello stato passivo e di verifica delle domande di rivendica e restituzione;
CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l.ha proposto contro la sentenza d’appello ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il fallimento è rimasto intimato; considerato che il ricorso intercetta l a questione della corretta interpretazione dell’art. 72, comma 5, legge fall., a mente del quale «L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo su tale interpretazione è sorto conflitto giurisprudenziale e s i dovranno pronunciar e a breve le Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito delle ordinanze interlocutori e nn. 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025, tutte depositate il 23.1.2025; ritenuto che èquindi opportun o procrastinare la decisione sul presente ricorso in attesa della decisionedelle Sezioni Unite;
P.Q.M dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l e ordinanz e interlocutorie n n . 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025 , tutte depositateil 23.1. 2025. C