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Ordinanza — n. 19199/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding immovable property sale, rejecting application of business transfer rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the Cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged the transfer of real estate by claiming the special procedural rules for business transfers under D.Lgs. 270/1999 incorrectly applied to immovable property. The court ruled that since the transaction involved only buildings and not an operating business, the specific statutory provisions cited by the appellant were irrelevant and could not be invoked to invalidate the sale.

Regesto Legislator

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Art. 62, 63 d.lgs. n. 270/1999; Art. 360 c.p.c.: The special procedural regime governing the sale of operating businesses does not apply to the sale of immovable property, rendering such provisions inapplicable to challenges based on their violation.

Parole chiave

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immovable property sale business transfer rules procedural inapplicability real estate transfer Cassation inadmissibility trasferimento di patrimonio trapasso di proprietà decisioni di riassegnazione o trasferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 62 d.lgs. n. 270 del 1999
63)e non anche nel caso di «Alienazione di beni» (art. 62).
Art. 63 d.lgs. n. 270 del 1999
In particolare, nel caso di «Vendita di aziende in esercizio», è previsto che il valore di stima tenga conto «della redditività» dell’azienda, «anche se negativa»(art. 63, comma 1, d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
270 del 1999 – Nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione di legge costituzionalmente rilevante concernente l’obbligo di motivazione sotto il profilo della “motivazione apparente” e del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (art.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
– Violazione di legge costituzionalmente rilevante concernente l’obbligo di motivazione sotto il profilo della “motivazione apparente” e del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (art. 360, comma 1 , n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 739 c.p
A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tribunale, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.presentò reclamo a norma dell’art. 739 c.p.c., come previsto e consentito dall’art.
art. 112 c.p
270 del 1999 – Nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7597/2018 R.G. proposto da Cassa di Risparmio di Bolzano S. p . A . , elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione n. 71 , presso lo studio dell’avv. Leonardo Di Brina,che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro Gesthotels S . p . A . in Amministrazione Straordinaria , elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Della Valle n. 1 , presso lo studio dell’avv. Fernando Petrivelli, rappresentata e difesadall’avv. Gianluca Guerrieri -controricorrente - e contro Finalba Seconda S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Chiusi n. 3 1 , presso lo studio dell’ a vv.

Pio Corti , che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro Ministero dello Sviluppo Economico -intimato - avverso il decreto pronunciato nel procedimento iscritto al n. 4877/2017 R.G., depositatodalla Corte d’Appello di Milano i l 26.12.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA L’Amministrazione Straordinaria di Gesthotels S.p.A. trasferì a Finalba Seconda S.p.A. gli « immobili costituenti il compendio del Grand HotelCampo dei Fiori di Varese». Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., titolare di ipoteca sui beni trasferiti, presentò ricorso al Tribunale di Varesecontro gli atti esecutivi del trasferimento immobiliare, ritenendoli illegittimi e lesivi del suo diritto reale di garanzia(art. 65 d.lgs. n. 270 del 1999).

A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tribunale, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.presentò reclamo a norma dell’art. 739 c.p.c., come previsto e consentito dall’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999. La Corte d’Appello di Milano respinse il reclamo e contro il relativo decreto Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Gesthotels S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Finalba Seconda S.p.A. si sono difes e con controricorso . Il Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy ) è rimasto intimato.

La ricorrente e Gesthotels S.p.A. in Amministrazione Straordinariahanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. denuncia « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 – Nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione di legge costituzionalmente rilevante concernente l’obbligo di motivazione sotto il profilo della “motivazione apparente” e del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (art. 360, comma 1 , n. 3 e n. 4 , c.p.c.)».

2. Il secondo motivo censura « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4 , c.p.c.) ».

3. Il ricorsoè inammissibile. 3.1.Il primo motivo si fa apprezzare, in senso negativo, già per la promiscuità di diversi profili di censura, anche incompatibili tra di loro (v. Cass. n. 3397/2024) , come la contestuale denuncia del vizio di omessa pronuncia e del vizio di motivazione (il quale presuppone che una decisione, quantomeno implicita, sia statapresa: v. Cass. nn. 6150/2021; 13866/2014) e come la denuncia indifferenziata di omessa motivazione e di motivazione contraddittoria (la quale ultima presuppone l’esistenza di una motivazione, contro la quale si intende muovere la contestazione di contraddittorietà: v.

Cass.n.26874/2018). Si aggiunga che l’omessa motivazionesu questioni di puro diritto non può mai essere di per sé un motivo di ricorso per cassazione, dovendosi semplicemente riproporre la medesima questione davanti la Corte Suprema, la quale ha il potere- dovere di affrontarla e – se la ritiene fondata – di accoglierla, adottando tutti i provvediment i consequenzial i (v. Cass. nn. 2107/2012; 1374/2002). Per quanto riguarda poi la violazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, l’illustrazione del motivo sostanzialmente non se ne occupa, essendo questo il tema trattato ex professo nel secondo motivo. 3.2.

Ma anche il secondo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidel decreto impugnato. In sostanza, la ricorrente denunciala violazione degli artt. 62 e 63 d.lgs. n. 270del 1999, sul presupposto che il Tribunale di Varese– con pronuncia poi confermat a dalla Corte d’Appello di Milano –abbia applicato alla vendita in sede concorsuale del compendio immobiliarele speciali disposizioni che quel decreto legislativo ponesolo per la «Vendita di aziende in esercizio». 3.2.1. È noto che la disciplin a dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza privilegia, rispettoalla disciplina all’epoca contenuta nella legge fallimentare (e ora nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019), la prospettiva del risanamento aziendale e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

In particolare, nel caso di «Vendita di aziende in esercizio», è previsto che il valore di stima tenga conto «della redditività» dell’azienda, «anche se negativa»(art. 63, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999), e, dunque, anche se porta a una diminuzione di valore rispetto a quella che sarebbe la somma del valore di stima dei singoli beni che compongono l’azienda. Inoltre, la scelta dell’acquirente non deve seguire pianamente la consueta logica del migliore offerente, inteso come soggetto disposto ad offrire il prezzo più alto, perché «l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionalistabiliti all’atto della vendita» (art. 63, comma 2); da ciò consegue che i commissari straordinari devono scegliere l’acquirente «tenendo conto, oltre che dell’ammontare del prezzo offerto, dell’affidabilità dell’offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali»(art. 63, comma 3).

Tale speciale disciplina –che consente, e anzi impone,agli organi della amministrazione straordinaria di mettere in secondo piano, o comunque di non considerare da solo risolutivo, il profilo del prezzo della vendita – si giustifica e si applica solo nel caso di « Vendite di aziende in esercizio» (art. 63)e non anche nel caso di «Alienazione di beni» (art. 62). 3.2.2. Ebbene, la ricorrente denuncia la violazione delle citate disposizioni, ma, a tal fine, si limita a contestare la perizia di stima effettuata nell’ambito della procedura concorsuale , opponendole il diverso risultato della perizia che era stata svolta nell’esecuzione individuale che essa aveva a suo tempo attivato in forza dell’iscritta ipoteca.

Il che evidentemente non ha nulla a che vedere con la violazione delle norme che prevedono, appunto, che «Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario» (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 270 del 1999), senza alcuna necessità che tale perizia di stima sia condivisa dal creditore ipotecario o sia conforme aquanto stabilito da altri periti in altre sedi.Né la ricorrente sostiene che il diverso valore indicato nelle due perizie dipendadal fatto che quella effettuata dall’incaricato dei commissari straordinari avesse diminuito il valore degli immobili tenendo conto di una redditività negativa azienda le , alla qualenon si fa alcun cenno nel ricorso.

La dissociazione tra questione di diritto prospettata e allegazioni fattuali risulta quanto mai evidente se si confronta la presente vicenda con quella giudicata nel precedente di legittimità invocato(quindi a sproposito) dalla banca ricorrente (Cass.S.u. n. 12247/2009). In quel caso, infatti, gli organi dell’Amministrazione Straordinaria avevano posto in vendita come azienda in esercizio un compendioimmobiliare che non era in realtà (e non era mai stato) un’azienda e, in tal modo, avevano anchelimitato la possibilità di partecipare alla gara ai soli imprenditori di quel determinato settore commerciale (invece di allargarla a tutti i potenziali interessati all’acquisto degli immobili), con il risultato di avere venduto i beni al prezzo di € 3.600.000, a fronte di un valore di stima (determinato nella stessa procedura concorsuale, ai sensi del citato art. 62, comma 3) di € 8.617.722.Nel caso qui in esame, all’opposto, non fu messa in vendita un’azienda (tanto meno un’azienda inesistente ) e non viene allegata alcuna incongruenza tra la stima effettuata nella procedura e il prezzo di vendita, ma soltanto si contesta (con giudizio in fatto) il valore indicato dallo stimatore.Critica, com’è ovvio, non pertinente in questa sede di legittimità. 3.2.3.

Proprio perché quella di cui qui si discute è una vendita di beni immobili – e non una cessione di azienda in esercizio –non trova applicazione, e non ha quindi alcun rilievo, l’interpretazione che dell’art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 ha dato l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, aggiunto dall’art. 11, comma 3-quinquies, del d.l. n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 (norma che, ove applicabile, certamente non avrebbe potut o essere di alcun aiuto alla ricorrente, posto che si limita ad affermare che –nella vendita delle aziende in esercizio – il valore della stima effettuata nell’ambito della procedura «non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita»). 3.2.4.Nell’illustrazione del ricorso compare solo un cenno a que llo che era stato invece oggetto di un motivo di reclamo alla Corte d’Appello, ovverosia la necessità che la vendita in sede concorsuale fosse « effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità».

S ul punto la Corte milanese ha puntualmente rilevato che la pubblicità effettuata non poteva essere considerata incongrua solo perché «non estesa a una specifica rivista di settore, apparendo più che sufficiente quella realizzata con gli annunci a quotidiani locali, nazionali ed esteri, quali il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, la Prealpina ed il Financial Times». In mancanza di uno specifico motivo di ricorso , questo aspetto non dovrebbe neanche essere qui menzionato, se non fosse per precisare che proprio all’importanza decisiva della pubblicità della vendita– che determina il «prezzo di cessione» e, quindi, il valore «attribuitoal bene dal mercato», al di là del «valore di stima» – si riferisce l ’affermazione della Corte territoriale che «il principio, benché affermato con riguardo al caso di una cessione di azienda in esercizio, sottoposta alla diversa e specifica disciplina di cui all’articolo 63 d.lgs. cit., riveste nondimeno portata generale nella materia esecutiva».

Del tutto a sproposito, pertanto, tale affermazione è riportatanel ricorso per supportare la tesi secondo cui il giudice del merito sarebbe caduto nell’errore di diritto di applicare alla vendita di immobili la disciplina speciale prevista dall’art. 63 del d.lgs. n. 270del 1999 per la vendita delle aziende in esercizio . 4.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre pronunciare sulle spese con riguardo alla parte rimasta intimata.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – in favore di ciascuna delle controricorrenti – in € 8 .000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’