Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinguished without ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Stefano Bagli, challenging a bankruptcy court's refusal to admit his professional debt, voluntarily renounced the litigation, prompting the bankruptcy trustee to accept the withdrawal. Consequently, the court ruled that the proceedings ended without issuing a decision on the merits or allocating litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal extinguished by the appellant's withdrawal results in the termination of the proceedings without a ruling on costs, excluding the application of the uniform contribution refund rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19986/2019 R.G. proposto da: Bagli Stefano, elettivamente domiciliato in Roma Via Ortigara, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Aureli Michele (RLAMHL62S24H501Q), rappresentato e difeso dall'avvocato Tonti Marco (TNTMRC74R12H294Y), ricorrente - contro Fallimento Gruppo CMV snc di CMV Servizi srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Avezzana, n.6, presso lo studio dell’avvocato Acciari Matteo (CCRMTT77R21H501K), rappresentato e difeso dall'avvocato Cedrini Giovanni (CDRGNN72H24H294C), controricorrente- avverso il decreto del Tribunale Rimini n. 6235/2019 depositato il 03/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal consigliere COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da Stefano Bagli al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento CMV snc di CMV Servizi srl che aveva respinto, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore, la domanda di ammissione allo stato passivo del credito insinuato da quest’ultimo di € 127.100, in prededuzione, per l’attività professionale relativa prestazioni per la redazione della relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l.fall. svolta in favore della suddetta società in bonis.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione Stefano Bagli sulla base di cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 l.fall.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , l.fall. 1.1. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti. 1.2. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti. 1.3.
Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3 , e 180 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c . 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, l.fall e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c. 2.Il ricorrente ha depositato, in data 28/2/2025, atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti. Il Fallimento, in persona dei curatori, con atto depositato il 4/3/2025, ha dichiarato di accettare la rinu n cia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio 2.1.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno espressamente convenutodi compensare le spese .
3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo p