Italian Supreme Court corrects a prior ruling to include attorney fees for non-statutory defenders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of legal fees. The court found that the original judgment omitted the attribution of specific expenses to two non-statutory lawyers who had represented the parties. Relying on established case law distinguishing between factual errors and material clerical mistakes, the court ordered the clerical correction to be made on the original document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: The court may ex officio correct material errors in judgments, including the omission of expense allocations to non-statutory defenders, when such omissions constitute a clerical mistake rather than a substantive factual error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti TEMA - S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in SASSARI VIA PASQUALE PAOLI 40, presso lo studio dell’avvocato RIMINI GUIDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECIS ANTONIO -già ricorrente- BANCO DI SARDEGNA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato SADURNY CLAUDIO rappresentato e difeso dall'avvocato CUDONI GIUSEPPE -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.n. 27378/2024 depositata il 22.10.2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Rilevato che: - gli avv.ti Guido Rimini e Antonio Lecis, nella qualità di procuratori della Tema S.p.a. nel ricorso RG n. 13992/2020, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 27378/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 22.10.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da Banco di Sardegna s.p.a. e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 2.7.202 5 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale, - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”; ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.
In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la parte ricorrente Banco di Sardegna s.p.a. al pagamento delle spese in favore di Tema s.p.a liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente Banco di Sardegna s.p.a. al pagamento delle spese in favore di Tema s.p.a liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari Guido Rimini e Antonio Lecis». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.
Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la parte ricorrente Banco di Sardegna s.p.a. al pagamento delle spese in favore di Tema s.p.a liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge» deve leggersi ed intendersi:
«condanna la parte ricorrente Banco di Sardegna s.p.a. al pagamento delle spese in favore di Tema s.p.a liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari Guido Rimini e Antonio Lecis». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in