Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the main appeal under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal waiver of the main appeal. The parties, representing Tomassi and Tornese against Dovalue S.p.A., had previously filed a lawsuit which was subsequently withdrawn by the claimants. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for dismissal under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of the main appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further adjudication on the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29782/2022 R.G. proposto da: TOMASSI TOMMASO, TORNESE CLEMENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO D'ITALIA, 92, presso lo studio dell’avvocato PASSI MASSIMILIANO (PSSMSM76H02H501E) che li rappresenta e difende -ricorrente- DOVALUE S.P.A. (GIÀ DOBANK S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA Via C. Mirabello, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TASCIOTTI FAUSTO (TSCFST35E20I712Y), QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S), CRIVELLARI FRANCESCA (CRVFNC74E52A509D) -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 29782/2022 Numero sezionale 499/2025 Numero di raccolta generale 18997/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 contro avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5798/2022 depositata il 22/09/2022. lette le rinunce dei ricorrenti al ricorso principale; letta la rinuncia di Dovalue S.p.A. al controricorso e al ricorso incidentale e l’accettazione della rinuncia al ricorso principale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delle parti costituite;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 29782/2022 Numero sezionale 499/2025 Numero di raccolta generale 18997/2025 Data pubblicazione 11/07/2025