Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Siena NPL 2018 S.R.L., did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Fallimento Eurodis di Ciuffetelli M. S.A.S., maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17079/2021 R.G. proposto da: SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA Via Antonio Bosio, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO EURODIS DI CIUFFETELLI M. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato FASANO ORESTE MICHELE (FSNRTM51L15D643Z) rappresentato e difeso dall'avvocato DIMUNDO FRANCESCO MARIA (DMNFNC67H08D969T) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO nel RG n.44701/2019 depositato il 07/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 17079/2021 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 18988/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.200,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 17079/2021 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 18988/2025 Data pubblicazione 11/07/2025