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Ordinanza — n. 18852/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on trademark confusion, ruling phonetic similarity insufficient for consumer confusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18852/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Renato Minelli's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision in a trademark dispute involving the signs 'Minelli' and 'Lemine Group'. Minelli argued that the phonetic similarity and shared 'mine' root created consumer confusion, while the lower courts found the signs distinct due to their different linguistic origins and lack of semantic overlap. The court upheld the dismissal, emphasizing that the phonetic resemblance was not sufficient to generate a confusing effect in the relevant market.

Regesto Legislator

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Art. 2564 c.c.; Art. 2598 c.c.: A trademark dispute requires proof of actual consumer confusion; mere phonetic similarity or shared letter sequences without semantic meaning do not establish the necessary likelihood of confusion.

Parole chiave

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trademark confusion phonetic similarity consumer perception distinctiveness likelihood of confusion trade mark law Italian civil code pericolo di confusione fra denominazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2564 c.c.
Art. 2598 c.c.
Art. 669-novies c.p.c.
― Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 669-novies e 669 - decies c.p.c., nonché la contraddittorietà Sez.
Art. 669-decies c.p.c.
― Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 669-novies e 669 - decies c.p.c., nonché la contraddittorietà Sez.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 360 c.p
Inammissibile è, del resto, la deduzione del vizio consistente nell’«errore di giudizio in merito alla non confondibilità dei segni distintivi», che non è riferito a specifici profili giuridicie non è pertanto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c..
art. 342 c.p
Nel conferire evidenza al dat o della mancata impugnazione dell’argomentazione spesa dal Tribunale, la Corte di appello ha inteso affermare che il motivo era carente di contenuto critico, onde inammissibile ex art. 342 c.p.c.: in conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 aprile 2022, n. 10767
Cass. 11 aprile 2013, n. 8906
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7061 R.G.anno 2022 proposto da: Minelli Renato, rappresentatoe difeso dall’avvocato Paolo Pernice ; ricorrente contro Bevini Giovanni e UB Land Italia s.r.l. , rappresentat i e difes i dall’avvocato Loredana Gazzetti e dall’avvocatoGiorgio Borelli; controricorrenti avverso la sentenza n. 2024/2021 depositat a il 4 agosto 2021 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA 1. ─ Roberto Minelli, titolare dell'omonima ditta operante nel Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 settore della produzione e del commercio di prodotti di pelletteria, avevaottenuto un provvedimento cautelare nei confronti di Giovanni Bevini e di Lemine Group s.r.l.fondato sull'uso di una denominazione sociale e di un marchio ― «Le Minè» ― confondibil i col proprio segno «Minelli». In esito al successivo giudizio di merito il Tribunale di Bologna, ritenendo insussistente la confondibilità dei segni, ha rigettato le domande proposte dall'attore, revocato l'ordinanza cautelare e compensato le spese di giudizio. 2.

─ In sede di gravame la Corte di Bologna ha respinto l'appello principale di Bevini e di Lemine Group e , in accoglimento di quello incidentale,ha disposto la condanna dell'appellante a rifondere le spese del giudizio di primo grado. 3. ― P er la c assazione della sentenza della Corte gli appello di Bologna ricorre per cassazione, con quattro motivi, Renato Minelli. Giovanni Bevini e di Lemine Group s.r.l. r esistono con controricorso e hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo di oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c. e l'illogicità della motivazione, nonché l'errore di giudizio in merito alla non confondibilità dei segni distintivi.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non confondibili i segni «Renato Minelli» e «Lemine Group s.r.l.» , in quanto, a detta della Corte di appello , essi rappresentavano, rispettivamente,un patronimico e un nome di fantasia , « privo di alcun significato nella lingua italiana(e, si suppone, giapponese)» e in quanto risultavano inoltre sovrapponibili solo nella porzione costituita dalle lettere «mine»,priva di alcun valore semantico e inidonea a generare un effetto confusorio,«tenuto conto per di più che l'assonanza fonetica dei due segni, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non [poteva] neppure essere compiutamente valutata con riguardo al la Sez.

I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 lingua giapponese, ossia quella del mercato nell'ambito del quale sarebbero stati utilizzati». Deduce il ricorrente che l'assonanza tra i due segni sarebbe data in misura rilevante anche dalla somiglianza tra il suffisso«lli» di «Minelli» e il prefisso «Le» di «Lemine» . Assume, poi , l'irrazionalità dell'argomento fondato sulla mancata conoscenza del comportamento dell'uditore straniero; rileva , infine , che la Corte territoriale avrebbecontraddittoriamente prima affermato di non poter conoscere quale fosse la percezione fonetica del segno all'orecchio del fruitore giapponese, e poi suppostoche la parola «Lemine» non avesse alcunsignificato nella lingua giapponese.

Il motivo è nel complesso infondato. Anzitutto esso denuncia, al pari del secondo e del terzo, la violazione e falsa applicazio ne di due norme di legge, senza nulla spiegare al riguardo. Come è noto, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). Inammissibile è, del resto, la deduzione del vizio consistente nell’«errore di giudizio in merito alla non confondibilità dei segni distintivi», che non è riferito a specifici profili giuridicie non è pertanto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.. Quanto al vizio di illogicità della motivazione, pure dedotto,esso in tanto può riconoscersi in questa sede di legittimità, in quanto Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 l’anomalia motivazionale consista in un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o in un a «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (sulla formulazionedell’art. 360 c.p.c. a seguito della modifica disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012,per tutte:

Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).La pronuncia, nella parte che interessa, non prospetta tali anomalie motivazionali: spettava del restoalla Corte di appello individuare le parti dei segni che assumevano maggior rilievo sul piano confusorio, posto che l'apprezzamento del giudice delmerito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti costituisce un giudizio di fatto(per tutte: Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764); né è censurabile un argomento (quello del significato che in lingua giapponese assumerebbe il termine «Lemine»), che non assume alcuna centralità sul piano argomentativo, per essere oltretutto espresso in termini di mera supposizione. 2.

― Col secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., l'omessa motivazione « in merito al concreto episodio di confusione del cliente giapponeseSky Japan» e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.La Corte di appello ha osservatociò: era stato denunciato un unico episodio di confusione, il quale aveva trovato espressione nella mail di un cliente giapponese cheaveva ritenuto che Minellie Nao Osaka (importatore dei prodotti sia diMinelli e che di Bevini in Giappone) rappresentassero la stessa realtà imprenditoriale; il Tribunaleaveva rilevato che da quella stessa comunicazione emergeva che Osaka aveva fornito al cliente indicazioni che lasciavano presumere un intento contrario rispetto a quello, illecito, che a luiera stato addebitato e l’appellante non aveva mosso alcuna specifica censura all'argomentazione del primo Giudice.

Assume il ricorrente di aver invece espressamente criticato, sul punto, la decisionedel Tribunale e che la motivazione di quest'ultimo risultava Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 affetta da violazione di leggeladdove aveva escluso il fatto confessorio e anticoncorrenziale « per il semplice fatto, successivo , che il signor Osaka avrebbe poi reindirizzato ( una volta che la ditta Minelli si era accorta della vicenda) il cliente all'originario fornitore». Il motivo è inammissibile. Nel conferire evidenza al dat o della mancata impugnazione dell’argomentazione spesa dal Tribunale, la Corte di appello ha inteso affermare che il motivo era carente di contenuto critico, onde inammissibile ex art. 342 c.p.c.: in conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., un error in procedendo.

Inadeguata si rileva la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c, in quanto l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (come, nella specie,la deduzione difensivache si deduce non essere stata presa in considerazione) non è riconducibile al vizio lamentato,quanto, appunto, a quello al vizio di cuiart. 360, n. 4, c.p.c. (ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza)(Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

In tema di errores in procedendonon è consentito, poi, alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n. 21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27728; 24 novembre 2004, n. 22130). La censura portata contro la sentenza di primo grado ― denunciando un vizio di violazione di legge che non è nemmeno esplicato ― non può, infine , avere ingresso: è infatti estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunce diverse da quella impugnata(Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036;

Cass. 3 agosto 2007, n. 17125). 3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., l’illogicità della motivazione e l’omesso Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente si duole dell’affermazione della Corte di appello secondo cui due documenti da lui prodotti, allegati a una perizia di parte, i quali avrebbero provato l'accostamento tra i segni creato da controparte , sarebbero stati «integralmente e tempestivamente contestati nel giudizio di primo grado fin dalla comparsa di costituzione e risposta».

Il motivo è privo di fondamento. La censura di violazione di legge è incomprensibile; quella relativa al vizio motivazionale è palesemente inconsistente, visto che la sentenza ha diffusamente argomentato sul punto, riproducendo il contenuto della deduzione difensiva formulata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta di primo grado; la doglianza di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. èinoltre inammissibile, dal momento che il ricorrente nemmeno spiega quale sarebbe il fatto storico oggetto dell’omesso esame. Col motivo ci si duole pure della mancata ammissione di una prova testimoniale.

Mail ricorrente nulla chiarisce quanto alle vicende processuali che hanno riguardato la relativa istanza: in particolare,non illustra se sull’istanza si sia pronunciato il Tribunale e se, in caso affermativo, essa fosse stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (dovendo, in difetto, la richiesta ritener si abban donata , salva l’emersione della volontà inequivoca della parte di insistere per l’ammissione della prova: Cass.4 aprile 2022, n. 10767). Oltretutto , la doglianza è priva dei riferimenti che consentanodi meglio comprendere il contenuto dei capitoli di prova : questi sono bensì riprodotti nell’epigrafedella sentenza impugnata, ma nessuno di essi fa preciso riferimento aidocumenti indicati dal ricorrente ( numerati come 13a e 13b: nel capitolo di prova richiamato in ricorso si fa invece menzione dei documenti identificati come 13 e 14). 4.

― Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 669-novies e 669 - decies c.p.c., nonché la contraddittorietà Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 della motivazione con riguardo alla statuizione di inefficacia o revoca del provvedimento cautelare. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove è ivi affermato che la revoca, disposta dal Tribunale, del provvedimento cautelare per ritenutainsussistenza delle fattispecie anticoncorrenziali dedotte comportava « il venir meno ex tunc sia dell'inibitoriache della penale, aventi efficacia meramente interinale e provvisoria».

Oppone l’istante che sia il Giudice di prima istanza che la Corte di appello non avevano dichiarato l'inefficacia del provvedimento cautelare per declaratoria di inesistenza del diritto sottostanteex art. 669-noviesc.p.c., ma ne avevano formalmente disposto la revoca, che era consentita solo in presenza dei presupposti e con le modalità di cui all’art. 669-deciesc.p.c.. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non coglie il senso della decisione della Corte felsinea sul punto. Il Giudice del gravame ha inteso infatti rilevare come il provvedimento di revoca adottato dal Tribunale fossediretto a rimuovere un provvedimento che era divenuto privo di effetti in ragione del sopraggiungere della decisione di merito che avevadichiarato inesistente il diritto a tuteladel quale era stato concesso il provvedimento cautelare.In tal se n so si spiega l’evocazione, da parte della detta Corte, del principio, enunciato da Cass. 11 aprile 2013, n. 8906, per cuila declaratoria di inefficacia di unsequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, terzo comma, c.p.c..

Sicché il riferimento del ricorrente alla revoca di cui all’art. 669-deciesc.p.c. si mostra privo di conferen za . 5. ― Il ricorso è respinto. 6. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte Sez. I–RG 7061/2022 camera di consiglio15.5.2025 rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,