Cassation court dismisses appeal against appellate court's finding of no collusion between investor and bank promoter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's attempt to re-evaluate factual findings regarding the investor's liability. The appellant argued that the lower courts incorrectly interpreted evidence to establish a necessary causal link between the investor's actions and the financial promoter's fraud, while the opposing parties contended the appellate court correctly excluded collusion. The supreme court ruled that appellate judges retain exclusive power to assess evidence and facts, reserving the cassation court's role strictly to logical and legal formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 TUF; Art. 360 cpc: The appellate court's factual assessment and evaluation of evidence are immune from cassation review, which is limited to checking logical formality and legal correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21849/2021 proposto da COPERNICO –SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SIM s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa d agli avv.ti Stefano Belleggiae Antonio Umberto Valdemarca, per procura speciale in atti; -ricorrente- contro- Fideuram –Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. , quale cessionaria a seguito di scissione (in forza di atto di scissione dell’11 gennaio 2022, racc. 6937 a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa) del ramo di azienda di IW Bank Private Investments - IW Bank, rappresentata e difesadall’avv.
Ludovica D’Ostuni , per procura speciale in atti ; VIDONI GIOVANNI, rappres. e difeso dall’avv. Roberto Cianci, per procura speciale in atti; -controricorrenti- -nonché- FLAVIO DEL FABRO; -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, n. 143/2021 , pubblicata in data 4.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto di citazione del 12.10.2016, Giovanni Vidoni conveniva in giudizio la SIM Copernicospa avanti al Tribunale di Udine, sostenendo: di aver consegnato per finalità di investimento, nel periodo tra giugno 2006 e gennaio 2012, a Flavio Del Fabro, consulente finanziario della SIMconvenuta, la somma complessiva di € 143.000,00 mediante n. 8 assegni circolari tutti all’ordine dellaIW Bank spa, nonché mediante un bonifico bancario eseguito presso il conto della stessa bancaintestato all’attore; che nel corso del 2015, sarebbe venuto a conoscenza del fatto che Del Fabro si sarebbe appropriato dellasomma complessiva di € 101.077,75 (pari alla differenza fra la somma complessiva di € 143.000,00 consegnatagli dall’attore e l’importo di € 41.922,25 che il consulente avevarestituito a quest’ultimo), senza destinare le somme alla negoziazione di strumenti finanziari; a fronte di ciò– pur non essendo mai stato cliente della SIM –chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità solidale della Copernico spa, ex art. 31 TUF, per i danni arrecatigli dall’allora promotore finanziario Del Fabro, e di condannare la stessa societàal risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 101.077,75.
Chiamato in causa Flavio Del Fabro, c on sentenza n. 1417/2018, pubblicata in data 27.11.2018, il Trib unale condannava la Copernico Sim spaal risarcimento, i n favore di Giovanni Vidoni , dei danni liquidati in euro 56.077,75, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, e il Del Fabro a rimborsare alla SIM ogni somma che la stessa fosse tenuta a versare in forza della sentenza, rigettando le altre domande formulate. Al riguardo, il Tribunale osservava che: sussisteva la prova delle dazioni in denaro effettuate dal Vidoni in favore del Del Fabro- condannato in sede di rito abbreviato per i reati di truffa ed appropriazione indebita, con sentenza del 27.7.2017- e del la responsabilità solidale dellaCopernico spa verso i clienti, di cui all’art. 31 del TUF, sulla base d egli atti del processo penale ; non sussisteva “alcuno degli indici di anomalia idonei a recidere il nesso di “occasionalità necessaria”, posto che non vi erano in capo al cliente scopi elusivi della legge, né finalità estranee a quelle di investimento del proprio denaro in strumenti finanziari;non era applicabile al caso in esame l’art. 1227 c.c. poiché la SIM non avevaprovato “che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta a lui note e su quest’ultimo gravanti”;sussisteva il diritto di regresso della SIM nei confronti del Del Fabro, ma non il diritto della Copernico spa ad essere manlevata e tenuta indenne da IW Bank (la quale ultima, pur essendo l’intestataria degli assegni circolari emessi dal Vidoni, aveva proceduto al relativo pagamento in favore della moglie di Del Fabro e di soggetti terzi), ritenendo applicabile l’art. 15 della convenzione tra la SIM e la Banca.
Con sentenza pubblicata il 4.05.2021, la Corte d’appello rigettava l’appello principale proposto dalla Copernico spa SIM, dichiarando assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da IW Bank, osservando che: era stata provata la ricorrenza della re sponsabilità solidale dellaCopernico, ex art. 31 D.Lgs. 58/1998, invocata dal Vidoni, pur essendo evidente il contesto amicale e informale in cui si erano svolti i rapporti tra i protagonisti della vicenda e la evidente scarsa avvedutezzadell’attore, essendo sufficiente al riguardo c he la condotta del promotore fosse stataagevolata e resa possibile dall’inserimento dello stesso nell’attività di una società di intermediazione mobiliare ; sussistevano i requisiti previsti dalla suddetta convenzione per l’esenzione da responsabilità di IW Bank, essendo stato provato, come argomentato dal Tribunale, chevi era stata attività di promozione di strumenti finanziari come desumibiledalla dazione di somme di denaro al citato promotoreda parte del Vidoni.
La Copernico SIM spa ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello,con quattro motivi, illustrati da memoria. Iw Bank spa resisteva con controricorso; Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking spa, quale cessionaria aseguito di scissione (in forza di atto di scissione dell’11 gennaio 2022, racc. 6937 a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa) del ramo di azienda di IW Bank Priv ate Investments - IW Bank spa , successivamente denominata IW Private Investments SIM spa, ha depositato memoria illustrativa. Giovanni Vidoni resiste con controricorso.Non si è costituito Fabio Del Fabro.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360, n.
3) e n.
5) c.p.c. dell’art. 31 d.lgs. 58/1998 e dell’art. 2049 c.c., per aver la Corte d’appello affermato la sussistenza della responsabilità solidale della Copernico spa, ritenendo esistente un nesso di “occasionalità necessaria” fra l’attività del promotore e l’illecito compiuto ai danni del cliente che al primo aveva affidato il proprio denaro, nonché ai sensi dell’art. 2049 c.c., sulla base delle seguenti apodittiche motivazioni: “la responsabilità solidale di Copernico SIM […] sussiste pure in ipotesi di contegno doloso del preposto costituente, come in questo caso, reato ed è ravvisabile nei casi in cui il comportamento rientri nel quadro delle attività necessarie all’incombenza di cui il promotore è investito essendo sufficiente che la sua condotta sia agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore nell’attività di una società di intermediazione mobiliare (SIM) e si sia realizzata nell’ambito ein coerenza con le finalità in vista di cui a stato conferito in modo da fare apparire al terzo di buona fede che l’attività posta in essere per commettere l’illecito rientrasse nell’incarico affidato” (cfr.
Sentenza di appello, p. 11); “Trattasi infatti di caso riconducibile al disposto dell’art. 2049 c.c. con il correlato onere della prova (vedi pure Cass. 17429/2019 e Cass. 30161/2018). Incombe poi sulla SIM il dimostrare l’omesso suo coinvolgimento nella vicenda e dunque un connotato di anomalia dei rapporti fra cliente e promotore se non di collusione fra i due e in ogni caso l’esperienza del cliente nel settore dell’investimento nei prodotti finanziari e già si è posto in risalto come il VIDONI fosse del tutto a digiuno da siffatta conoscenza (vedi Cass. 6708/2010 citata in I grado e conformi Cass.6829/2011 e Cass. 29773/2008)” (cfr.
Sentenza di appello, p. 11). In particolare, il ricorrente lamenta che, n el caso di specie: non sussisteva il nesso di occasionalità necessaria posto che: in primo luogo, era emerso dagli atti di causa la consapevolezza dell’attore di operare per il tramite della IW Bank, e non della Copernico ; perché potesse trovare applica zione l’art. 31, comma 3, TUF, era altresì necessaria una condizione tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere dal promotore finanziario, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato ; i nvero , era emerso che il Vidoni intrattenesse da tempo un rapporto diretto ed esclusivo con il Del Fabro (del tutto avulso dal ruolo da questi ricoperto per la Copernico); al riguardo, per stessa ammissione del Vidoni, gli investimenti venivano effettuati (i) “in virtù della crescente fiducia (mal)riposta e condivisa dall’intera compagine locale d’investitori facenti capo al Del Fabro” (cfr. atto di citazione avv., p. 2); a seguito dell’(ii) “instaurazione ed il consolidamento d’un rapporto fiduciario e pure amichevole nell’ambito d’una medesima compagine d’investitori” (cfr. atto dicitazione avv., p. 3); quanto sopra, in uno con l’esclusione di ogni destinazione delle somme versate a investimenti da perfezionarsi per il tramite dell’intermediaria, imponeva di ricondurre i fatti di causa a un diretto ed esclusivo rapporto con il promotore finanziario, tale da escludere ogni possibile responsabilità indiretta della SIM; non solo non era stato in alcun modo provato che gli illeciti del Del Fabro fossero stati posti in essere nell’esercizio delle mansioni svolte per conto della Copernico spa ma, in ogni caso, era di tutta evidenza che per il Vidoni fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si ponesse al di fuori del rapporto con la società intermediaria; ed infatti il Vidoni – il quale aveva se mpre pensato che l’intermediariacoinvolta fosse IW Bank e non la Copernico spa – non poteva non essere consapevole che il modus operandi del promotore fosse del tutto estraneo ai normali canali dell’intermediazione finanziaria regolamentata, considerando anche che era stata chiesta l’emissione di assegni circolari intestati ad IW Bank; la condotta del promotore, se pure in astratto rientrante nel campo di operatività proprio del rapporto con l’intermediaria, appariva in concreto del tutto estranea ai compiti affidati al promotore stesso o comunque evidentemente anomala;non vi era stato neppure un ordine di acquisto di strumenti finanziari, a conferma dell’evidente anomalia delle operazioni, né tanto meno rendicontazione relativa al preteso andamento degli investimenti;inoltre, la stessa sentenza di secondo grado, se da un lato correttamente ha riconosciuto ilcontesto amicale e semplice della vicenda e la poca avvedutezza del Vidoni, dall’altro lato, in modo del tutto contraddittorio e in violazione della normativa applicabile, non ha attribuito valore, per escludere la responsabilità indiretta della SIM, ad elementi inequivocabili quali: (i) il rapporto di amicizia; (ii) l’assenza di rapporti con la SIM, non essendo Vidoni cliente dellaCopernico; (iii) la consapevolezza del Vidoni di avere quale unico intermediario IW Bank e (iv) l’assenza di rendicontazione sugli investimenti, neppure richiesta alla SIM o ad IW Bank; l’unico soggetto responsabile di quanto accaduto era in realtà IW Bank la quale, invece di incassare gli assegni circolari sul proprio conto, come previsto dalla normativa applicabile, li aveva inspiegabilmente accreditati sul conto corrente della moglie del Del Fabro e di due clienti di quest’ultimo, senza tuttavia avere titolo per poter provvedere a tali accrediti; alla luce di quanto sopra era evidente che l’illecito verificatosi esulasse dal rapporto in essere tra la SIM ed il promotore, ma si era potuto verificare solo ed esclusivamente a causa della condotta inadempiente della Banca; il Vidoni non era cliente della SIM né lo era mai stato, essendo consapevole di non operare con la Copernico ma con l’intermediario IW Bank, come da lui ammesso.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c., ex art. 360, nn. 3), 4) e 5) cpc, per aver la Corte d’appello afferma to che vi sarebbe la prova esauriente d ella responsabilità solidale della Copernicospa ex art . 31 TUF fondata, oltre che su dichiarazioni testimoniali e sul contegno confessorio della SIM in sede penale, sugli elementi assunti in sede di indagini preliminar i penali, e sulla sentenza conclusiva del procedimento penale definito con rito abbreviato. Sul punto, la ricorrente censura le motivazioni della Corte d’appelloin quanto contraddittorie, lacunose, illogiche ed erronee, in quanto, peraltro, fondate su dichiarazioni testimoniali del tutto generiche, senza alcuna indicazione di tempo e di luogo, e su documenti irrilevanti, quale la confessione stragiudiziale resa dal Del Fabr o, in quanto la medesima non potevaessere opposta ad un soggetto diverso dal confitente, che non avevano efficacia probatoria nei confronti della Copernico spa , in quanto acquisiti in sede penale, ove aveva partecipato solo nella diversa qualità di parte civile.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 nn.
4) e 5) dell’art. 1227 c.c. avendo la sentenza impugnata reso una motivazione del tutto apparente, non consider a ndo la grave condotta del Vidoni che aveva cagionato i danni per cui è causa, e per aver erroneamente ritenuto non sussistere il concorso di colpa del promotore che avrebbe dovuto escludere o comunque ridurre il risarcimento dovuto, senza argomentare a supporto della decisione e senza considerare alcuno dei gravi elementi che avrebbero dovuto condurre il collegio ad escludere ovvero quantomeno a ridurre il danno lamentato. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360, n.
3) c.p.c. degli artt.1176, 1229 , 1362, e 1371 , c.c. in materia di interpretazione della convenzionestipulata tra Copernico ed IW Bank, nonché dell’art. 43 della legge assegni, per aver la Corte d’appello escluso la responsabilità della Banca (non per insussistenza delle violazioni commesse da quest’ultima, ma solo) ritenendo applicabile l’articolo 15 della predetta convenzione, violando così la normativa in tema di interpretazione dei contratti. Al riguardo, la ricorrente assume che:la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva della Copernico spa in ragione della clausola prevista dal suddetto art. 15 della convenzione in vigore tra le parti all’epoca dei fatti, che così stabiliva:
“Le Parti convengono che dell’attività di promozione e dell’attività di collocamento svolta presso la sede o dai promotori finanziari della Copernico Sim nonché della successiva trasmissione ad IWBank della documentazione raccolta, secondo quanto previsto dal contratto che regola i servizi è esclusivamente responsabile Copernico Sim, la quale si impegna sin da ora a manlevare IW Bank da ogni e qualsiasi addebito, responsabilità, onere, dovesse essere alla stessa rivolto in ragione dell’esecuzione delle suddette attività”; al riguardo, all’epoca dei versamenti con assegno circolare il Vidoni non aveva nemmeno un conto corrente presso la Banca, e ciò confermava che proprio l’inadeguatezza delle procedure della IW Bank, in ordine all’accredito dei predetti assegni sui conti di terzi, aveva consentito a l promotore Del Fabro di compiere ledistrazioni oggetto di causa ; ne c onseguiva che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva nei confronti dell’Iw Bank, in mancanza di un’attività riconducibile all’intermediazione finanziaria e sulla base della responsabilità della banca nella negoziazione degli assegni emessi dal Vidoni.
Il primo motivo è inammissibile. Va premesso l’orientamento consolidato di questa Corte sulla questione della responsabilità delle SIM, contemplata dall’art. 31 TUF. Con riguardo alle attività illecite poste in essere da un promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca è stata ravvisata la responsabilità indiretta dell’istituto di credito quando detta attività sia stata agevolata o resa possibile dall’inserimento, anche temporaneo, del promotore nell’attività d’impresa così da ingenerare nel pubblico un affidamento determinato dalla sua presenza nei locali della banca, dall’utilizzo della modulistica di pertinenza della stessa e dalla spendita del nome tale da far apparire al terzo di buona fede che quanto compiuto per la consumazione dell’illecito rientri nell’incarico affidato dalla banca mandante; tanto con l’ulteriore precisazione che, qualora il promotore finanziario si sia appropriato delle somme di danaro consegnategli dall’investitore, la ricezione delle stesse secondo modalità difformi da quelle previste dall’art. 5 co. 8 della L. n. 1 del 1990 e dal regolamento emanato dalla CONSOB non vale ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita dell’agente e il danno né preclude la possibilità di invocare la responsabilità indiretta del preponente; ciò a meno che non emerga unacondotta “anomala” del risparmiatore evidenziante una collusione con il dipendente infedele o quanto meno la sua consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore resa palese da circostanze quali la pregressa esperienza acquisita nell’acquisto di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento, le complessive condizioni culturali e socio-economiche, etc (così Cass. n. 17393/2009 e n. 6829/2011).
In tema di intermediazione finanziaria, labanca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; laresponsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore(Cass., n. 31453/22).
E’ stato altresì osservato che se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass., n. 31894/23; n. 28634/20).
Nella specie, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto tale nesso di occasionalità pur emergendo dagli atti una serie di elementi anomali, idonei ad eliderlo, inerenti alla condotta agevolatrice del fatto illecito del consulente Del Fabro, posta in essere dall’investitore. Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che era stata provata la ricorrenza della responsabilità solidale della Copernicospa, ex art. 31 D.Lgs. 58/1998, pur essendo evidente il contesto amicale e informale in cui si erano svolti i rapporti tra i protagonisti della vicenda e la evidente scarsa avvedutezza dell’attore, essendo sufficiente che la condotta del promotore fosse stata agevolata e resa possibi le dall’inserimento di quest’ultimo nell’attività della Copernico spa, e fosse statarealizzata in coerenza con le finalità dell’incarico conferito, in modo da fare apparire al terzo di buona fede che l’attività posta in essere per commettere l’illecito rientrasse nell’incarico affidato, pur essendo il Vidoni ben consapevole che alcun rapporto di intermediazione fosse in essere con la SIM, e che, al contrario, l’unico rapporto in essere fosse con IW Bank, tanto da aver intestato gli assegni proprio a tale Banca per procedere all’attività di intermediazione.
Ora, la critica in questione tende a suscitare un diverso apprezzamento dei fatti in ordine ai presupposti della responsabilità della SIM , considerando che la Corte d’appello, come detto, ha esaminato ogni elemento fatto valere dalla ricorrente, pervenendo al convincimento della sussistenza del suddetto nesso di occasionalità necessaria e dell’esclusione di anomalie connotanti la condotta dell’attore, tali da elidere tale nesso. E’ dunque evidente che le critiche sviluppate dalla società ricorrente- che richiamano i suesposti principi generali in materia- siano dirette a sovvertire l’interpretazione fattuale effettuata dalla Corte territoriale che non ha attribuito alle varie condotte ascritte al Vidoni una valenza agevolatrice dell’illecito compiuto ai suoi danni , o comunque di collusione con il promotore finanziario della SIM, confermando in tal modo il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate allo stesso promotore, come accertato dal Tribunale, ed escludendo, inoltre, ogni responsabilità della Iw Bank spa.
Secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. Premesso che il secondo motivo, fondato su plurime violazioni di cui ai nn. 3,4 e 5 dell’art. 360 cpc, attiene in sostanza al vizio di motivazione, come il terzo, va rilevato che tali doglianze sono dirette a suscitare sia un diverso apprezzamento in ordine all’esame degli elementi di prova raccolti, sia una diversa interpretazione dei fatti di causa sulla suddetta questione dei presupposti della responsabilità della SIM, di cui all’art. 31 TUF.
Invero, ilricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 10927/2024; n. 32505/2023; n. 9097/2017).
Il quarto motivo è del pari inammissibile. Invero, la ricorrente si duoledell’erronea interpretazione dell’art. 15 della suddetta convenzione, senza però allegare concrete critiche afferenti alla violazione dei principi ermeneutici in tema negoziale, e sviluppando, in sostanza, doglianze relative al riesame dei fatti, avendo il giudice d’appello escluso la responsabilità dell’Iw Bank riguardo all’illecito lamentato dal Vidoni. Le spese seguono la soccombenza(con distrazione a favore dell’avv. Cianci che ne ha formulato richiesta nel controricorsso).
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile ricorso , e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Roberto Cianci. Ai sensi de