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Ordinanza — n. 18843/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares exclusive jurisdiction of Naples specialized business court for antitrust-related guarantee nullity case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18843/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the exclusive jurisdiction of the Naples specialized business court over a counterclaim challenging an antitrust guarantee's validity. The debtor argued the guarantee stemmed from a restrictive agreement violating Italian competition law, while the opposing party contended the Naples court had exclusive authority under specific legislative provisions. The court ruled that determining the guarantee's nullity necessarily requires assessing the underlying antitrust violation, thus mandating transfer to the specialized jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2, lett. c) e d) della l. 10 ottobre 1990, n. 287; Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 26 giugno 2023, n. 168: The specialized business court of Naples has exclusive jurisdiction over counterclaims challenging the validity of guarantees based on restrictive competition agreements, as such challenges inherently require the assessment of the antitrust violation.

Parole chiave

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exclusive jurisdiction specialized business court antitrust violation restrictive agreement guarantee nullity competence regulation Naples specialized section credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2, lett. c) e d) della l. 10 ottobre 1990, n. 287
287, art. 33,comma 2» e «d) controversie relative alla violazione dellanormativa antitrust dell'Unione Europea»; -il successivo art.
Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 26 giugno 2023, n. 168
33,comma 2» e «d) controversie relative alla violazione dellanormativa antitrust dell'Unione Europea»; -il successivo art. 4, comma 1-ter, così come risultante a seguito della modifica operata dall’art.
Art. 5 cod. proc. civ.
art. 5 cod.proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 6 luglio 2022, n. 21429
287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (così, Cass. 6 luglio 2022, n. 21429;
Cass. 10 marzo 2021, n. 6523
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16181/2024 R.G. sollevato dal Tribunale di Potenza con ordinanza n. 228/2024, depositata il 18 luglio 2024, nella causa r.g. n. 4921 /20 2 4 pendente tra Lorusso Annunziata , da una parte, e Penelope spv s.r.l., rappresentata dalla Intrum Italy s.r.l., dall’altra, nonché Intesa Sanpaolo s.p.a., chiamata in causa; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Annunziata Lorusso ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Matera avverso un decreto ingiuntivo notificatole dalla Penelope spv s.r.l., eccependo, tra le altre difese, la nullità della fideiussione posta a fondamento della sua responsabilità, in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, rilasciata in violazione dell’art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287; -il Tribunale adito ha sospeso il giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Oggetto:conflittodi competenza Tribunale di Potenza , Sezione specializzata in materia di impresa , limitatamente alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione, articolata in via riconvenzionale; -il Tribunale di Potenza, con ordinanza depositata il 18 luglio 2024, ha promosso d’ufficio regolamento di competenza sul fondamento che sussisteva la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi degli artt. 3, lett. c), e 4, comma 1 ter, lett. a), d.lgs. 26 giugno 2023, n. 168; - i l Sostituto Procuratore generale , dott.

Aldo Ceniccola, ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli , S ezione specializzata in materia di imprese; CONSIDERATO CHE: -dall’esame degli atti emerge che con l’opposizione proposta il debitore ingiunto ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione e, per l’effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo; -q uesta Corte, in cas i del tutto analog hi , ha recentemente affermato che la competenza della Sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art.33, secondo comma, l.n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l . n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (così, Cass. 6 luglio 2022, n. 21429;

Cass. 10 marzo 2021,n. 6523); - infatti, tale fideiussione costituisce, secondo la prospettazione della parte, applicazione concreta dell'intesa vietata e il loro legame, rilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrustassuma, essa stessa, la veste di fatto costitutivo della nullità delcontratto; - l a necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione o ggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza, lungi dall'escluderlo, richiede di estendere l'accertamento alla sorte dell'intesa restrittiva, che dunque finisceper rientrare nell'oggetto del processo; - ciò posto, deve osservarsi che ai sensi del l’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l’altro,in materia di:

«c) controversie di cui alla l . 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33,comma 2» e «d) controversie relative alla violazione dellanormativa antitrust dell'Unione Europea»; -il successivo art. 4, comma 1-ter, così come risultante a seguito della modifica operata dall’art. 18, primo comma, lett. b), d.lgs.19 gennaio 2017, n. 3, prevede un regime specifico einderogabile secondo il quale «per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett.

c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1 - bis , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che ledisciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari diseguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria»; -la presente controversia è soggetta ratione temporis, ai sensi dell’art. 5 cod.proc. civ. , a tale disciplina della competenza, poiché il decreto ingiuntivoopposto del Tribunale di Matera è stato emesso il 2 dicembre 2020; - per queste ragioni, pertanto, come evidenziato dal Tribunale di Potenzacon l’ordinanza cui ha promosso il regolamento di competenza d’ufficio, nonché dal Sostituto Procuratore generale, deve essere dichiarata la competenzadel Tribunale di Napoli , Sezione specializzata in materia di imprese, relativamente alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli , S ezione specializzata in materia di impresa; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolament