Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant bears litigation costs under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the case. Although the appellants had previously argued against the bank's debt collection based on usury and contract indeterminability, they voluntarily abandoned the litigation to avoid costs. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and assigned all litigation expenses to the withdrawing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, second and fourth comma, cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, and absent acceptance by the opposing party, the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15219/2022R.G. proposto da Trentin Emanuela e Maccari Fabio, rappresentati e difes i d a gli avv. Luciano Gazzola e Luisa Gobbi -ricorrenti - contro DoValue s.p.a., quale mandataria della BCC NPLs 2019 s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LorenzoSternini -controricorrente - Banca della Marca credito cooperativo soc. coop p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 758 /20 2 2 , depositata il 4 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: Oggetto:rinuncia -Emanuela Trentin e Fabio Maccari propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositat a il 4 aprile 2022, di reiezione delloro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto la loro opposizione al decreto con cui era stato loro ingiunto di pagare, la prima quale fideiussore e il secondo quale debitore principale,in favore della Banca Marca di credito cooperativo soc. coop. p.a. le somme di euro 23.316,72, per residuo mutuo chirografario, euro 33.934,40, per residuo mutuo fondiario ed euro 122.152,71 per residuo di altro mutuo fondiario; - la Corte di appello ha riferito che a sostegno dell a opposizione gli opponenti avevano allegato , quanto ai mutui fondiari, l’indeterminabilità del costo del finanziamento, l’erronea indicazione dell’I.S.C., l’usurarietà degli interessi moratori e la pattuizione di interessi anatocistici implicita nella previsione di un piano di ammortamento alla francese, e, quanto alle garanzie rilasciate, la loro inefficacia in quanto «prestate in ragione di condizioni usurarie»; - dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione e che nelle more del giudizio di appello era intervenuta la doValue s.p.a., quale mandataria della BCC NPLs 2019 s.r.l., cessionaria del rapporto controverso, ha disatteso il gravame, escludendo la prospettata indeterminabilità de lle condizioni economiche dei contratti dedotti in giudizio, la previsione di interessi passivi anatocistici, l’usurarietà dei tassi di interessi pattuit i e la inidoneità della mancata indicazione dell’I.S.C. a determinare la nullità del contratto; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; - resist e con controricorso la DoValue s.p.a., quale mandataria della quale mandataria della BCC NPLs 2019 s.r.l.; - la Banca Marca di credito cooperativo soc. coop. p.a. non spiega alcuna difesa; -la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.; -con nota del 28 maggio 2025 i ricorrent i deposita no atto di rinuncia al ricorso, chiedendoche venga disposta la compensazione delle spese del giudizio;
CONSIDERATO CHE: -attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ.; - la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi –tipici – di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr.
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessor