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Ordinanza — n. 18831/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Poste Italiane's appeal, quashing the lower court's dismissal of the claim due to prescription errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18831/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Poste Italiane's appeal against the Benevento Tribunal's judgment, which had dismissed the claim based on an incorrect calculation of the prescription period. The lower court erroneously interpreted the expiration date as the seventh year after issuance, whereas Poste Italiane argued it should be the seventh year after the title's actual maturity. The Court ruled that the statutory provision explicitly defines the prescription term as running from the title's expiration date, not the issuance date, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 del d.m. 19 dicembre 2000; Art. 8 del d.m. 17 ottobre 2001: In matters of postal savings bonds, the ten-year prescription period commences from the title's expiration date, not the year following the date it could be redeemed.

Parole chiave

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postal savings bonds prescription period statutory interpretation expiration date Cassation appeal civil procedure decreto ministeriale tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 del d.m. 19 dicembre 2000
2112, rigettò quell’impugnazione, affermando che la scadenza dei buoni postali della serie AA3,ai sensi dell’art. 8 del d.m.
Art. 8 del d.m. 17 ottobre 2001
2112, rigettò quell’impugnazione, affermando che la scadenza dei buoni postali della serie AA3,ai sensi dell’art. 8 del d.m.
Art. 10 comma 2 del d.m. 19 dicembre 2000
Giusta l’art. 10, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, inoltre, “[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art.
Art. 23 del D.P.R. n. 398 del 2003
Si assume che la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato la data di scadenza del termine di prescrizione decennale dei buoni in questione, non tenendo in alcun conto quanto sancito dall’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
17/10/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 novembre 2024, n. 29662
Cass. 19 novembre 2024, n. 29662), ha ribadito, sulla questione oggetto del presente giudizio, il principio secondo cui: «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art.
Cass. nn. 19243 e 23006 del 2023
Cass. n. 16459 del 2024
Cass. n. 16459 del 2024).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9958/2024r.g. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. , con sede in Roma , al Viale Europa n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso , da gli Avvocat i Annamaria Agosto e Marco Mele , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, della Funzione Affari Legali di Poste Italiane s.p.a. - r icorrent e - contro PETRILLO CARMELINA. - intimat a - avverso la sentenza, n. cron. 2112/2023, del TRIBUNALE DI BENEVENTOdepositata in data 24/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1.Poste Italiane s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, che, accogliendo la domanda di Carmelina Petrillo di rimborso di due buoni postali, serie AA3, da lei sottoscritti il 28 marzo 2002, rispettivamente dell’importo di € 500,00 ed € 1.000,00, e disattendendo l’eccezione di prescrizione formulata dalla menzionata società, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in suo favore, di tali somme. Costituitasi la Petrillo, che contestò l’avverso appello, l’adito Tribunale di Benevento, con sentenza del 14/24 ottobre 2023, n. 2112, rigettò quell’impugnazione, affermando che la scadenza dei buoni postali della serie AA3,ai sensi dell’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001, era fissata “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, per cui tale espressione non poteva essere interpretata come se fosse “al termine del settimo anno successivo a quello della data di emissione”, come dedotto da Poste Italiane s.p.a.

Ad avviso del tribunale, infatti, «Tale interpretazione confligge in modo invincibile con il contenuto testuale della norma, che non fa alcun riferimento alla data di emissione, ma fa riferimento preciso al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, dovendosi intendere l’anno come solare». Il giudice del gravame, dunque, ha ritenuto che, nella specie, i titoli, acquistati il 28 marzo 2002, erano scaduti il 31 dicembre 2009 e, pertanto, sarebbero stati utilmente incassabili fino al 31 dicembre 2019, cioè entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000.

2. Per la cassazione di questa sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Carmelina Petrillo non ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. 17/10/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive al tribunale di avere interpretato erroneamente l’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2021, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza dei titoli, sebbene l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 avesse stabilito che i buoni postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;

II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato la data di scadenza del termine di prescrizione decennale dei buoni in questione, non tenendo in alcun conto quanto sancito dall’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003.

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché aspetti distinti di una sostanziale unica censura, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.

Giusta l’art. 10, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, inoltre, “[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Tali disposizioni, pertanto, hanno rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi – anche se di precedenti emissioni ove non già prescritto il loro diritto rimborso – sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). 2.1.

Questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. 19 novembre 2024, n. 29662), ha ribadito, sulla questione oggetto del presente giudizio, il principio secondo cui: «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il"dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1°gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (cfr. nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023;

Cass. n. 16459 del 2024).

3. La sentenza del Tribunale di Benevento oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con tale principio, sicché l’odierno ricorso di Poste Italiane s.p.a. deve essere accolto e la sentenza suddetta va cassata, con rinvio della causa al menzionato tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, entrambi i motivi del ricorso di Poste Italiane s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi