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Decreto — n. 18734/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18734/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. Autostrade per l'Italia, the appellant, had submitted a proposal for acceleration but did not formally request the court's decision on the appeal within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the relevant procedural code articles, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request the accelerated decision of the appeal within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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accelerated decision procedure appeal withdrawal by inaction extinction of proceedings statutory time limits litigation costs allocation rinvio del dibattimento principio di celerità eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 26611del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Autostrade per l’ItaliaS.p.A., con sede in Roma, via Alberto Ber- gamini 50, cod. fisc. 07516911000, inpersona del legale rappre- sentante pro tempore ing. Roberto Tomasi, rappresentata edifesa dagli avv. Giuseppe Pizzonia (cod. fisc. PZZGPP 60H15 H224O – p.e.c. pizzonia@ cert.virtax.it), prof. Luisa Torchia (cod. fisc. TRC LSU57D55 C352N – p.e.c. luisatorchia @ ordineavvocatiroma.org), Laura Trimarchi (cod. fisc.TRM LRA 74D60 H501T – p.e.c. trimarchi @cert.virtax.it) e Francesco Giovanni Albisinni (cod. fisc.

LBS FNC 82E12H501W – p.e.c. francescogiovannialbisinni @ ordineavvoca- tiroma.org), con elezione del domiciliodigitale per ogni comunica- zione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indi- rizzo PEC dell’avv. Giuseppe Pizzonia pizzonia@ cert.virtax.it (con- sultabile edestraibile dal Registro Generale degli Indirizzi Elettro- nici - ReGIndE), co n studio in Roma, Via della Consulta 1/B, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura specialeallegata al ri- corso. Ricorrente contro Comune di Loreto(C.F. 00319830428), con sede in Loreto, Corso Boccalini n. 32, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2025, dagli Avv.ti Alberto Tasso (C.F.

TSS LRT 66D22 I156P) e Giacomo Maria Perri (C.F. PRR GMM 47L23 E783Z), entrambi iscritti all’Ordine di Macerata ed abi- litati alla difesa avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori con provvedimenti del 25/06/2015 il primoe del 30/05/1986 il secondo, con domicilio eletto presso i nominati difensori ai rispettivi indirizzi pec avv.albertotasso@ puntopec.it e avvgiacomomariaperri@ puntopec.it (fax 0733.277183) . Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 734deposi- tata il 13 maggio 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 44,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto