Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. Autostrade per l'Italia S.p.A. had filed a cassation appeal against a lower court judgment involving tax collection disputes with I.C.A. and the Municipality of Rapallo. The court ruled that the lapse of time without a specific request for acceleration constituted a renunciation of the appeal under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request an accelerated decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 93del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Roma, via Alberto Ber- gamini 50, cod. fisc. 07516911000, inpersona del legale rappre- sentante pro tempore ing. Roberto Tomasi, rappresentata edifesa dagli avv. Giuseppe Pizzonia (cod. fisc. PZZ GPP 60H15 H224O – p.e.c. pizzonia@ cert.virtax.it), prof. Luisa Torchia (cod. fisc. TRC LSU57D55 C352N – p.e.c. luisatorchia @ ordineavvocatiroma.org), Laura Trimarchi (cod. fisc.TRM LRA 74D60 H501T – p.e.c. trimarchi @cert.virtax.it) e Francesco Giovanni Albisinni (cod. fisc.
LBS FNC 82E12H501W – p.e.c. francescogiovannialbisinni @ ordineavvoca- tiroma.org), con elezione del domiciliodigitale per ogni comunica- zione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indi- rizzo PEC dell’avv. Giuseppe Pizzonia pizzonia@ cert.virtax.it (con- sultabile edestraibile dal Registro Generale degli Indirizzi Elettro- nici - ReGIndE), con studio in Roma, Via della Consulta 1/B, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura specialeallegata al ri- corso. Ricorrente contro I.C.A. –Imposte Comunali Affini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente del Consiglio di Ammini- strazione, Rag.
Paolo Zangani, con Sede legale in Roma, Via di No- vella, 22 e Sede amministrativa alla Spezia, Viale Italia, 136, C.F. 02478610583 e partita I.V.A. 01062951007, nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), vigente ratione temporis, in nome e per conto del Comune di Fermo (FM), ed ai fini del presente procedimento per cassazione rappre- sentata, assistita e difesa dall’Avv. Alessandro Cardosi (C.F. CRD LSN 69R08 E463M) del Foro della Spezia, il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comu- nicazioni che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare all’esponente potranno essere eseguite presso il domicilio digitale eletto, alla casella PEC alessandro.cardosi @ avv.sp.legalmail.it, intestata al sottoscritto difensore e ritualmente comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia, territorialmente competente ai fini dell’inserimento nel Re.G.Ind.E., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, D.M. 07.02.2011, n.44, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, alla Spezia, Viale Italia, 381, come da procura speciale alle liti posta in calce alcontroricorso.
Controricorrente nonché contro Comune di Rapallo. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 835deposi- tata il 29 maggio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, o