Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, filed an appeal against a lower court judgment while the respondent was the Municipality of Levanto. The court ruled that the silence regarding the accelerated decision constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request an accelerated decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 3315 del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Comune di Levanto(P.IVA 00197500119) in persona del Sindaco pro tempore sig. Del Bello Luca, con sede in Levanto (SP) Piazza Cavour 1, dai professionisti associati Avv.ti Federico Pardini (c.f. PRDFRC 66C28 E463L – che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0187 739041 o indirizzo p.e.c. federico.pardini@ avv.sp.legalmail.it co- municata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) e Francesco Giromini (c.f.
GRMFNC 79H08 E463J – che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunica- zioni al n. di fax 0187 739041 o indirizzo p.e.c. francesco.giromini @ avv.sp.legalmail.it comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia Viale San Bartolomeo 169, come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Levanto n. 201 del 28.11.2024.
In luogo dell’ele- zione di domicilio presso l’Autorità adita, Comune di Levanto indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori:federico.par- dini @ avv.sp.legalmail.it e francesco.giromini @ avv.sp.legal- mail.it. Ricorrente contro Caboara Guido, nato a Framura (SP) il 17/08/1948 e residente in Levanto (SP) Loc. Piè dell'Erta –C.F. CBR GDU 48M17 D758O, di- feso in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata in busta telematica dall'Avv. Walter Lagaxio del Foro di Genova –C.F.
LGX VTR 64C01 E560F -con studio in Rapallo (Ge) Via della Libertà 61/11 con do- micilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma Via Germanico 96 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Taverniti, il quale preliminarmente acconsentea che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di fax 0185 274063 ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: avvvalterlagaxio @ puntopec.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 909 depo- sitata il 26 giugno 2024.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto