Cassation court dismisses Cosap claim due to insufficient proof of public road status and lack of municipal domain classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the appellate judgment which had rejected the radio company's claim for the absence of the public space occupation fee. The appellate court erroneously classified a consorzial area as municipal domain solely based on its connection to the town center, ignoring the requirement to prove public destination. Consequently, the court ruled that the burden of proof was not met and remanded the case for a new decision on the fee's applicability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 cod. strada; Art. 1030 c.p.c.: The classification of an area as municipal domain requires proof of public destination if it is not strictly demanial property; mere connectivity to the town center is insufficient to establish this status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 18463del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da Finradio s.r.l.(c.f. 03917431003), in persona del suo legale rap - presentante Massimiliano Montefusco (cf. MNTMSM78E26H501W), con sede in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Amiconi (c.f. MCNMRA60E06H501P) e Marzia Amiconi (c.f. MCNMRZ65E62H501P) entrambi del Foro di Roma, con domicilio di-gitale mauro.amiconi @ avvocato.pe.it – marziaamiconi @ ordineavvocatiroma.org e comunque elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale G. Mazzini 88, per procura in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di Rocca di Papa, con sede in Rocca di Papa, Viale Enrico Ferri, n. 65, Codice Fiscale 01238260580, Partita Iva 00975471004, in persona del Sindaco pro tempore, Massimiliano Calcagni nato a Marino (RM) il 03/07/1975 (C.F.: CLCMSM75L03E958J), rappresentato e difeso, in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22/09/2023 (doc.
1) e successiva Determinazione Originale del Settore Bilancio e Sviluppo n. 1202 del 28/09/2023, dall’Avv. Gaetano Longobardi (C.F.: LNG GTN 66R02 H501P) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Vincenzo Tizzani, n. 15, giusta procura speciale in calce al controricorso, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria di codesto Ufficio e/o gli atti di causa, nei modi e termini di legge, al n.ro di fax 06.53279238 o all’indirizzo di posta elettronica: gaetanolongobardi @ ordineavvocatiroma.org.
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1063 depositata l’11 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-La Finradio s.r.l., emittente radiofonica – avendo la disponibilità di parte del boxn° 20 e di un traliccio sul sito di Monte Cavo Vetta nel Comune di Rocca di Papa, in qualità di subconduttrice di una porzione della postazione di telecomunicazioni in virtù di locazione sottoscritta con Radio Dimensione Suono s.p.a. che, a sua volta, li aveva presi in locazione dalla proprietaria Ida s.p.a.
–conveniva in giudizio davanti al tribunale di Velletri il Comune di Rocca di Papa, chiedendo di accertare che non era dovuto il Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) per gli anni 2013 e 2014 per quei manufatti. 2.-Il tribunale riteneva fondata la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, adita dal Comune, ne accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda di accertamento negativo della Finradio s.r.l. Osservava la Corte che l’onere della prova del fatto a fondamento della domanda attorea, che nel caso in esame consisteva nell’assenza di un titolo di proprietà comunale dell’area e di un asservimento dell’area all’uso pubblico, era a carico della società attrice.
Il c.t.u. nominato in primo grado aveva appurato che i manufatti non insistevano sulla particella 172 di proprietà della Ida s.p.a., “ma su un’area – strada consorziale (…) denominata Via Sacra (Antica strada consorziale via Numilis) che attraversa e gira intorno a Monte Cavo per poi diventare una strada vicinale”. Seppure la documentazione catastale non fosse generalmente idonea a provare la titolarità di un bene, nel caso in esame emergeva con sufficiente attendibilità come da sempre l’area in questione fosse coincidente con la sede di una antica strada consolare romana, che non risultava essere mai stata oggetto di trasferimento in capo a privati.
Grazie a tale documentazione era, dunque, provata l’appartenenza in concreto al demanio comunale, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 d.lgs. n° 152/1992 (recte: 285/1992), che qualifica come comunali le strade anche extraurbane quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni, come era il caso in esame, trattandosi di strada congiungente il Comune di Rocca di Papa con la frazione del Monte Cavo. 3.- Ricorre per cassazione Finradio s.r.l., affidando l’impugnazione a due mezzi. Resiste il Comune che conclude per l’inammissibilità dei mezzi e, in ogni caso, per la loro reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Solo Finradio ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Il primo motivo è rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3, in relazione all’art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992”. Con esso la ricorrente deduce che, secondo la Corte, i manufatti insisterebbero su una porzione di strada pubblica, che deve essere considerata comunale in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del Codice della Strada, ed avrebbe, dunque, ritenuto irrilevante la circostanza dell’uso pubblico della via, che per contro costitutiva l’unico elemento dirimente per applicare le norme del predetto Codice.
Al contrario, solo l’esistenza di tale condizione determinerebbe la legittimità dell’applicazione delle norme del Codice della Strada. Avrebbe dunque errato la Corte, che, da un lato, non aveva accertato tale uso da parte della generalità del pubblico e, dall’altro, aveva dedotto l’appartenenza al demanio comunale dell’area sull’erroneo rilievo che la via collegasse il Comune con la supposta frazione di Monte Cavo, in realtà inesistente. Inoltre, i manufatti si troverebbero all’interno di una zona recintata ormai da molti anni e sorvegliata ventiquattro ore al giorno, quindi interdetta al pubblico, per la quale il Comune non aveva mai provveduto nemmeno alla manutenzione minima.
Col secondo motivo – intitolato “ Violazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 in relazione agli art. 2598 e 2600 cod. civ.” – la ricorrente deduce che al fine di predicare l’appartenenza al demanio comunale di una strada è decisivo l’uso pubblico della via e non le risultanze catastali. Il Comune non avrebbe mai tentato di provare l’esistenza di un uso pubblico della strada e la Corte non avrebbe nemmeno disposto un approfondito esame delle condizioni nelle quali si trovava la strada. 5.- Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono e che sono già stati illustrati in precedenti decisioni di questa stessa Corte, rese in fattispecie sovrapponili alla presente (Cass., sez.
I, 20 dicembre 2024, n° 33491 e Cass., sez. I, 20 dicembre 2024, n° 33562). L’art. 63, primo comma, del d.lgs. n° 446/1997 stabilisce che i Comuni possano istituire un Canone per l’occupazione dello spazio e di aree pubbliche (Cosap, in sostituzione della Tassa, Tosap) a carico di chi occupa “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile”. Il presupposto per l’applicazione del Canone è, dunque, che l’area occupata appartenga al Demanio del Comune o al suo Patrimonio indisponibile.
Ora, è vero che le strade, ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ., fanno necessariamente parte del Demanio (statale, provinciale o comunale, a seconda dell’Ente al quale appartengono), ma è anche vero che, affinché un suolo possa essere così qualificato, occorre non solo che esso risulti di proprietà dell’ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc…) idoneo a trasferirne il dominio, ma anche che esso venga destinato, con una manifestazione di volontà anche tacita dell’ente, all'uso pubblico (ex multis:
Cass., sez. II, 28 settembre 2010, n° 20405). Non ha, dunque, rilievo l’art. 2 del cod. strada, in quanto la classificazione delle strade come “comunali” (quando esse “quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro”), è fatta ai soli fini dell’applicazione dello stesso codice (art. 2, primo comma) e, comunque, presuppone che la porzione di suolo così definita sia già sottoposta “ad uso pubblico” e “destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Quanto agli altri beni immobili, non ricompresi nell’elenco della citata norma del codice civile, essi possono ricadere (non solo nel Demanio o nel Patrimonio indisponibile, ma anche) nel Patrimonio disponibile del Comune.
Ora, nel motivo in esame la ricorrente ha dedotto, fra l’altro, che la Corte aveva erroneamente attribuito natura demaniale all’area sulla quale insistono i manufatti, dando rilievo ad elementi giuridici non dirimenti al fine di predicare la sussistenza dei presupposti per il Cosap. La Corte, infatti, come già precedentemente esposto nella parte narrativa della presente ordinanza, aderisce alla c.t.u. ed afferma che il box ed il traliccio non insisterebbero sulla particella 172 di proprietà della Ida s.p.a., “ma su un’area-strada consortile, come riferito anche dal notaio De Corato, denominata Via Sacra (Antica strada consorziale via Numilis) che attraversa e gira intorno a Monte Cavo per poi diventare una strada vicinale”, per poi concludere, quanto alla appartenenza del suolo al demanio comunale, che l’art. 2 del cod. strada qualifica come comunali le strade anche extraurbane, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni, come sarebbe il caso in esame, trattandosi di strada che congiunge il Comune di Rocca di Papa con la frazione del Monte Cavo.
È, tuttavia, evidente che, se la zona nei quali sono posti i manufatti, consisteva in una “area”, allora non era sufficiente affermarne la proprietà del suolo in capo al Comune, dovendo esserne accertata l’inclusione nel Demanio o nel Patrimonio indisponibile; mentre, se la zona consisteva in una “strada”, andava verificata la sua pregressa destinazione all’uso pubblico. La Corte, invece, aderendo alle conclusioni del c.t.u., nelle quali – come si è visto – si descrive il luogo in modo equivoco come “un’area-strada”, ha ritenuto tale “area-strada” di proprietà del Comune in base alle risultanze catastali (conclusione di merito sicuramente legittima, stando a Cass., sez.
I, 15 luglio 2020, n° 15033), ma ha poi anche concluso che tale “area-strada” appartenesse al Demanio comunale in virtù della sola congiunzione tra il capoluogo comunale e la frazione di Monte Cavo. Per contro, come già chiarito, ove si tratti di un’area, andava accertato l’inserimento di essa nel Demanio comunale o nel Patrimonio indisponibile e, ove si tratti di una strada, andava accertato l’ulteriore elemento della pregressa destinazione del suolo all’uso pubblico (circostanza fermamente contestata dalla ricorrente nei precedenti gradi di merito e che la Corte ha erroneamente superato mediante un espediente in diritto, ossia il richiamo all’art. 2 del cod. strada). 6.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei termini precisati, rende superfluo l’esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, a cui è demandata anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia l