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Ordinanza — n. 18686/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as judgment extinguished due to consolidation of binding precedent on postal bond interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the underlying legal principles had consolidated, leading the appellant to voluntarily withdraw the case. The appellant, Maria Concetta Ciavatta, had previously challenged a judgment regarding interest calculations on 1987 postal bonds, while the respondent, Poste Italiane, argued based on prior Supreme Court rulings. The court ruled that the procedural outcome was extinction of the suit rather than a substantive decision on the interest dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal due to the consolidation of binding precedent, the judgment is extinguished and costs are shared between the parties.

Parole chiave

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extinction of judgment consolidation of precedent voluntary withdrawal postal bond interest costs compensation decorrenza degli interessi finzione di notifica postale perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.
art. 1339 c.c
art. 391 c.p
P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite n. 3963 del 2019
Sezioni semplici n. 4384 del 2022
Sezioni semplici n. 4748 del 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29053/2022 R.G. proposto da CIAVATTA MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO VIA MAZZINI N. 158 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BIELLO CARLA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA N. 190 AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO POSTE ITALIANE, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 136/2022depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.- Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 610 del 12.9.2018, ha rigettato l’opposizione, proposta da Poste Italiane s.p.a. (di seguito PI), avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2017, emesso il 17.7.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Maria Concetta Ciavatta, della somma di € 14.698,51, oltre interessi e spese, a titolo di differenza tra la somma riscossa per due buoni postali fruttiferi, serie Q/P, emessi nel 1987, e quella a suo dire dovuta in base alla tabella riportata sul retro dei buoni 2.- La Corte d'appello di Campobasso, sul ricorso di Poste Italiane in riforma della sentenza, ha ritenuto che sulla questione controversa riguardante la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all’emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P era intervenuta questa Corte con le pronunce n. 3963 del 2019 delle Sezioni unite e n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 delle sezioni semplici, osservando che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso delle serie Q sul modulo riguardante una serie precedente (la P) precedente non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante a far prevalere la sottostante stampigliatura non coperta, ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali previste in precedenza. 4.- Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sig.

Maria Concetta Ciavatta. Poste Italiane si costituiva con controricorso 5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso stante il consolidamento dei principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese sul presupposto del mutamento giurisprudenziale. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate giacché il ricorso è stato notificato l’11.1.2023, allorché non poteva ancora dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità in materia in ragione delle plurime successive decisioni conformi a sezioni semplici.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tar le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella