Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18677/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to deposit the official notification of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18677/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the official notification of the lower court's judgment. Although the appellant argued violations of substantive contract law regarding a business investment, the court focused on a procedural defect. The decision was based on the strict requirement that the notification document must be physically deposited to validate the appeal timeline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; In cassation proceedings, the failure to deposit the official notification of the appealed judgment renders the appeal inadmissible, a defect that must be raised ex officio and cannot be cured by the opposing party's lack of objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility deposit of notification cassation procedure ex officio ruling appeal timeline restituzioni alla produzione costo di produzione vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
Art. 360 nn. 3, c.p.c.
1453, 1458, 2033e 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 nn.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 27313/2024
Cass., n. 17014/2024
SU, n. 21349/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25130/2021proposto da: Rapiti Marco, rappresentat o e difes o dall’avv. Adriano Aureli , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- COSTA ANTONELLA, rappresentata e difesa da gli avv. ti Stefano Crisci e Alessandro Monti, per procura in calce al ricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1642 /2021 , pubblicata il 29 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2025dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO .

RILEVATO CHE Marco Rapiti conveniva in giudizio avanti il Trib unale di Bologna Antonella Costa,sua ex compagna di vita, perché costei, dopo essersi impegnata ad acquisire al prezzo di € 800.000 la quota minoritaria del 30% (o maggiore o minore a di lei scelta) del capitale della Laminafra Group srl (ragione sociale poi variata in Andrea Grivaldi srl - in fase di start-up di cui il Rapiti ne era allora titolare), subito dopo la rotturadel loro rapporto sentimentale, accampando pretesti, aveva pret eso la restituzione di 260.000 euro, dichiarando di averli versati tutti a titolo di prestito personale.

L’attore chiedevail risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificato inadempimento della convenuta che, facendo mancare risorse finanziarie ingenti, aveva causato un vero e proprio blocco della fase preliminare del core business (ideazione, produzione e vendita di scarpe da donna di lusso con tacchi di vetro di Murano), cioè della fase di realizzazione dei campionari,precludendo l’avvio dell’impresa. Il Tribunalerigettava la domanda. Con sentenza n. 1642 pubblicata il 29 giugno 2021 la Corte d’appello rigettava l’appello del Rapiti, per la mancata prova del contenuto dell’accordo di cessione nei sui elementi essenziali e del termine d’adempimento.

Marco Rapiti ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza, con sei motivi, illustrati da memoria. Antonella Costa resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1458, 2033e 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 nn. 3, cpc e degli artt. 99 e 112 ,cpc, in relazione all’art. 360 nn. 4 cpc,per aver la Corte d’appello violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697, cc e 115,comma 1, cpc in relazione all’art. 360 n. 3, cpc per aver la Corte d’appello dichiarato la mancanza di prova del contratto nonostante la convenuta/appellata ne abbia riconosciuto l’esistenza, avendo essa addirittur a versato l’acconto di € 200.000, dandovi principio di esecuzione, e nonostante ne abbia chiesto la risoluzione per inadempimento della controparte.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cc, 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3, c pc per avere la Corte territoriale valorizzato l’inesistenza di un documento impegnativo per il Rapiti (quando un simile documento non è richiesto dalla legge e avrebbe dovuto regolare rapporti tra persone legate sentimentalmente) ed, invece, ignorato l’esistente documento impegnativo per la Costa (cioè della contabile bancaria del versamento di € 200.000 che indica espressamente che non si trattava di un prestito bensì dello “acconto acquisizione quota societaria Laminafra Groupsrl), prova certa dell’esistenza di obblighi contrattuali.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 n. 3, cpc per avere la Corte territoriale dichiarato che mancavala prova che il Rapiti avesse immesso nelle casse della Laminafra Group srl l’acconto di € 200.000 ricevuti dalla Costa, pur avendo riconosciuto che aveva versato ufficialmente nelle casse sociali della stessasocietà i danari per coprire le perdite 2016 (€ 46,166) e per ricostituirne il capitale eroso (€ 50.000), omettendo, però, di considerare il versamento iniziale di € 25.000 a titolo di conferimento (al momento della sua costituzione) ed il fatto che le start-up, non avendo entrate, hanno solo costi e spese e di norma sostengono tutti i costi operativi (in relazione ai quali vengono emessi regolari documenti fiscali) senza, però, registrarli in contabilità, evitando così di generare perdite di bilancio.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1453, 1476, 1498 e 2697, cc e 115 e 116, cpc in relazione all’art. 360 nn. 3 cpc,per avere la Corte d’appello considerato la Costa, e non il Rapiti, creditore della prestazione (del versamento di € 540.000 quale residuo prezzo della quota societaria venduta) quando, invece, la Costa sarebbe diventata creditrice (della intestazione nei pubblici registri della proprietà della quota) solo dopo aver versato il saldo prezzo e per aver ritenuto la Costa e non Marco Rapiti il soggetto creditore cui era demandata e riservata la valutazione dell’eventuale superamento del limite di tolleranza.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 cc, 115 e 116, cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la contestazione sull’ an e sul quantum costituiva l’ostacolo per la compensazione legale tra i rispettivi debiti (60.000 di Marco Rapiti e 600.000 di Antonella Costa) non sussistendo alla data del 23 febbraio 2016 (giorno del versamento dell’acconto prezzo per l’acquisizione della quota societaria di € 200.000 da parte di Antonella Costa) contestazioni né sull’an e né sul quantum e per aver ignorato che solo l’espressa rinuncia, da documentarsi in giudizio, della stessa Costa all’istituto della compensazione legale avrebbe potuto impedire la cancellazione in capo al Rapiti del debito/prestito di € 60.000.

Il ricorso è improcedibileper mancato deposito (neanche da parte della controricorrente) della relazione di notifica della sentenza impugnata. In tema di giudizio percassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità, di cui all’art. 369 cpc,deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., n. 27313/2024; n. 17014/2024;

SU, n. 21349/2022). Nella specie, lo stesso ricorrente non indica in ricorso di avere depositato la notifica della sentenza; né è stata rispettata la prova di resistenza della notifica del ricorso nei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (pubblicazione 29/6/21; 60 giorni scadenti il 28/9/21, il ricorso notificato il 1°/10/21). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.700,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip