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Ordinanza — n. 18676/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses copyright appeal due to failure to prove service of judgment and procedural delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18676/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the service of the appellate judgment and missed the statutory deadline. The appellant alleged copyright infringement regarding a music synchronization in a documentary, but the court found no evidence of the required notification and noted the appeal was filed after the deadline. Consequently, the court dismissed the appeal ex officio and ordered the appellant to pay the legal costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 324, comma 2, cod. proc. civ.: The failure to prove service of the appellate judgment renders the cassation appeal inadmissible, and the appeal is time-barred if filed after the statutory period expires.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service judgment statutory time limit appeal ex officio dismissal copyright infringement dispute compenso per diritto d'autore canoni non corrisposti assicurazione di film

Disposizioni normative citate

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Art. 369, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: -va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito da parte dellaricorrente della copia della sentenza munita della relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod.
Art. 324, secondo comma, cod. proc. civ.
9005); -né una positiva valutazione di tempestività può compiersi prendendo in considerazione, quale dies a quo del termine di cui all’art. 324, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005
Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313
Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313); - una siffatta sanzione non contrasta con gli artt.
Cass. 15 luglio 2024, n. 19475
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13397/2024R.G. proposto da Canaria di Augusto Guzzo C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a d a gli avv. Salvatore Guzzo e Michele Capasso -ricorrente - contro Doclab s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall’avv. Massimo Eroli -controricorrente - Rai Cinema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Ceci Ginistrelli -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2569 /20 2 4 , depositata l’11 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: improcedibilità RILEVATO CHE: - la Canaria di Augusto Guzzo C. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata l’11 aprile 2024,di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della Doclab s.r.l. e della Rai Cinema s.p.a. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per violazione dei diritti autoriali relativi all’opera musicale « Ricominciare » del cantante Carmelo Zappulla, con richiesta dei conseguenti provvedimenti inibitori della produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione dei supporti fisici o elettronici del film documentario «Triangle», prodotto dalle predette società, contenente la riproduzione fonografica in questione, e di pubblicazione della sentenza; -la sentenza impugnata ha dato atto che la domanda introduttiva del giudizio si fondava sulle seguenti allegazioni: parte attrice era titolare di tutti i diritti editoriali originali e del master audio digitale del brano «Ricominciare», ideato da Barrella e Zappulla e interpretato da quest’ultimo; la medesima parte attrice aveva autorizzato gratuitamente la Doclab s.r.l. a sincronizzare per due anni, a decorrere dal 13.03.2014, il brano musicale nella colonna sonora del film «Triangle»prodotto da lla medesima Doclab s.r.l. unitamente alla Rai Cinema s.p.a .; nonostante tali diritti non fossero stati rinnovati alla scadenza, il brano musicale continuava a essere utilizzato, in violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore e connessi all’editore e al produttore fonografico; inoltre, prima dell’accorso sulla sincronizzazione del brano, la Doclab s.r.l. aveva trasferito a titolo oneroso, in favore della Rai Cinema, i diritti per il 5% della proprietà del film «Triangle», dei suoi materiali e dei suoi proventi, in perpetuo e in tutto il mondo ed il 95% dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, in violazione degli originari accordi raggiunti che le impedivano di pubblicare o trasferire il brano musicale autorizzato; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla R ai Cinema s.p.a. nei confronti della Doclab s.r.l.per la risoluzione del contratto intervenuto tra le medesime di cessione dei diritti sul film « Triangle» e per le conseguenti restituzioni e risarcimenti, aveva respinto le domande attoree in ragione della mancata dimostrazione della titolarità dei vantati diritti d’autore, dell’esecutore e del produttore dei fonogrammi; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando l’assenza di prova dell’intervenuta cessione in favore dell’appellante sia del diritto d’autore in oggetto, sia del diritto alla fissazione dell’esecuzione da parte di Carmine Zappulla del brano musicale «Ricominciare», e osservando che l’appellante non era legittimata a far valere pretese conseguenti ad attività di sincronizzazione del brano con l’opera audiovisiva dalla stessa asseritamente non autorizzate in ragione della mancata titolarità del diritto d’autore; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; - resist ono con distinti controricors i sia la Doclab s.r.l., sia la Rai Cinema s.p.a.; - l a ricorrente e la Doclab s.r.l. deposita no memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito da parte dellaricorrente della copia della sentenza munita della relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice; - ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non consentendo a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

Un., 16 aprile 2009, n. 9005); -né una positiva valutazione di tempestività può compiersi prendendo in considerazione, quale dies a quo del termine di cui all’art. 324, secondo comma, cod. proc. civ., la data di pubblicazione della sentenza, ossia l’11 aprile 2024, atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato il successivo 12 giugnoe, dunque, oltre la scadenza del predettotermine; - la rilevazione della causa di improcedibilità può avvenire anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio (cfr. Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313); - una siffatta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 C.E.D.U., trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processoed essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (così Cass. 15 luglio 2024, n. 19475); - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della Doclab s.r.l. in complessivi euro 5.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e in favore della Rai Cinema s.p.a. in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co