Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court rejection of subrogation claim due to lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the company's challenge to the bankruptcy court's decision to deny subrogation rights. The lower court ruled that the claimant's advance payments did not qualify as financing under the relevant bankruptcy law because the bankruptcy procedure preceded the failed bankruptcy prevention request. The supreme court dismissed the arguments as inadmissible because the new legal grounds were not raised during the initial trial or the original appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: Appeals must be based on grounds already presented in the first instance; new arguments lacking documentary support are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5122-2023 r.g.proposto da: Emmeuno s.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Turati n.32, C.F.: 09497230962, in persona del legale rappresentante Creta Amedeo, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale appostain calce al ricorso , dall'Avv. Gabriele Valentini del Foro diRimini. - ricorrente - contro FALLIMENTO JOHN PERRY S.R.L. (C.F. 03306630405), con sede legale in Rimini, via Giordano Bruno n. 28, in persona del curatore fallimentare dott. Andrea Ferri, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianvito Boccone per procura speciale in atti. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Rimini pubblicato in data 23/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Rimini ha r igetta to l’opposizione allo stato passivo presentata da Emmeuno s.r.l., nei confronti del fallimento JOHN PERRY S.R.L.
2. Con ricorso depositato in data 16.6.2022 Emmeuno S.r.l. aveva infatti aditoil Tribunale di Rimini in opposizione al decreto del giudice delegato con cui veniva reso esecutivo lo stato passivo del fallimento John Perry S.r.l.e con il quale la società opponente era stata ammessa al fallimento per la somma di euro 299.235,13,in via chirografaria postergata ex art. 2467 c.c.
3. Il Tribunale ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) quanto al credito vantato per euro 15.000,00 a titolo di restituzione di somme “anticipate” da Emmeuno in vista della presentazione della domanda di concordato da parte di John Perry S.r.l., non poteva essere riconosciuta la richiesta prededuzione, e ciò in ragione del fatto che la procedura di concordato -a cui la corresponsione dell’importo era funzionale -era esitata nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso per rinuncia da parte della società istante, mentre la dichiarazione di fallimento era intervenuta all’esito di una successiva ed autonoma domanda di concordato preventivo depositata da John Perry S.r.l.; (ii) secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità,infatti, il principio di consecuzione tra procedura concordataria e procedura fallimentare poteva, infatti, operare solo laddove la prima fosse stata dichiarata ammissibile ( cfr.
Cass. S.U. n. 42093 del 2021); (iii) in secondo luogo, rilevavanel caso di specie l’art. 2467 c.c., il cui secondo comma aveva la portata di suffragare un’interpretazione ampia della nozione di “finanziamento”, nella quale non rientravano esclusivamente i rapporti che derivavanoda un contratto di finanziamento in senso tecnico, ma che, a prescindere dalla forma assunta, avesserocome funzione quella di apportare risorse economiche all’impresa in crisi; (iv) nel caso in esame, la stessa parte opponente aveva ammessoche la dazione della somma di euro 15.000,00 in favore di John PerryS.r.l. aveva costitui to una “anticipazione” di risorse economiche funzionali alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte di quest’ultima, non potendo a tali esborsi, così qualificati, essere attribuita natura diversa da quella di finanziamento,ai fini dell’operatività dell’art. 2467 c.c.; (v) quanto, poi,al credito vantato per euro 16.976,75, andava parimentiriconosciuta anche a tali esborsi operati da Emmeuno a favore di John Perry la natura di finanziamento ex art. 2467 c.c.; (vii) non poteva,infatti, essere prospettatal’operatività del meccanismo della surrogazione, dovendosi, più in particolare, escludere che ricorr essero i presupposti delineati dagli articoli 1201 c.c. (surrogazione per volontà del creditore), 1202 c.c. (surrogazione per volontà del debitore) e 1203 c.c. (surrogazione per pagamento); (vi) quanto, più in particolare,all’art. 1202 c.c., la fattispecie richiedeva infattila sussistenza di una serie di presupposti specifici (tra cui l’esistenza di un contratto che avessedata certa e nel quale fosse “indicata espressamente” la specifica destinazione della somma mutuata), i quali non sussistevanonella fattispecie in esame. 2.Il decreto, pubblicato il 13.5.2025 , è stat o impugnat o da Emmeuno s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO JOHN PERRY S.R.L. ha resistito con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione al credito vantato per € 15.000,00. 1.1Secondo la ricorrente il fatto che le due procedure concordatarie sopra descritte fossero “in continuità” l’una con l’altra era dimostrato - oltre che dallacircostanza che, in caso contrario, sarebbe stato dichiarato il fallimento della società John Perry s.r.l. a seguito della statuizione di inammissibilità della prima domandaconcordataria - anche dal fatto che il conto corrente utilizzato per le dueprocedure era il medesimo .
Risult erebbe altresì evidente che tale somma erastata erogata “in esecuzi one di un piano concordatario”: tale circostanza era dimostrabile dal fatto che la predetta somma era stata utilizzata persaldare le competenze del commissario Ferri Andrea. 1.3 Il Tribunale avrebbe così omesso di esaminare il fatto che le due procedure di concordatoerano in continuità l’una con l’altra, non prendendo inconsiderazione gli elementi probatori prodotti e per tale ragione negando l’operatività della reclamata prededuzione. 1. 4 Il primo motivo è inammissibile per una serie concorrenti di ragioni.
In primo luogo, la doglianza risulta articolata fuori del paradigma applicativo delineato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Si deduce, cioè, come “fatto storico”, nel cui omesso esame sarebbe incorso il Tribunale, non già un fatto naturalisticamente inteso e come tale rilevante per la decisione , quanto piuttosto la mancata “considerazione” da parte dei giudici del merito dellaqualificata continuità tra le due procedure (e cioè del concordato in bianco - poi rinunciato - e d il successivo concordato ammesso ), con l’evidente conseguenza che quello omesso non potrebbe in alcun modo integrare un“fatto”, nell’accezione sopra ricordata, riguardando diversamente laqualificazione giuridica da attribuirsi al “fatto” stesso, per l’individuazione, cioè, degli elementi sintomatici rilevatori della“consecutio” tra le procedure. 1.5 Inoltre la censura richiede un nuovo apprezzamento della quaestio facti, invece inibito alla Corte di legittimità.
Senza contare che la doglianza articolata dalla ricorrente risulta formulata , nella sua inammissibile prospettazione fattuale, anche in termini intrinsecamente contraddittori, in quanto la stessa vorrebbe dimostrare in questo giudizio di cassazione (peraltro,tramite la rilettura diretta dei documenti di causa ) che il pagamento di euro 15.000 effettuato da Emmeuno s.r.l. avesse riguardato le due procedure concorsuali “ complessivamente intese ” (compresa quella ammessa), per poi ammettere, però (e in modo dunque evidentemente contraddittorio), che la predetta somma era stata tuttavia destinata al pagamento del compenso del precommissario della prima procedura con riserva, poi rinunciata. 1.6 Da ultimo va evidenziato che le circostanz e fattual i, asseritamente pretermesse nelle valutazioni decisorie del Tribunale, non sarebbe ro comunque decisive, proprio perché riguardanti elementi di valutazione estranei alla ratio decidendi, che si fondava, cioè, sul rilievo preliminare ed assorbente che la prima domanda di concordato con riserva era stata rinunziata e dunque non era approdata alla fase ammissiva, requisitominimo quest’ultimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per reclamare la prededuzione (Cass.
S.U. n. 42093 del 2021).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 2467 c.c. e dell’art.182 quater l. fall. 2.1 Afferma la ricorrente che, anche qualora il pagamento dellasomma di € 15.000,00 si volesse intendere quale finanziamentoeffettuato da Emmeuno s.r.l. in favore di John Perry s.r.l., il suo diritto a vedersi riconosciuto il carattereprededuttivo del proprio credito sarebbe disce so in ogni caso dal tenore letterale dell’art. 182 quater l. fall. , quantomeno nella misura dell’80%, secondo quanto disposto dal terzocomma della detta norma .
Tale circostanza avrebbe dovuto portare il Tribunale di Riminia sostenere la natura prededuttiva della somma di € 12.000,00 – ovvero l’80% di € 15.000,00 – ma al contrario il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall’art. 182 quater l. fall. , che infatti non aveva neppure menzionato nel proprio decreto. 2.2 La doglianza è inammissibile perché la questione prospettata risulta nuova, non emergendo dalla lettura del provvedimento impugnato la sua articolazione già nel giudizio di merito né dal ricorso introduttivo ove la stessa fosse stata dedotta nel dibattito processuale delle precedenti fasi di giudizio.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell’art. 1202 c.c. 3.1 Si evidenzia che non avrebbemai sostenuto l’applicabilitàdegli artt. 1201 e 1203 c.c., ma che dalla documentazione agliatti risultava espressamente che la società fallita le avesse richiesto , ex art. 1202 c.c., di effettuare il pagamento dei soggetti che vantavano un credito di natura privilegiata nei suoi confronti, con surroga dei loro diritti. Sarebbero risultati così integralmente soddisfatti i requisiti previsti dalla predetta disposizione normativae av rebbe pertanto diritto a vedersi riconosciuto il proprio credito in via privilegiata. 3.2 Il motivo è inammissibile perché articolato in difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo in realtà la ricorrente prodotto in giudizio il documento dal quale emergerebbe il reclamato diritto ex art. 1202 c.c. a surrogarsi nel diritto del creditore soddisfatto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat