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Ordinanza — n. 18569/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific objection regarding procedural standing after bankruptcy. The court rejects the claim that the lower court violated the principle of contradiction. The decision stands because the bankruptcy judge was properly seized of the admissibility issue. The ruling confirms that specific objections are required to challenge procedural standing. The court finds no violation of the principle of contradiction. The judgment is final and binding on the parties involved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18569/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Province of Brindisi against the Court of Appeal's decision to dismiss the Province's claim for damages. The Province argued that the lower court violated the principle of contradiction by failing to address its specific objection regarding the Province's procedural standing after the defendant's bankruptcy. The court held that the objection was properly raised before the bankruptcy judge, rendering the issue non-justiciable at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed for inadmissibility due to the lack of a specific grievance on the point of procedurability.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A specific grievance must be raised by the interested party to challenge the admissibility of a claim after a bankruptcy declaration; without such a specific objection, the appellate court cannot be censured for failing to rule on the issue, and the principle of contradiction is not violated.

Parole chiave

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procedural standing bankruptcy proceedings principle of contradiction specific grievance admissibility of claim ultrapetition judicial economy monopolio della cassa di assicurazione scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazione “ dell’art. 112 c.p.c.”, con “ nullità della sentenza , intervenuta acquiescenza ex art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “ dell’art.
Art. 106 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art.
Art. 1669 c.c.
e dell’art. 1669 c.c. interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell’art.
Art. 24 cost.
interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 24 cost. difetto di motivazione”.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1669 c.c
, posto che l a “domanda giudiziaria in appello” avanzata dalla “ Curatela del Fallimento AsfaltiRanplast era volta alla dichiarazione di improcedibilità con riferimento alla subita chiamata da parte dell’ATI e non l’improcedibilità dell’azione generale, promossa ai sensi dell’art. 1669c.c.
art. 112 c.p
civ., violazione e falsa applicazione “ dell’art. 112 c.p.c.”, con “ nullità della sentenza , intervenuta acquiescenza ex art.
art. 329 c.p
112 c.p.c.”, con “ nullità della sentenza , intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c.” 1.1 Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel dichiarare “l’improcedibilità di qualsiasi domanda nei loro confronti,sia nei confronti delle altre parti e dell’assicurazione”, avrebbe violato l’art.
art. 112 cod. proc. civ
329 c.p.c.” 1.1 Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel dichiarare “l’improcedibilità di qualsiasi domanda nei loro confronti,sia nei confronti delle altre parti e dell’assicurazione”, avrebbe violato l’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3224/2018 r.g.proposto da: PROVINCIA DI BRINDISI, c.f. 80001390741, in persona del Presidente f.f. e legalerappresentante pro tempore, il Vice Presidente, Avv. Domenico Italo Tanzarella, c.f. TNZDNC54D15G187O, assistita e rappresentata dall’Avv. Stefania Cristina Zuffianò per procura in atti. -ricorrente - c o n t r o Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., p.iva 02112650722, in persona delcuratore fallimentare avv. Antonio Meliota, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gaetano Guaccero per procura in atti. - resistente - nonché contro Fallimento Donnaloia Sante, c.f.

DNNSNT46S18D58X, Ditta Schinco Parquet s.r.l., Generali Assicurazioni s.p.a.; Associazione Temporanea di Imprese Castrignano Costruzioni (subentrata all’impresageom. Ignazio Castrignano) e Sante Donnaloia, in persona del legale rappresentante dellaCastrignano Costruzioni in qualità di impresa mandataria. - intimat i - avverso la sentenza n. 604/2017, pubblicata in data 7/06/2017, emessa dalla Cortedi Appello di Lecce; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce – decidendo sull’appello proposto da Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., nei confronti della PROVINCIA DI BRINDISI, nonché nei confronti di Fallimento Donnaloia Sante, Ditta Schinco Parquet s.r.l., Generali Assicurazioni s.p.a., Associazione Temporanea di Imprese Castrignano Costruzioni e Sante Donnaloia e in accoglimento dell’impugnazione – ha riformato la sentenza gravata emessa dal Tribunale di Brindisi n. 141/2014 e per l’effetto ha dichiarato improseguibile l’azione risarcitoria proposta dalla PROVINCIA DI BRINDISI.

2. Con atto di citazione del2/12/2005 la Provincia aveva infatti conven uto innanzi al Tribunale di Brindisi l’ATI chiedendo di“a) dichiarare e riconoscere la responsabilità dell’A.T.I. Castrignano-Donnaloia, in qualità del legale rappresentante, nella causazione dei danni e gravi difetti di costruzione indicati in premessa relativi all’ITC “J. Monnet” di Ostuni;

b) per effetto, autorizzare la Provincia di Brindisi a far eseguire i lavori di cui trattasi e di cui inpremessa, ad altra ditta, essendo oramai venuto meno il rapporto fiduciario con l’odierna convenuta;

c) per effetto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., condannare leconvenuta, in favore della Provincia di Brindisi, in persona del Presidente protempore, al risarcimento del danno nella misura di € 88.000,00, attraverso cui consentire alla odierna attrice di designare altra Ditta per l’esecuzione dei lavori dicui trattasi ….”. Nel relativo giudizio, si costituiva l’ATI, contestando ogni addebito , chiedendo e ottenendo di chiamare in garanzia la ditta Schinco Parquet s.r.l. e la dittaAsfalti Ranplast s.r.l.e quest’ultima , a sua volta, costituita, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Generali Assicurazioni s.p.a. per essere da questa garantita e manlevata.

Nel corso del giudizio, stante l’intervenuto fallimento della ditta Donnaloia Sante, veniva dichiaratal’interruzione. La Provincia di Brindisi, con ricorso depositato in data 24 gennaio 2012 , chiedeva pertanto la riassunzione del giudizio e all ’ udienza del 16 ottobre 2012 veniva nuovamente dichiarata l’interruzione del giudizio, stante questa volta il fallimento della Asfalti Ranplast s.r.l. La Provincia di Brindisi con ricorso depositato in data 19 novembre 2012 chiedeva lariassunzione per la seconda volta del citato processo ela c uratela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l.eccepiva, nel giudizio così riassunto, l’improcedibilità del giudizio “nei confronti della Curatela Asfalti Ranplast”, in ragione degli artt. 52 e 93l. fall.

3. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza non definitiva n. 141 del 22.01.2014, rigettava l’eccezione di improcedibilità. Proposto appello avverso la citata sentenza non definitiva da parte del FallimentoAsfalti Ranplast, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 604 del07.06.2017, accoglieva il gravame nel senso sopra riportato.

2. La sentenza, pubblicata il 7.6.2017 , è stata impugnata da lla PROVINCIA DI BRINDISI con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi . Il F allimento della Asfalti Ranplast s . r . l . ha depositato “memoria di costituzione”. Gli altri intimati, sopra indicati in epigrafe, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “ dell’art. 112 c.p.c.”, con “ nullità della sentenza , intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c.” 1.1 Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel dichiarare “l’improcedibilità di qualsiasi domanda nei loro confronti,sia nei confronti delle altre parti e dell’assicurazione”, avrebbe violato l’art. 112 cod. proc. civ. , posto che l a “domanda giudiziaria in appello” avanzata dalla “ Curatela del Fallimento AsfaltiRanplast era volta alla dichiarazione di improcedibilità con riferimento alla subita chiamata da parte dell’ATI e non l’improcedibilità dell’azione generale, promossa ai sensi dell’art. 1669c.c. con l’originario atto di citazione del 12/12/2005”. 1.2 Aggiunge la ricorrente che, stante la mancata contestazione da parte del Fallimento Donnaloia Sante e da parte degli altri terzi (Schinco Parquet e Assicurazioni Generali), la sentenza di primo grado, con la quale si era stabilitala competenza del tribunale ordinario, fa rebbe stato tra la Provincia di Brindisi e la convenuta ATICastrignano Donnaloia.

Secondo la ricorrente, dalla mancata impugnazione ed opposizione all’impugnazionealtrui sarebbe discesa la volontà di accettare la pronuncia del giudice e l’impossibilità di riesaminare la questione nei propri confronti per avvenuta acquiescenza ex art. 329 cod. proc.civ. Lo stesso varrebbe nei confronti degli altri convenuti, parti del giudizio di primo grado,rimasti contumaci in appello, per i quali la sentenza parziale n. 141/2014 del Tribunale diBrindisi - che incardina va la competenza in capo al giudice ordinario - sarebbe passata in giudicato.

Sarebbe pertanto “del tutto evidente”che la sentenza d’appello si era spinta “benoltre le questioni dedotte dalle parti, statuendo anche nei confronti delle parti verso le quali è intervenuta acquiescenza ” , incorre ndo pertanto in un’evidente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.3 Il motivo è infondato. Basta solo considerare che sulla questione della procedibilità della domanda, per le ragioni già sopra illustrate,- questione, peraltro rilevabile d’ufficio - è stato proposto specifico gravame dalla parte interessata, con la conseguenziale esclusione della formazione di un giudicato ostativo sul punto e con insussistenza del vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., proprio in ragione del fatto che la Corte di appello era stata investita, con il relativo gravame, della questione della procedibilità della domanda dopo la dichiarazione di fallimento della convenuta.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di “e rrata qualificazione della fattispecie in esame. Violazione e/o falsa applicazione della legge fallimentare n. 267/1942. Applicazione dell’art. 24 l. fall. e limiti all’operatività della vis attractiva del procedimento fallimentare. Mancanza di un titolo di credito certo ex art. 96 l.fall. spendibile nella procedura fallimentare”. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile perché le relative censure risultano completamente decentrate rispetto alla ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato. Ed invero, la ragione decisoria si fonda sul rilievo che, dopo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, il processo doveva essere coltivato innanzi al giudice del concorso, non essendo stata proposta una domanda che fosse condizionata al ritorno in bonisdella società dichiarata fallita e convenuta in giudizio con la sopra descritta domanda risarcitoria. Tale ratio decidendinon è stata specificamente censurata.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “errata qualificazione della fattispecie in esame. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 1669 c.c. interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 24 cost. difetto di motivazione”. 3.1 Anche per il terzo motivo devono essere ripetute le medesime osservazioni sopra riportate in relazione alla doglianza che precede, essendo le relative censure fuori fuoco rispetto alla già descritta ratio decidendi che sorregge il provvedimento qui impugnato.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata rituale costituzione in giudizio del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l. e la mancata difesa delle altre parti intimate. Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q