Court allows correction of order to add state funding for bankruptcy trustee's legal fees due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an application to correct a material error in a previous order regarding bankruptcy proceedings. The bankruptcy trustee had been admitted to state-funded legal representation but the original order failed to reflect this, incorrectly ordering the debtors to pay all costs. Consequently, the court ordered the insertion of a clause specifying that legal expenses must be paid to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 196 quinquies, ultimo c.p.c.; The court may correct material errors in judicial decisions when such errors stem from a failure to note relevant facts, such as the admission of a party to state-funded legal aid, without altering the decision's substantive outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rdinanza cassazione Dott. Luigi Abete Presidente Dott. Alberto Pazzi Andrea Consigliere Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Dott. Filippo D’Aquino Consigliere Ud. 28/5/2025CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza di correzione di errore materialen. 23984-2024 r.g. propost a Fallimento E.T.R. S.r.l. in liquidazione n.28/2012 del Tribunale di Latina, con l’Avv. Antonio Testa; -controricorrente - contro Fabrizio Perrozzi, David Perrozzi ed Enrico Bollante, con l’Avv. Giuseppe Fevola; -ricorrente – nonché nei confronti di Lorenzo Donato, Mauro Mastropietro, Marco Di Pasquale, AIG Europe Limited, Arianna Benedetti, Micaela Bergamin; -intimati oggetto: istanza di correzione dell'errore materiale dell’ordinanza n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023), pubblicata il 29 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE -in data 12 aprile 2024 è stata depositata istanza con cui è stato chiesto di disporre la correzione dell'errore materiale dell’ordinanza n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023), pubblicata il 29 marzo 2024, nel senso che, nel dispositivo, fosse semplicemente aggiunta la dicitura: “Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato”, essendo il Fallimento stato ammesso al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, in virtù del provvedimento del 3 marzo 2023 del Giudice Delegato dott.ssa Tinessa; -la istanza deve essere accolta; - risulta agli atti che il Fallimento , odierno istante, è stato ammesso al beneficio del patrocinio spese dello Stato in virtù del provvedimento del 3 marzo 2023 del Giudice Delegato dott.ssa Tinessa; - il dispositivo della predetta ordinanza concludeva nel seguente modo:
“dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 38.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”; - si tratta infatti di mero errore materiale determinato dal mancato rilievo dell’ammissione del fallimento controricorrente al beneficio del patrocinio erariale; P.Q.M dispone che nell’ordinanza emessa da questa Corte n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023, dopo le parole “dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità”, deve leggersi “spese da liquidarsi in favore dell’Erario”.
Dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo