Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Gioia Egidio and Benedetto Vincenzo, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent, Fallimento Polo Termoidraulico SRL, did not contest the procedural lapse. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17467/2021 R.G. proposto da: GIOIA EGIDIO, BENEDETTI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO POLO TERMOIDRAULICO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato DE BONIS DANIELE (DBNDNL75R14H501S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3122/2021 depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 17467/2021 Numero sezionale 480/2025 Numero di raccolta generale 18230/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 17467/2021 Numero sezionale 480/2025 Numero di raccolta generale 18230/2025 Data pubblicazione 04/07/2025