Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the bankruptcy of Katering Interproject SRL, did not act to preserve the right to appeal against the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4659/2020 R.G. proposto da: FALLIMENTO KATERING INTERPROJECT SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATAFU' CARMELO (MTFCML57P30E571C) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato STANGHELLINI LORENZO (STNLNZ63R12G713O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.603/2019 depositata il 16/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 4659/2020 Numero sezionale 479/2025 Numero di raccolta generale 18224/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 4659/2020 Numero sezionale 479/2025 Numero di raccolta generale 18224/2025 Data pubblicazione 04/07/2025