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Decreto — n. 18217/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, G.C. Costruzioni S.R.L., challenged a liquidation judgment by the Milan Court of Appeal but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period silence as renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di procedura anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
COSTRUZIONI S.R.L., CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1449/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
COSTRUZIONI S.R.L., CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1449/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18662/2024 R.G. proposto da: G.C. COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in MILANO VIA FONTANA 22 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA (PCCJLR57S63F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE G.C. COSTRUZIONI S.R.L., CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1449/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 18662/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 18217/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 18662/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 18217/2025 Data pubblicazione 04/07/2025