Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, G.C. Costruzioni S.R.L., challenged a liquidation judgment by the Milan Court of Appeal but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18662/2024 R.G. proposto da: G.C. COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in MILANO VIA FONTANA 22 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA (PCCJLR57S63F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE G.C. COSTRUZIONI S.R.L., CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1449/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18662/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 18217/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 18662/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 18217/2025 Data pubblicazione 04/07/2025