Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Tech Servizi S.R.L., did not act on the court's proposal for case definition, while the respondent, Fallimento Alto Belice Ambiente S.P.A., maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1086/2025 R.G. proposto da: TECH SERVIZI S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO VIA AMMIRAGLIO PERSANO 58 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SCIMECA STEFANO (SCMSFN69C23F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE N.226/14, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA GIOSUÈ CARDUCCI N.3, presso lo studio dell’avvocato ZIINO SALVATORE (ZNISVT69M23G273W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2081/2024 depositata il 23/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1086/2025 Numero sezionale 476/2025 Numero di raccolta generale 18216/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 1086/2025 Numero sezionale 476/2025 Numero di raccolta generale 18216/2025 Data pubblicazione 04/07/2025