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Decreto — n. 18214/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 18214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against the liquidation judgment of FIMAR SRL extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, FIMAR SRL, had filed a request for a decision on the appeal, but no substantive request was made within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits Cassation appeal condanna al pagamento pecuniario mancato anticipo delle spese dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26232/2024 R.G. proposto da: FIMAR SRL, elettivamente domiciliato in VERONA VIA DELLA VAL VERDE, presso lo studio dell’avvocato STELITANO SALVATORE (STLSVT60C01B718K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- FIMAR SRL, elettivamente domiciliato in VERONA VIA DELLA VAL VERDE, presso lo studio dell’avvocato STELITANO SALVATORE (STLSVT60C01B718K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE FIMAR, elettivamente domiciliato in MODENA VIA CAMPANELLA N. 15 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI ROLANDINO (GDTRND67M12F257U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro Numero registro generale 26232/2024 Numero sezionale 475/2025 Numero di raccolta generale 18214/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE GRANULATI DONNIN, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE GRANULATI DONNIN -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2197/2024 depositata il 28/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 26232/2024 Numero sezionale 475/2025 Numero di raccolta generale 18214/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 Numero registro generale 26232/2024 Numero sezionale 475/2025 Numero di raccolta generale 18214/2025 Data pubblicazione 04/07/2025