Civil appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal of the lawsuit before the final hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit prior to the chamber hearing. The dispute involved a consortium and Alstom regarding arbitration awards and damages, but the parties subsequently agreed to settle the entire controversy. Consequently, the court applied procedural statutes to terminate the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their claims before the final hearing, the proceedings are extinguished and litigation costs are compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11966/2024 R.G. proposto da CONSORZIO SATURNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FERROVIARIE, COLAS RAIL ITALIA S.P.A., HITACHI RAIL STS S.P.A., SIRTI S.P.A., MER MEC STE S.R.L.,in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi d agli avvocat i D'ANGELO ANDREA (DNGNDR46C29B354H) e GATTO PAOLO (GTTPLA71D30D969R) -ricorrente- Contro ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati dell’avvocato LOMBARDI GIUSEPPE (LMBGPP49M07D150Y) BOROCCI SABRINA (BRCSRN73T62D530W), ATTERITANO ANDREA (TTRNDR78D21H919G), BOCCA RENATO (BCCRNT68P30G388D), SOLIGO MANUELA (SLGMNL57L52L407W), ROLLA FRANCESCA (RLLFNC65H49F205F) -controricorrente- Ricorso per revocazione della ORDINANZA della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE n. 34473/2023 depositata i l 11/12/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A.RUSSO. RILEVATO CHE Il Consorzio Saturno, di cui faceva parte anche la società Alstom, è stato costituito in data 24 luglio 1986 per larealizzazione di opere ferroviarie (sistema di alta velocità). Alstom ha promosso tre distinti giudizi arbitrali poi riuniti in uno solo, impugnando tre delibere assembleari. Con il lodo arbitrale è stata respinta l'impugnazione della prima e seconda delibera e accolta l'impugnazione della terza delibera , tuttavia condannando Alstom al risarcimento dei danni in favore di Consorzio Saturno e delle consorziate.
Alstom ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello di Milano che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile nella parte in cui riguardava le prime due delibere nonché l'impugnazione incidentale svolta dal Consorzio relativamente all'annullamento della terza delibera; ha dichiarato altresì l'erroneità del capo del lodo che condannava Alstom al risarcimento del danno e respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da Saturno nei confronti di Alstom. Il Consorzio, nonché le società consorziate , hanno proposto ricorso per cassazione e Alstom ha proposto ricorso incidentale.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 34473 del 2023 ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, respinti i primi due motivi del ricorso principale e, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Il Consorzio ha impugnato la predetta ordinanza per revocazione ex art. 391 bis e 394 n.
4) c.p.c. affidandosi ad un motivo. Alstom si è difesa con controricorso. Successivamente il Consorzio Saturno e le altre consorziate hanno depositato atto con il quale, premettendo che le parti hanno definito il relativo contenzioso, hanno dichiarato di rinunciare, con spese di lite integralmente compensate, al ricorso iscritto al R.G. n.11966/2024 In considerazione dell'intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere definito il contenzioso, possono essere compensate. L a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.