Cassation court dismisses appeal declaring litigation extinguished due to parties' mutual settlement and waiver of claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the Province of Foggia and the defendant reached a settlement agreement waiving all claims. Both parties submitted a joint waiver of the proceedings, which the Procurator General accepted as a valid termination of the case. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the underlying dispute had been resolved through conciliation, triggering the statutory provisions for case extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.; When parties mutually waive their claims and accept a settlement agreement, the proceedings are extinguished without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14366/2024 R.G. proposto da PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO LUCIA (MRTLCU66H56G131W) -ricorrente- contro TAROLLO COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCALZO ANDREA (SCLNDR82T09C514G) e PERCHINUNNO MATTEO (PRCMTT80L24C514Z) -controricorrente- nonchè contro DIOMEDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 571/2024depositata il 17/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A.RUSSO. RILEVATO CHE La Provincia di Foggia ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n.571/2024 della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata respinta l’impugnazione del lodo emesso il 4.4.2022 dall’Arbitro Unico avv. Maria Teresa Cavalli nella controversia promossa dalla Società Diomede s.r.l. contro il dott. Costantino Tarollo, con la chiamata in causa dei terzi Provincia di Foggia e AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, condannando, altresì, l’Ente ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tarollo ha solto difese con controricorso, sono rimaste intimate Diomede s.r.l. in liquidazione e AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Con successiva memoria la Provincia ha evidenziato che sonostati sottoscritti degli accordi di conciliazione, anche con gli ex dipendenti della Diomede s.r.l. in liquidazione ed è stata rinunciata l’azione di responsabilità promossa nei confronti del dott. Tarollo Costantino, concordandosi tra le parti di abbandonare il presente giudizio per cassazione, con integrale compensazione delle relative spese di lite e definitiva assegnazione al dott.
Tarollo delle spese legali liquidate in suo favore dalla Corte di Appello di Bari. La Provincia chiede quindi che la Corte voglia dichiarare cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, allegando i relativi atti. Anche il controricorrente evidenzia nella memoria depositata che è stato raggiunto accordo transattivo e chiede che si dichiari cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, rilevato che le parti hanno fatto pervenire telematicamente in data 25.02.2025 atto di rinuncia agli atti e contestuale accettazione della rinuncia, chiede che la Corte di Cassazione dichiari cessata la materia del contendere.
Ciò permesso la memoria di parte ricorrente va qualificata, alla luce del suo tenore,come rinuncia agli atti del giudizio, in ragione della intervenuta conciliazione della lite, rinuncia accettata dalla parte costituita, e pertanto, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere transattivamente definito il contenzioso, possono essere compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.