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Sentenza — n. 18084/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses trust claim in bankruptcy, ruling trust lacks legal personality and is not opposable to proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18084/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the trustee's appeal against a Brescia bankruptcy court decree that declared the opposition inadmissible. The trustee argued the Living Trust should be admitted to the bankruptcy estate, while the bankruptcy opposed it citing the trust's inopposability under Articles 44 and 45 of the Bankruptcy Law. The court held that a trust is not a legal entity and cannot be a necessary co-litigant in bankruptcy proceedings, thereby upholding the lower court's decision to dismiss the claim.

Regesto Legislator

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Art. 44, 45, 46 l.fall.; A trust is not a legal entity and cannot be a necessary co-litigant in bankruptcy proceedings; therefore, it is not opposable to the bankruptcy process and the claim for its assets must be rejected.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings living trust status legal personality inadmissible opposition asset recovery documenti mancanti competenza in materia di trust privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 44 l.fall.
Art. 45 l.fall.
Ed è, al riguardo,noto che: - l ’ art. 45 l.fall.
Art. 46 l.fall.
1 – PU del 27 maggio 20 2 5 l’elenco di cui all’art. 46 l.fall.
Art. 15 l.fall.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione de ll ’ art. 112 c.p.c., degli artt.132 c.p.c.
art. 2704 c.c
364/1989, alla legge dello Stato in cui il trust ha la sede amministrativa ovvero quella scelta dal disponente, e cioè la legge di Jersey, la quale esclude l’applicazione dell’art. 2704 c.c.
art. 2645 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3456 del 2015
Cass. n. 10105 del 2014
Cass. n. 10105 del 2014).
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Testo completo

to la seguente: SENTENZA sul ricorso 7855-2024proposto da: RAPUZZI GIUSEPPE, nella qualità di amministratore fiduciario in Italia del “The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust”, rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO RAPUZZI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO CHIARINI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso ilDECRETO del TRIBUNALE DI BRESCIA del 1 9 / 2 /20 2 4 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella pubblica udienza del 27/5/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della RepubblicaGIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA; sentito, per il ricorrente, l’Avvocato TOMMASOCORAPI; sentita, per il controricorrente, l’Avvocata BENEDETTAPAONE .

FATTI DI CAUSA Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 1.1. Giuseppe Rapuzzi, fallito a seguito di sentenza del 30/3/2022, nella qualità di amministratore fiduciario di Giuseppe Rapuzzi Trust, a sua volta “amministratore fiduciario in Italia d i The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust”, ha presentato domandadi restituzione di “tutti beni immobili di cui all’inventario e dei beni mobili in essi contenuti”, deducendo che tali cespitierano “pertinenza del Trust”. 1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda sul rilievo che il trust non eraopponibile alla procedura. 1.3.

Il ricorrente ha , quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l ’ integrale accoglimento della domanda di rivendica o, in subordine, nel caso in cui “alcuni beni oggetto della rivendica siano stati medio tempore liquidati”, per l’ammissione del Living Trust allo stato passivo del F allimento “per la corrispondente somma in via prededucibile o perlo meno chirografaria”. 1.4. L’opponente, in particolare, ha dedotto che il The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust era stato incorporato nello Stato della Florida in data 12/9/2008 ed era titolare di tutti i diritti patrimoniali e naturali conferiti da Anayorlet Teran e Giuseppe Rapuzzi, come attestato dalla documentazione agli atti. 1.5.

Il Fallimento ha resistito all’opposizione, eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione ad agire dell’opponente nonché, tra l’altro, l’inefficacia e l ’ inopponibilità del Trust alla proceduraopposta ai sensi degli artt. 44 e 45 l.fall.. 1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione. 1.7. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che la Convenzione de L ’ Aja dell ’ 1/7/1985 relativa alla legge sui trusts è stata ratificata in Italia con la l. n. 364/198 9 e che Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 l’elenco di cui all’art. 46 l.fall. può essere integrato con la previsione dei beni validamente ed efficacemente costituiti in trust anteriormente all ’ apertura del concorso ove siano state osservate le “prescritte regole pubblicitarie domestiche”,ha, in sostanza, ritenuto, quanto al caso in esame,che: - l ’ opponente non aveva fornito in giudizio la prova , a mezzo di atto scritto avente data certa anteriore al fallimento, né dell’avvenuta “costituzione” del The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust, né del suo “contenuto”; - i documenti prodotti, infatti, sono costituiti da “mere traduzioni di un atto di cui non è stato prodotto l’originale, per di più tutte asseverate in data successiva … alla dichiarazione di fallimento”; - il documento prodotto come allegato 11 è parimenti privo di data certa, mentre le dichiarazioni prodotte come allegati 8 e 9 non provano nulla in ordine all’esistenza del The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Te ran Living Trust , al pari del certificato di cui all’allegato 12; -i documenti prodotti come allegati 6 e 7 recano “francobolli” che risultano “annullati” dagli stessi dichiaranti Giuseppe Rapuzzi e Anayorlet Teran; - i beni oggetto della domanda risultano, per contro, “ intestati ” al fallit o, il quale, peraltro, avvedutosi del proprio stato di crisi, li aveva messi a disposizione dei suoi creditori in una procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio, dapprima omologato ed in seguito risolto per inadempimento; - si tratta, pertanto, di beni e rapporti “pacificamente appresi nel fallimento ex art. 42 L.F.”; - era, dunque, impossibile ritenere , in difetto di prova dell’avvenuta costituzione del The Giuseppe Rapuzzi and AnayorletTeran Living Trust in data anteriore al fallimento, che “i beni oggetto della domanda di rivendica ” non siano stati “appresi al Fallimento ex art. 42 L.F. per cui deve negarsi la capacità del medesimo Giuseppe Rapuzzi di stare in giudizio Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 nelle relative controversie ”, compreso il giudizio di opposizione introdotto dall’opponente,che è, pertanto, inammissibile. 1.8.

Giuseppe Rapuzzi, nell’indicata qualità, con ricorso notificato il 20/3/2024, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazionedel decreto. 1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 2/5/2025 e requisitoria all’udienza, ha concluso per l ’ accoglimento del ricorso. 1.11. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione de ll ’ art. 112 c.p.c., degli artt.132 c.p.c. e 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione de L ’ Aja , resa esecutiva con l. n. 364/1989, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, non pronunciandosi sul primo motivo di opposizione, ha ritenuto, senza alcuna motivazione o con motivazione solo apparente, di fare applicazione, nella fattispecie per cui è causa, della legge italiana, e però non considerando che: - Giuseppe Rapuzzi e Anayorlet Teran, con atto del 12/9/2008, poi modificato il 25/1/2011, hanno costituito il The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust, al quale hanno conferito tutti i propri beni; - il Living Trust , a i sensi d ell ’ art. 26 dell ’ atto istitutivo, è assoggettato , in conformità dell ’ art. 6 della Convenzione de L ’ Aja del 1/7/1985, resa esecutiva con l. n. 364/1989, alla legge dello Stato in cui il trust ha la sede amministrativa ovvero quella scelta dal disponente, e cioè la legge di Jersey, la quale esclude l’applicazione dell’art. 2704 c.c. in materia di data certa e il regime dell’opponibilità dei trasferimenti immobiliari.

Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ’ art. 2704 c.c. e la conseguente nullità del decreto impugnato per motivazione apparente e/o inesistente, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha affermatoche l’istante non aveva dimostrato, nei modi previsti dall’art. 2704 c.c., l ’ avvenuta costituzione dell’indicato trust in data anteriore all ’ apertura del concorso, senza, tuttavia , considerare che la documentazione prodottain giudizio dimostra che, in data senz’altro anteriore al fallimento, ogni bene mobile o immobile di Anayorlet Teran e di Giuseppe Rapuzzi è stato trasferito, a mezzo dell ’ atto di conferimento del 20/11/2008, al Living Trust. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ’ art. 12 della C onvenzione deL’Aja, resa esecutiva con la l. n. 364/1989, e dell ’ art. 2645 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i beni oggetto della domanda di rivendicarisultavano formalmente intestati al fallito, omettendo, però, di considerare che, in forza del combinato disposto delle menzionate disposizioni, il trustee ha la “ facoltà ” e non l’“obbligo” diregistrare i beni mobili e immobili e che l ’ apertura della procedura fallimentare non può, pertanto, aggravare il trusteedi oneri ulteriori per l’esercizio dei propri diritti . 2.4.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinfondati. 2.5. Il trust, com’è noto, è il complesso di atti giuridicia mezzo dei qualiun soggetto (il settlor) trasferisce uno o più beni ad altro soggetto (il trustee), imponendo, però, a quest’ultimo l’obbligo di provvedere, in conformità al programma contenuto nell’atto istitutivo, tanto alla loro gestione quanto, alla scadenza stabilita, al trasferimento de gli stessi ad un beneficiario preventivamente o successivamente indicato. Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 2.6.

Non si tratta, dunque, di un ente dotato di personalità giuridica e titolare dei diritti conferiti ma , più semplicemente,di un insieme di beni e rapporti, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. n. 34075 del 2024), il quale, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è, come tale,l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio (Cass. n. 25800 del 2015; Cass. n. 1826 del 2022), ma non quale legale rappresentante di un inesistente soggetto distinto bensì come soggetto che, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo , dispone giuridicamente del diritto (Cass. n. 9648 del 2020;

Cass. n. 25478 del 2015). 2.7. La particolarità del trust è chel’acquisto da parte del trusteeè solo il mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina con l’attribuzione definitiva del bene al beneficiario: fino a quel momento, tuttavia, i beni conferiti in trust costituiscono un “ patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee” e non possono essere, dunque, escussi né dai creditori di quest’ultimo,né da quelli del disponente o del beneficiario (Cass. n. 25478 del 2015, in motiv.). 2.8.

L’atto di costituzione del trust egli atti dispositivi dei beni vincolati in favore del trustee, sono, pertanto , idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori del disponente , con la conseguenza che è necessario procedere tanto ad “ una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispecie negoziale” (Cass. n. 3128 del 2020 ) , quanto all’applicazione dei rimedi previsti dall’ordinamento interno Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 (come l’azione di revoca toria ordinaria o fallimentare) per sanzionare, ove ne sussistano i presupposti, gli atti di costituzione del trust ovvero gli atti con i quali i beni conferiti vengono intestati al trustee, ove compiuti in frode ai creditori del disponente (cfr., ad es., Cass. n. 19376 del 2017;

Cass. n. 10498 del 2019; Cass. n. 24986 del 2020; Cass. n. 34075 del 2024). 2.9. L’ordinamento giuridico italiano, a seguito della ratifica con la l. n. 364/1989 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L ’ Aja l’1/7/1985, ha, infine , senz ’ altro ammesso e riconosciuto i trusts, anche se meramente interni, nei quali, cioè, mentre l’ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee nonché lo scopo gravitano in Italia, appartiene, per contro, ad un altro ordinamento (in difetto di una disciplina sul punto nell’ordinamento italiano) la legge scelta dal disponente (settlor) per disciplinarne la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione(Cass. n. 34075 del 2024). 2.10.

Non è chiarito, però, se, in un caso di tal genere (come quello in esame), l’opponibilità ai terzi (creditori del disponente) del trust (e dei relativi effetti giuridici) è regolata dalla legge scelta dal disponente, come pretende il ricorrente, ovvero dalla legge italiana, come ha, invece,assunto il tribunale. 2.11. Quest’ultima soluzione è, a giudizio della Corte, quella giuridicamente imposta dalle norme imperative che , per le diverse categorie di beni, regolano, a tutela dei creditori , i requisiti per l’opponibilità nei loro confronti degli atti giuridici (compresi quelli di trasferimento dei beni in favore del trustee) compiuti dal debitore(vale a dire, se si tratta di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione, ovvero, se di tratta di beni mobili o diritti mobiliari, la data certa a norma dell’art. 2704 Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 c.c.): tanto piùse, come nella specie, si tratta di atti dispos i tivi compiuti da chi (e cioè il disponente) sia stato successivamente dichiarato fallitoe, in quanto tale, obbligato (anche penalmente) ad assicurare l ’ integrità del suo patrimonio (art. 42 l.fall.) in funzione della soddisfazione di tutti i creditori (art. 52 l.fall.). 2.12.

L’individuazione dei beni ricompresi nel patrimonio fallimentare non può, ineffetti, prescindere dalla considerazione di quanto stabilito dalle norme che, come l’art. 45 l.fall., disciplinano l’opponibilità nei confronti dei creditori degli atti di disposizione compiuti dal debitore poi fallito, “essendo evidente che l’atto, se opponibile, è idoneo ad incidere negativamente sulla consistenza della massa attiva fallimentare e a ridurre, quindi, la consistenza dei beni sui quali i creditori fallimentare possono soddisfarsi, non diversamente da quanto previsto per i beni pignorati (art. 2915, secondo comma, cod.civ.)” (Cass.

SU n. 12505 del 2004, in motiv.). 2.13. Ed è, al riguardo,noto che: - l ’ art. 45 l.fall. , “in vista della risoluzionedel conflitto tra la massa dei creditori ed i terzi - conflitto che evidentemente nasce nel momento in cui, dichiarato il fallimento, deve farsi luogo alla ricostruzione del patrimonio del fallito”, ha previsto la regola secondo la quale “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi restino prive di ogni effetto, nei confronti dei creditori del fallito, qualora siano compiute in tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento”; -la norma, dunque, ha stabilito il principio d ella “prevalenza … del titolo costituito in favore dei creditori rispetto ai titoli vantati dai terzi aventi causa dal debitore fallito, ancorché anteriori se le relative formalità furono eseguite dopo la dichiarazione di fallimento”, “con la conseguenza che, in tali condizioni di prevalenza del ceto creditorio, il bene o il diritto acquistato dal terzo è acquisito al fallimento, a nulla rilevando Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 che un valido titolo di acquisto si sia formato in favore del terzo suddetto”(Cass. n. 8964 del 2000, in motiv.) ; - l ’ opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di alienazione di beni immobili presuppone, pertanto, a norma dell’art. 45 l.fall., che il contratto stesso sia stato trascritto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 22419 del 2018;

Cass. n. 21273 del 2015; Cass. n. 33167 del 2023); - la rivendica da parte del terzo acquirente di tali beni richiede, di conseguenza, che il contratto traslativo posto a fondamento della relativa domandasia, a norma dell’art. 45 l.fall., opponibile al fallimento del venditore, vale a dire che l’atto in questioneabbia data certa e, in materia immobiliare, che lo stesso sia stato anche trascritto in data anteriore all’apertura del concorso ( Cass. n. 1190 del 2018). 2.14. A tali regole, evidentemente, non si sottraggono gli atti traslativi dal disponente al gestore ( trustee ) che, come detto, caratterizzano il trust. 2.15.

La Convenzione de L’Aja in precedenza citata, infatti, all’art.15, fa espressamente salve le norme imperative (e cioè non suscettibili di essere derogate da una manifestazione di volontà del disponente) individuate dalle “regole di conflitto del foro” (vale a dire le norme interne) che disciplinano, tra l ’ altro, “il trasferimento di proprietà” (lett. d), “la protezione di creditori in casi di insolvibilità” (lett.

e) e“la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede”. 2.16. La Convenzione, dunque, se, per un verso, consente senz’altro di far valere gli effetti giuridici che derivano dalla costituzione del trust, come la segregazione dei relativi beni nel patrimonio personale del trustee, in conformità alla sua legge regolatrice(art. 11), nondimeno richied e, per altro verso, che, se si tratta (come nella specie) d ella sua opponibilità nei Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 confronti dei terzi (come i creditori del disponente), siano osservate tutte le normeinderogabili ( come l ’ art. 45 l.fall. e l’art.2704 c.c.) che la leggenazionale prevede a tutela degli stessi(e cioè, rispettivamente, la trascrizione dell’atto dispositivo oppure il suo compimento in data certa anteriore al concorso, a seconda che si tratti di beni immobili o beni mobili), dovendosi, in effetti, escludere che questi ultimi, ove le predette norme non siano state osservate, possano essere assoggettati, pur essendo estranei al rapporto, alla relativa disciplina negoziale e, dunque, alla legge scelta dal disponente (e alle diverse norme che, in ipotesi, tale legge prevede sul punto). 2.17.

L’art. 12 della Convenzione de L’Aja, lì dove prevede che “il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l ’ iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò siavietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa”, impone , d’altra parte, agli Stati aderenti di consentire al trustee ( salvi divieti di legge ) di dare adeguata pubblicità al trust ed ai relativi effetti, attraverso formalità pubblicitarie che (pur se si tratta di trusts “autodichiarati”, nei quali, cioè, il trustee coincide con il settlor) siano, appunto,funzionali a rendere opponibil i nei confronti dei terzi (come i creditori del disponente) tanto il trasferimento della titolarità dei beniin capo al trustee , quanto la limitazione della stessa in ragione della finalizzazionestabilita nell’atto costitutivo (Cass. n. 34075 del 2024, in motiv.). 2.18.

Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che, in difetto di prova dell ’ avvenuta costituzione del The Giuseppe Rapuzzi and Anayorlet Teran Living Trust in data (senz’altro) anteriore al fallimento, la domanda di rivendica dei Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 beni“appresi al Fallimento ex art. 42 L.F.” in quanto “ intestati ” al fallito, proposta dall’opponente nella dedotta qualitàdi trustee degli stessi, doveva essere, di conseguenza, rigettata, si è attenuto ai principi esposti e si sottrae, quindi, alle censure svolte sul punto dal ricorrente. 2.19.

Con il quarto motivo, il ricorrente , lamenta ndo la violazione e la falsa applicazionedell’art. 15 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’esistenza del Living Trust non era stata dimostrata in giudizio a mezzo di documenti opponibili al Fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che il truste e, quale unico soggetto investito del potere di amministrare i beni conferitied i rapporti giuridicioggetto del trust, doveva ricevere la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimentoe che la sentenza di fallimento , essendo stata pronunciata senza che il trustee abbia ricevuto tale notifica, è radicalmente nulla, con la conseguenza che il Fallimento è privo della potestà di trattenere i beni acquistati in danno del Living Trust. 2.20.

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto all’oggetto delgiudizio definito dal decreto impugnato, e cioè la rivendica dei beni asseritamente conferiti al trust e non il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento del presunto trustee. 2.21. Iltrust, del resto, non è , come detto, un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzie però non quale legale rappresentante, bensì come colui che dispone del diritto; ne consegue che lo stesso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito Ric. 2024n. 7855 - Sez. 1 – PU del 27 maggio 20 2 5 l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass.n. 3456 del 2015;

Cass. n. 10105 del 2014). Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di giudizio, che liquida in €. 10.200, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d