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Ordinanza — n. 18047/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's refusal to grant priority status for post-concordat debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18047/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Filivivi S.r.l. against the bankruptcy court's decision to deny priority status for debts incurred after the homologation of a direct continuity concordat. The court held that the lower tribunal correctly applied the legal requirements of occasionality and functionality, finding that post-concordat activities did not meet the necessary criteria for prededuction. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs were allocated to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2, legge fallimentare; The court established that for debts incurred after the homologation of a direct continuity concordat to be granted priority status, they must satisfy both the requirements of occasionality and functionality, which were not met in this case.

Parole chiave

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bankruptcy priority status concordat continuity occasionality requirement functionality requirement post-concordat debts prededuction refusal cassation dismissal prelegato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 2, legge fallimentare
3, in particolare dell’art. 111, 167, 181 legge fallimentare».
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
denuncia «violazione di legge ex art. 360 , comma 1 , n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
denuncia «violazione di legge ex art. 360 , comma 1 , n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4, laddove il Tribunale di Modena ha violato l’art. 132, n.
art. 118 disp. att. c.p
10307/2025, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
artt. 2947 c.c
3, violazione di legge in particolare degli artt. 2947 c.c., 115 c.p.c., 2909 c .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.u. n. 42093 del 2021
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17853/2021 R.G. proposto da FILIVIVI S.r.l. con unico socio, elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Luca Massignani , che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro FallimentoBRUNELLA GORI S . r . l . , elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’ a vv. Cristina Bertocchini, rappresentato e dife so dall’avv. Danilo Galletti -controricorrente - avverso il decreto n. 476 /20 2 1 , depositat o dal Tribunale di Modenail 31 . 5 .20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Filivivi S.r.l.propose domanda di insinuazione al passivo del fallimento Brunella Gori S. r . l . di un credito derivante da vendite di m erce . Chiese, in particolare, l’ammissione in prededuzione per la parte del credito (€ 7 3. 970,81) relativa a vendite effettuate dopo l’omologazione de l concordato preventivo in continuità diretta che Brunella Gori S.r.l. aveva proposto ai suoi creditori, ma al quale non era poi riuscita a dare adempimento. Il giudice delegatoaccolse la domanda di ammissione al passivo, ma con collocazione dell’intero credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della richiesta prededuzione.

Filivivi S.r.l. propose opposizione allo stato passivo , che venne però respinta dal Tribunale di Modena. Contro il decreto del Tribunale Filivivi S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il Fallimentosi è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Filivivi S.r.l. denuncia «violazione di legge ex art. 360 , comma 1 , n. 3, in particolare dell’art. 111, 167, 181 legge fallimentare».

La decisione del Tribunale di Modena viene censurata laddove essa – per giustificare il rigetto della domanda di ammissione in prededuzione – ha negato sia il requisito della occasionalità, sia quello della funzionalità (ciascuno dei quali necessario e sufficiente per riconoscerela prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall.)ai crediti sorti per forniture rese all’impre nditore dopo l’omologazione del concordato preventivo in continuità diretta.Oggetto di attenzione di questo primo motivo è, in particolare, il criterio dell’occasionalità, sostenendo la ricorrente che l’esecuzione successiva all’omologa sia anch’essa una fase attraverso cui si svolge il procedimento di concordato preventivo. 2.Il secondo motivo censura « violazione di legge, ex art. 360, comma 1 , n. 3, quale erronea interpretazione e applicazione in particolare dell’art. 111 legge fallimentare».

Il motivo continua e completa la censurasul ragionamento del Tribunale in merito a lla insussistenza dei presupposti della prededuzione,soffermandosi sul requisito della funzionalità, per sostenere che essa avrebbe dovuto essere apprezza ta con giudizio ex ante e con riferimento alla continuitàaziendale sulla quale si fondava il piano di concordato e non con valutazioneex post sull’utilità in concreto della fornitura , desunta dalla mancata attuazione del piano.

3. I due motivi, che devono essere valutati insieme per la stretta connessione tra di loro, sono infondati. 3.1. Sebbenein passato diversiprecedenti di questa Corte abbiano avallato alcuni degli argomenti posti a sostegno del ricorso (nel quale, infatti, quei precedenti vengono richiamati: Cass. nn. 12044/2018 ; 380/2018 ; 17911/2016 ) , tale orientamento è stato successivamente abbandonato, partendo dal più preciso inquadramento dei presupposti della prededuzione, successivamente messo a punto dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 42093/2021). È stato quindi recentemente affermato il seguente principio di diritto, perfettamente calzante nel caso in esame:

«In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art.181 legge fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art. 111, comma 2, legge fall., come ridelineata da Cass. S.u., n. 42093 del 2021» (Cass. n. 10307/2025, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). Assume valore preminente la considerazione che, per essere prededucibile, il credito deve essere sorto in funzione «delle procedure concorsuali» e non genericamente in funzione dell’attività d’impresa, quantunque quest’ultima sia, a sua volta, secondo il piano, il mezzoda cui trarre le risorse per adempiere al concordato.

E , per essere funzionale alla procedura concorsuale, il credito deve essere sorto prima (è il caso delle prestazioni dei professionisti che lavorano per costruireil piano e dare contenuto alla proposta) oppure durante la procedura stessa (in questo caso normalmente attraversol’attività dei suoi organi). Viceversa, nel la fase esecutiva del concordato non opera un criterio generale per attribuire la prededuzione (quali quelli dell’occasionalità e della funzionalità), ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell’art. 182-quater, comma 1, legge fall. 3.2.

Ribadito il citato principio di diritto con riferimento alla «prededucibilità c.d. “in funzione”»,p er quanto riguarda il requisito dell’occasionalità va del pari ten uto fermo l’esplicito dato normativo percui «la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione» (art. 181 legge fall.), sicché si deve escludere che crediti sorti nella successiva fase di esecuzione possano essere considerati sorti «in occasione» della procedura concorsuale. Il fatto che l’imprenditore sia tenuto all’adempimento del concordato omologato e che, a tal fine, rimanga sottoposto al regime di attiva vigilanza previsto dall’art. 185 legge fall. non può prevalere sulla chiarezzadella scelta operata dal legislatore nel precedente art. 181, fermo restandoche – in ogni caso – il criterio della occasionalità si declina non solo sul piano cronologico, ma anche «per l’imputazione del rispettivo titolo all’attività̀ degli organi della procedura stessa » , poiché altrimenti risulterebbe «palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa» (Cass.

S.u. n. 42093 del 2021).

4. Il terzo motivoè rubricato «nullità della sentenza o del procedimento, exart. 360, comma 1 , n. 4, laddove il Tribunale di Modena ha violato l’art. 132, n. 4 , c.p.c., omettendo completamente la motivazione». La censura si rivolge nei confronti del passaggio del decreto impugnato in cui il Tribunale rileva che il tema della consecuzione di procedure (tra concordato preventivo e fallimento) «è stato tardivamente dedotto dall’opponente solo nelle memorie finali». La ricorrente si duole della assoluta mancanza di motivazione in merito alla implicitaprospettazione che sia onere d ella parte dedur re la consecuzione delle procedure, nonché alla necessità che tale deduzione sia formulata al più tardi con il ricorso in opposizione allo stato passivo.

5. Il quarto motivo denuncia «vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 3, violazione di legge in particolare degli artt. 2947 c.c., 115 c.p.c., 2909 c . c . , 344 c . p . c .». La ricorrente contesta al Tribunale di non avere considerato che la consecuzione delle procedure sarebbe stata accertata, con forza di giudicato , si a ne lla sentenza di fallimento, sia nelle decision i assunte d a l giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

6. Infine, il quinto motivo contesta un «vizio di cui all’art. 360, comma 1 , n. 5, laddove il Tribunale ha omesso di considerare che, seppur ridotta, la marginalità generata dalla continuità aziendale vi fosse comunque». La ricorrente osserva di avere tempestivamente allegato che le sue forniture avevano comunque generato una marginalità positiva a vantaggio dei creditori concorsuali e si duole che il Tribunale abbia del tutto omesso l’esame di tale circostanza.

7. I tre motivi sono tutti inammissibili, perché riguardano aspetti che non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, la cui tenuta prescinde sia dalla consecuzione delle procedure, che dall’eventuale utilità economica delle prestazioni rese in favore della società poi fallita.

8. Complessivamente il ricorso deve essere, quindi , rigettato, ravvisandosi giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di l egittimità in considerazione de lle precedenti incertezze giurisprudenziali, che so l o recentemente sono state superate dall’intervento nomofilattico di questa Corte.

9. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo u