Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per Art. 391 c.p.c. without cost ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Lanzone Due srl against the bankruptcy court's rejection of a liquidity transfer request was extinguished upon the appellant's formal withdrawal. The bankruptcy trustee accepted this withdrawal, leading the court to declare the process terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on litigation costs was issued because the parties had previously agreed on cost compensation, and the standard contribution rule was deemed inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal extinguished by withdrawal precludes the court from ruling on litigation costs, and the contribution rule for unsuccessful appellants does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15720/2022 R.G. proposto da: Lanzone Due srl, elettivamente domiciliata in Massa Viale Stazione 3 presso lo studio dell’avvocato Menchini Sergio (MNCSRG57P27Z614E) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ratti Massimiliano (RTTMSM70R31E542B), Manferoce Tommaso (MNFTMS39E25C710E), -ricorrente contro Fallimento Gestioni Ambientali snc di Tec spa e dei soci Tec spa – Termo Energia Calabria – srl in liquidazione, T.E.V. – Termo Energia Versilia srl in liquidazione, Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia srl in liquidazione, Veolia Servizi Ambiente Industria srl in liquidazione e Vercelli Energia srl in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma Via Duilio 38, presso lo studio dell’avvocato Boggia Massimo (BGGMSM52L20H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato Pinto Vincenzo (PNTVCN74P22L628R), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di La Spezia di cui al procedimento n. 27/2014 depositatoil 18/03/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA,
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di La Spezia con decreto del 18/3/2022 ha respinto il reclamo proposto da Lanzone Due S.r.l. avverso il decreto del Giudice Delegato del 3/12/2021 ed ha confermato il rigetto dell’istanza di trasferimento della liquidità residua avanzata da Lanzone Due S.r.l. in data 27 aprile 2021 e reiterata in data 19 ottobre 20216.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione Lanzone Due srl sulla base di un solo motivo, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti, notificata a controparte in data 12/9/2024. Il Fallimento, in persona del curatore, debitamente autorizzato dal Giudice Delegato, con atto del 16/10/2024,ha dichiarato di accettare la rinuncia. 2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite,fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.
3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.