Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the suit by both parties. The plaintiffs voluntarily renounced their appeal on November 11, 2024, and the defendant company accepted this withdrawal in the same act. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without ordering any costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; The withdrawal of the appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto LUIGI ABETE - Presidente - ANDREA ZULIANI - Consigliere - COSMO CROLLA - Consigliere - Ud. 28/4/2025 – CC GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - R.G.N. 17078/2023 ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17078-2023 proposto da: AIELLO MARCO MARIA, in proprio, e ROSATI GIORGIA VITTORIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Maria Aiello per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro FALLIMENTO ZOPPOLI PULCHER COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati CLAUDIO COGGIATTI e ANNAMARIA MARCONE per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI TORINO depositato l’8/6/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025; rilevato che i ricorrenti, con atto in data 11/11/2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente, con lo stesso atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
Numero registro generale 17078/2023 Numero sezionale 1776/2025 Numero di raccolta generale 18017/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ric. 2023 n. 17078 - Sez. 1 - CC del 28 aprile 2025 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 aprile 2025.
Il Presidente Luigi Abete Numero registro generale 17078/2023 Numero sezionale 1776/2025 Numero di raccolta generale 18017/2025 Data pubblicazione 02/07/2025