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Ordinanza — n. 17671/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders correction of material error omitting lawyer's fee deduction in costs order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction to a previous judgment that failed to deduct the appointed lawyer's fees from the awarded costs. The applicant argued the omission was a material error affecting the execution of the order, while the opposing parties did not contest the request. The court ruled that such corrections are permissible under civil procedure law to ensure the lawyer receives their due compensation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of explicit statutory provisions, the remedy against a costs order omitting the deduction for an appointed lawyer is the material error correction procedure, which applies even to Cassation decisions to ensure the lawyer obtains an enforceable title.

Parole chiave

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material error correction appointed lawyer fees costs order deduction Cassation procedure enforceable title spese di difesa opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassa- zione, ai sensi dell'art. 391-biscod.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037
Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437
16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n.
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17255/2024 R.G. proposto da COMUNE DI SAN SOSTENE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dall'Avv. Stefano Genovese, con domicilio eletto in Roma, viaPo , n. 12 ; –ricorrente – contro PRO.CO.GEST. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gaetano Cri- scione, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano , con domicilio eletto in Roma, viaE. Faà di Bruno, n. 4 ; –intimata – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell'institore p.t. Vincenzo Sica, rappresentatae difesadall ' Avv.

Alberto Colabianchi, con domicilio eletto in Roma, viaOslavia, n. 30 ; –intimata – per la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19811/24 del 18 luglio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che l'Avv. Stefano Genovese, in qualità di difensore del Comune di San Sostene, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 19811/24, emessa il 18 luglio 2024, con cui, nel giudizio svoltosi tra la Pro.Co.Gest. S.r.l., la R.F.I.

–Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Comune di San Sostene, ed avente ad oggetto il pagamento dei maggiori oneri sopportati dall'attrice per l'esecuzione dei lavori commissionati dal Co- mune con contratto di appalto del 23 marzo 2009, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione da proposto dalla Pro.Co.Gest. avverso la sentenza n. 2414/20, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 19 maggio 2020; che a sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto che, nel condannare la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità (liquidate per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nel controricorso; che le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condan- nare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di di- sporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'es- sere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedi- mento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassa- zione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustifica- zione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un'autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr.

Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n. 8578); che, nonostante la rituale notificazione del ricorso, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata il 22 luglio 2024, la Pro.Co.Gest. e la R.F.I.non si sono costituite nel presente procedimento, in tal modo dimostrando di non avere interesse a resistere all'istanza di correzione; che è stata altresì prodotta copia autentica dell'ordinanza n. 19811/24, emessa il 18 luglio 2024, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pro- nunciare la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avan- zata dal difensore del controricorrente; che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'ag- giunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soc- combente in senso proprio (cfr.

Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 19811/ 24, emessa il 18 luglio 2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», debba invece leggersi ed inten- dersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legitti- mità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.

Stefano Genovese, antistatario». Dispone che le correzioni siano