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Ordinanza — n. 17667/2025 — snciv Generato dall'IA

Creditor's pre-deduction claim rejected as procedural right extinguished upon transition from judicial administration to extraordinary administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17667/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by a creditor seeking pre-deduction of a debt incurred before the extraordinary administration of a company. The lower court had granted pre-deduction only for a small amount, while the creditor argued the right should apply to the full debt due to a prior judicial administration phase. The Court ruled that pre-deduction is a procedural mechanism tied strictly to the specific bankruptcy procedure where the debt arose, and no legal basis exists to extend it to a subsequent, different procedure. Consequently, the claim was rejected because the specific statutory provisions do not recognize such a transfer of rights between distinct insolvency proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 74 della legge fallimentare; Art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999: The right to pre-deduction is a procedural advantage inherent to the specific insolvency procedure where the debt originated and ceases to exist upon the termination or transition to a different procedure, unless specific legislation explicitly provides for its continuation.

Parole chiave

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pre-deduction right judicial administration extraordinary administration procedural priority insolvency transition creditor claim bankruptcy procedure danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 74 della legge fallimentare
Violazione del disposto di cui all’art. 74 della legge fallimentare».
Art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999
74 legge fall., richiamato dall’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 (a sua volta applicabile nel caso in esame ai sensi dell’art.
Art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011
Si invoca , quindi, la norma contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, da considerare alla stregua di una«specifica disposizione di legge» ai sensi dell’art.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 118 disp. att. c.p
34266/2024 , alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 42093/2021
Cass. S.U. 42093/2021; Cass.
Cass. n. 36755/2021
42093/2021; Cass. n. 36755/2021); in particolare, ha natura processuale “perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass.
Cass. 15724/2019
36755/2021); in particolare, ha natura processuale “perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023)» (così, ancora Cass.
Cass. 3020/2020
Cass. 10130/2021
Cass. 22899/2023
Court dismisses appeal against bankruptcy court's refusal to grant priority for legal fees from prior insolvency proceedings.
Cass. n. 34266/2024
15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023)» (così, ancora Cass. n. 34266/2024 cit.).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38625/2019 R.G. proposto da S.E.L.M.I. S. r . l . in amministrazione giudiziaria , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Carmela Mangalaviti,che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro TECNISS.p.A. in amministrazione straordinaria -intimata - avverso il decretocron. n. 7933 /20 19 , depositat o dal Tribunale di Cataniail 26 . 11 .20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA S.E.L.M.I.

S.r.l., società sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011,presentò domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di TECNIS S.p.A. di un credito (€ 649.969,36) derivante da forniture di calc estruzzo , chiedendo ne l’ammissione in prededuzione in considerazione del la circostanza che le forniture risalivano al tempo in cui TECNIS S.p.A. – prima che fosse aperta la procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003 – era stata assoggettata anch’essa alla amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il giudice delegatoaccolse la domanda di ammissione al passivo, ma con collocazione del credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della richiesta prededuzione(con la sola eccezione dell’importo di € 2.654, recato da un’unica fattura relativa aprestazioni rese nel corso dell’amministrazione straordinaria). S.E.L.M.I. S.r.l.propose opposizione allo stato passivo – prospettando anche il subentro del Commissario Straordinario nel contratto di fornitura –che venne però respinta dal Tribunale di Catania. Contro il decreto del Tribunale S.E.L.M.I.

S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. TECNISS.p.A. in amministrazione straordinaria è rimasta intimata. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo di ricorso S.E.L.M.I. S.r.l. denuncia «omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art.360, comma 1 , n. 3 e n. 5, c.p.c. ) v iolazione del disposto di cui agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornitane dal d.l. n. 134 del 2008, art. 1-bis, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008.

Violazione del disposto di cui all’art. 74 della legge fallimentare». Laricorrente ritiene di avere diritto alla prededuzione per il credito maturato pr ima de ll’apertura dell’amministrazione straordinaria di TECNIS S.p.A. , sostene ndo che il c ommissario straordinario avrebbe manifestato la volontà di subentrare nel contratto di forniturae, quindi, invocando l’art. 74 legge fall., richiamato dall’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 (a sua volta applicabile nel caso in esame ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004). 1.1.

Il motivo è inammissibile, perché presuppone una critica all’accertamento del fatto da parte del Tribunale di Catania, il quale hastatuito che «non vi è prova della richiesta del commissario straordinario del dicembre del 2017 di sottoscrivere “un ulteriore addendum contrattuale sempre collegato al contratto del 28.9.2016”».Il giudice del merito ha anche stigmatizzato il disordine nella produzione documentale della opponente, rilevando che erano stati prodotti alcuni documenti non richiamati negli atti e che, al contrario, alcuni documenti indicati negli atti non risultavano prodotti(tra questi un «contratto sottoscritto il 28.9.2018»e non meglio precisati «documenti di acquisto e relative fatture»).

Tale apprezzamento del materiale istruttorio disponibile non è di per sé censurabile in sede di legittimità, dovendosi comunque osservare che la critica è formulata nel ricorso in termini genericio, laddove specifica , inconferenti, posto che si ribadisce la produzione di un addendum del 1°.3.2017 (dunque precedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, che risale al 20.6.2017) e del progetto di stato passivo in cui il commissario straordinario aveva proposto l’ammissione del credito in prededuzione (il chenon ha nulla a che vedere con la dichiarazione del commissario di volersubentrare nel contratto, trattandosi di una dichiarazione relativa alla formazione dello stato passivo, riferita a un credito già precedentemente sorto, con implicita espressione –da parte del medesimo commissario –di una valutazione in diritto , che non è stat a poi condivisa dai giudici del merito). 1.2.

Solo per completezza di motivazione– dal momento che nella rubrica e nell’illustrazione del motivo si accenna fugacemente anche all’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e all a esecuzione del contratto nelle more della decisione del commissario straordinariotra subentro e scioglimento – , si deve precisare che il credito di cui qui si discuterisulta maturato per intero prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, come viene ben indicato e chiarito nello stesso ricorso (e salvo quanto sivedrà al successivo punto 2.1.4.).

2. Con il secondo motivo si censura «v iolazione del disposto di cui all’art.54 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché del disposto di cui all’art. 111, comma 2,della legge fallimentare». Con questo motivo laricorrente sostiene di avere diritto all’ammissione del credito in prededuzione in ragione del fatto che la stipulazione del contratto e le forniture risalgono ad epoca in cui TECNIS S.p.A. era assoggettata a d amministrazione giudiziaria per sequestro preventivo antimafia . Si invoca , quindi, la norma contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, da considerare alla stregua di una«specifica disposizione di legge» ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall. 2.1.

Il motivo è infondato. 2.1.1. Innanzitutto, non è corretto il rilevo secondo cui l’assoggettamento di TECNIS S.p.A. a sequestro preventivo antimafia sarebbe «una peculiarità sfuggita al Tribunale di Catania». Il giudice del merito ha infatti espressamente motivatosul punto, ritenendo che non possa esservi un rapporto di consecuzione tra amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 e amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, con la conseguenza che la prededuzione riconosciuta nell’ambito della prima non può trasferirsi nella seconda. 2.1.2.

E tale giudizio del Tribunale di Catania è perfettamente in linea con iprincipi di diritto che questa Corte ha di recente avuto occasione di affermare in altre cause aventi ad oggetto la medesima questione e la stessa procedura concorsuale: «Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazionestraordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003); il disposto dell’art. 111, comma 2, legge fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso»(v., per tutte, Cass. n. 34266/2024 , alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 2.1.3.

In mancanza di rapporto di consecuzione tra procedure di amministrazione giudiziaria e di amministrazione straordinaria neppure può giovarealla ricorrente l’invocazione della «specifica disposizione di legge» contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011(«I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato»).

Infatti, tale disposizione regola il trattamento del credito nell’ambitodel «procedimento di prevenzione» e non al di fuori di esso. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che «la prededuzione non attribuisce una causa di prelazione “ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente” (cfr. Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021); in particolare, ha natura processuale “perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023)» (così, ancora Cass. n. 34266/2024 cit.).

Occorre, pertanto, che la «specifica disposizione di legge» riconosca il diritto alla prededuzione anche in una procedura diversa da quella in cui il credito è sorto, oppure che sussistaun effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure, così come definito nella giurisprudenza di legittimità (v. la motivazione di Cass. S.u. n. 42093/2021 e, in particolare, il necessario requisito dell’essere le diverse procedure«volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa » ; dissesto dell’impresa che non rientra invece tra i presupposti per l’assoggettamento dell’impresa alla amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo antimafia). 2.1.4.

Infine, si deve rilevare la palese inammissibilità del riferimento –nella parte finale dell’illustrazione del motivo –alla asserita esistenza di una seconda fattura relativa a prestazioni rese su richiesta del commissario straordinario (oltre a quella riconosciuta in sede di verifica del passivo e già ammessa in prededuzione dal giudice delegato), trattandosi di questione schiettamentein fatto e non in diritto. Né sono pertinenti in questa sede, in quantodi carattere metagiuridico, le considerazioni sul «danno»subito dalla società ricorrente a causa del mancato riconoscimento del diritto alla prededuzione nel riparto dell’attivo disponibile nella procedura concorsuale cui è stata assoggettata TECNISS.p.A. 3.Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sul le spese del presentegiudizio di legittimità , non avendo svolto difese la parte intimata.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore impor