Cassation court dismisses appeal as inadmissible for partial review of concursal qualification facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only challenged the classification of restructuring agreements as non-concursal, ignoring the court's factual finding on the lack of continuity between prior procedures. While the lower court correctly excluded the benefit of priority due to the absence of proven crisis identity indicators between the 2013 and 2015 proceedings, the appellant failed to address this core reasoning. Consequently, the court ruled that the narrow scope of the appeal did not fully attack the decision's ratio decidendi, necessitating a declaration of inadmissibility despite correcting the legal characterization of the agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 182-bis l.fall.: An appeal must challenge the entire ratio decidendi; if it only contests a specific legal qualification while ignoring the court's factual exclusion of continuity, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12205/2018 r.g. propostoda: AA s.r.l. COPERTURE (cod. fisc.e P. Iva 01316180353), in persona del legale rappresentante pro tempore Artori Azio, rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoAndrea Romano. - ricorrente - contro Coopsette Soc. Coop. in Liquidazione Coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore dott. Giorgio Pellacini, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli Avvocati Sido Bonfatti e Domenico Spagnuolo. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia , depositat o in data 22.3.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2025 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Emilia h a rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da AA s.r.l. COPERTURE, nei confronti di Coopsette Soc. Coop. in liquidazione coatta amministrativa, in relazione al provvedimento del commissario liquidatore, con il quale, a fronte della domanda di ammissione al passivo per euro 276.843,98, a titolo di corrispettivo maturato in virtù di un contratto di appalto, il creditoera stato ammesso senza tuttavia riconoscere la prededuzione.
2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) il beneficio della prededuzione non poteva essere riconosciuto facendo applicazione del principio di consecuzione tra le procedure concorsuali, in ragione della circostanza che non potevanoessere ritenute procedure concorsuali i numerosi accordi di ristrutturazione stipulati dalla società debitrice nel biennio precedente l’ammissione di quest’ultima alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,nonostante le aperture registratesi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione; (ii) la riaffermata estraneità degli accordi di ristrutturazione del debito alla categoria delle procedure concorsuali faceva sì che l’applicazione del principio di continuità tra le procedure dovesse essere vagliato con esclusivo riferimento alle due istanzedi concordato preventivo con riserva depositate da Coopsette Soc.
Coop., delle quali, la prima esaurita senza il deposito della proposta e del piano, la seconda, rinunciata il 27.10.2015, in concomitanza con l’avvio della liquidazione coatta amministrativa ; (iii) in questa prospettiva, se non sembravano sussistere dubbi in ordine all’operatività della regola della consecuzione tra la seconda fase concordataria e l’apertura della liquidazione coatta (30.10.2015), attesa l’assenza di un effettivo iato temporale, tale consecuzione non poteva accordarsi per i ricorsi del febbraio del 2013 e del maggio 2015, e ciò in considerazione della circostanza che AA s.r.l.
COPERTURE avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di uno o più indici sintomatici dell’identità della crisi di Coopsette nel biennio 2013/2015, configurati questi ultimi nei termini di fatti costitutivi del preteso diritto ad insinuarsi al passivo con il beneficio della prededuzione. 2.Il decreto, pubblicato il 22.3.2018, è stat o impugnat o da AA s.r.l. COPERTURE con ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui la Coopsette Soc. Coop. in Liquidazione Coatta amministrativaha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che gli accordi di ristrutturazione rientrino nella categoria delle procedure concorsuali. 1.1 Il ricorso è inammissibile, sebbene sia comunque necessaria la correzione della motivazione impugnata nei termini qui di seguito precisati. Sul punto va evidenziato che il Tribunale ha nega to il riconoscimento della richiesta prededuzione , per il credito nascente dall’esecuzione del so p ra ricordato contratto di appalto, sul rilievo del difetto di consecuzione tra procedure, sostenendo più in particolare: - da un lato, che gli accordi di ristrutturazione stipulati dalla società debitrice nel biennio precedente alla l.c.a. erano irrilevanti , ai fini dell’apprezzamento della consecuzione tra le procedure, perché “ estranei ” alla categoria delle pro cedure concorsuali ; e dall’altro, che l’applicazione del principio di continuità tra le procedure dovesse essere vagliato con esclusivo riferimento alle due istanze di concordato preventivo con riserva, delle quali tuttavia negavala rilevanza ai fini della consecuzione per ragioni di fatto,in ordine, cioè, alla mancata prova in giudizio dellasussistenza di uno o più indici sintomatici dell’identità della crisiper il periodo compreso tra le due procedure minori.
Orbene, la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso qui presentato, censura solo ed esclusivamente il profilo dell’erronea qualificazione degli accordi di ristrutturazione come procedure non rientranti nel paradigma delle procedure concorsuali, senza tuttavia censurare la ratio decidendi nel suo complesso, incentrata anche sulprofilo dell’esclusione in fatto della “consecuzione” tra le due procedure di concordato, per la mancata dimostrazione di una continuità sulla rilevata crisi di impresa. La censura così ristrettamente proposta al solo profilo della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, non attingendo completamente la ratio decidendi (per come sopra ricostruita), è destinata dunque ad incappare in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Ciò non esime tuttavia la Corte dal dover modificare la motivazione impugnata in punto di corretta qualificazione degli accordi di ristrutturazione. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali” (così espressamente, Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1182 del 18/01/2018; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 12965del 24/05/2018). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il