Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The proceedings involved a dispute between the Bennati heirs and Banco di Desio, with 2Worlds S.R.L. also listed as a counterparty. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.143/2025 R.G. proposto da : EREDI BENNATI LEONARDO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (già Eredi Bennati Leonardo s.a.s .di B ennati Graziella c.) , con sede in Tuoro sul Trasimeno (PG), alla Via Puntabella n. 5, in persona del liquidatore pro tempore Umberto Olivi , e BENNATI GRAZIELLA, entrambe elettivamente domiciliate in Bastia Umbra (PG), alla piazza Mazzini n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Massimiliano Manna (MNNMSM63M02F935O) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Homs n. 14/B , DOM.
DIG., presso lo studio dell’Avvocato Ida Bigerna (BGRDIA58E62L117C) , rappresentata e difes a dall' A vvocato Paolo Feliziani (FLZPLA52L28I921H). -controricorrente- 2WORLDS S.R.L., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via H oms n. 14/B, DOM. DIG., presso lo studio dell’ A vvocato Ida Bigerna (BGRDIA58E62L117C), rappresentat a e difes a dall' A vvocato Paolo Feliziani (FLZPLA52L28I921H). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA , n. 335/2024,depositata il 14/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna lericorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,i