Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The court found that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 371/2025 R.G. proposto da: CINI CARLA, SPATAFFI GIUSEPPE, SPATAFFI CHIARA, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Anicio Gallo n. 102, presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Polese (PLSFRZ66A21H501E), rappresentati e difesi dall'Avvocato Duccio Panti (PNTDCC61A28I726Q). -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 39, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Lombardi (LMBGPP49M07D150Y) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Lazare David Vittone Tassinari (VTTLRD75T24D969H). -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, n. 1767/2024, depositata il 23/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 371/2025 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 17631/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il consigliere delegato EDUARDO CAMPESE Numero registro generale 371/2025 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 17631/2025 Data pubblicazione 30/06/2025