Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Alcon S.R.L., did not act on the court's proposal for case termination, while the respondent, Aziende Grafiche Printing S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2063/2025 R.G. proposto da: ALCON S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Marco Mancini (MNCMRC75A10H501Z) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Graziella Consoli (CNSGZL77A70H501T). -ricorrente- contro AZIENDE GRAFICHE PRINTING S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giambattista Vico n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Benedetto Santacroce (SNTBDT63B21H501C), rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano Tenore (TNRGTN65P29H981U). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANO, n. 3019/2024, depositata il 12/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 2063/2025 Numero sezionale 467/2025 Numero di raccolta generale 17627/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il consigliere delegato EDUARDO CAMPESE Numero registro generale 2063/2025 Numero sezionale 467/2025 Numero di raccolta generale 17627/2025 Data pubblicazione 30/06/2025