Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal and the imposition of costs on the losing parties. The court ruled that the inaction constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2836/2025 R.G. proposto da : DI.MA SHOES DI R. FIORE E C. DIMALTA S.N.C., in persona dei suoi legali rappresentanti, nonché FIORE RUGGIERO e DIMALTA COSIMOin proprio, tutti elettivamente domiciliati in Molfetta (BA), alla via San Giuseppe Moscati n. 100, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Giuseppe Calò (CLANRG70C18F284J) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S . P . A . , per quest’atto rappresentata da SPECIAL GARDANT S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via San Vincenzo De Paoli n. 13, presso lo studio dell’Avvocato Sergio Salvemini (SLVSRG59P26F284E) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BARI , n. 1193/2024,depositata il 24/09/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro