Cassation court dismisses late creditor claim for missing sum description under insolvency law. Late creditor claim dismissed for missing sum description under insolvency law. Court rejects late creditor claim due to missing sum description under insolvency law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Grogu Spv srl against the Lecco Tribunal's rejection of a late creditor claim. The lower court ruled the claim inadmissible because it failed to specify the exact sum and asset description required by insolvency law, and these deficiencies could not be cured by later documents. The Court upheld this decision, stating that the specific statutory sanction for missing sum details excludes the possibility of integration or modification under general civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 comma 3, nn. 2 e 4 l.fall.; Art. 164 c.p.c.; Art. 95 comma 2 l.fall.: The specific statutory sanction for missing sum details in insolvency proceedings excludes the possibility of integration or modification under general civil procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14464/2023 R.G. proposto da: Grogu spv srl, elettivamente domiciliata in Milano Via Pietro Colletta 7, presso lo studio dell’avvocato Bissi Aldo (BSSLDA60C11I726H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giacometti Monica (GCMMNC71E42G062T), ricorrente- contro Fallimento Mec Immobiliare srl -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Lecco di cui al procedimento n. 2177/2022 depositato il 26/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.
FATTI DI CAUSA 1 Grogu Spv srl, che aveva acquistato da BPER Banca spa, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, taluni crediti in sofferenza, tra cui quello verso la società fallita, originariamente sorto a favore di Unione di Banche Italiane spa, derivante da contratto di restrizione e frazionamento di mutuo fondiario del 01.12.2005 a ministero del Notaio dott. Alberto Cuocolo di Lecco, Rep. n. 74353 Racc. n. 12514, munito di formula esecutiva il 09.12.2005, tramite la società Prelios Credit Solutions spa, depositò in data in data 05.04.2022 (prima della scadenza del termine annuale ex art. 101 comma 1° L.F., avvenuta in data 24.6.2022) un atto di surrogazione nella posizione processuale della società cedente (indicata nella Unione di Banche Italiane spa). 1.1 Venuta a conoscenza del fatto che né la Banca cedente, né quella cessionaria erano mai state ammesse al passivo del fallimento, la cessionaria dichiarò che l’atto di surroga ex art. 115 l.fall. potesse valere come domanda di ammissione tardiva al passivo. 2 Giudice Delegato dichiarò inammissibile la domanda perché carente dei requisiti di cui all’art. 93 comma 3, nn. 2, 3 e 4 l. fall e perché l’integrazione era avvenuta dopo la scadenza del termine annuale. 3 Il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione allo stato passivo rilevando che l’atto di surrogazione, qualificato come domanda di insinuazione allo stato passivo, conteneva l’indicazione della causa petendi, nel rispetto dell’art. 93 comma 3 l.fall., ma era del tutto manchevole della « determinazione della somma che si intende insinuare al passivo», pretesa dal n. 2 della medesima disposizione e della «descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita» come stabilito dal n. 4 ai fini del riconoscimento del relativo rango, cosicché, i requisiti prescritti dalla legge risultavano assolutamente incerti. 3.1 Né la descritta mancanza dei requisiti poteva ritenersi sanata dalla postuma produzione documentale e dalla quantificazione della somma contenuta nelle osservazioni del 21.10.2022 essendo tutti i depositi effettuati dalla ricorrente successivi allo scadere del termine annuale di cui all’art. 101, comma 1, l.fall. 3.2 A tale conclusione si doveva approdare sia ove si fosse esclusa in radice la possibilità di sanatoria sia qualora si fosse optato per l’applicabilità in via analogica dell’art. 164 c.p.c., dato che alla stregua di tale norma in caso di vizi dell’editio actionis gli effetti sananti si producono ex nunc, cioè dal momento in cui si realizza la fattispecie sanante, e «restano ferme le decadenze maturate». 4 Grogu Spv srl ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto affidato a tre motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo è così rubricato :«contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n.3 c.p.c.): in particolare, motivazione illogica e contraddittoria in ragione della violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli art. nn. 93, 95 e 101 legge fallimentare». Si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere tardive le integrazioni contenute nelle osservazioni tempestivamente depositate, all’originaria domanda, ai fini dell’applicazione del regime decadenziale previsto dall’art. 101 l.fall. e nell’applicare al potere di modificare ed integrare la domanda di ammissione allo stato passivo la disciplina di procedimenti di natura diversa da quella del procedimento di ammissione al passivo. 2 Il secondo motivo denuncia «contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» costituito dalle osservazioni ex art. 95 comma 2 l.fall.e della relativa documentazione, depositate in data 21.10.2022. 3 Il terzo motivo denuncia contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla non imputabilità al creditore del ritardo nella proposizione della domanda come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il curatore. 4 I motivi,suscettibili di essere scrutinati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 4.1 Il Tribunale ha affermato che l’atto di surrogazione, espressamente qualificato dall’istante come domanda di insinuazione al passivo, era del tutto manchevole della «determinazione della somma che si intende insinuare al passivo”, pretesa dal n. 2,[dell’art 93 l.fall]. e della “descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita”, come stabilito dal n. 4 ai fini del riconoscimento del relativo rango». 4.2 Si tratta di un accertamento in fatto che non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente. 4.3 L’art. 93, comma 4, l.fall., in effetti, prevede espressamente che, nel caso siano mancanti o assolutamente incerti uno dei requisiti di cui nr. 1), 2) e 3) del precedente comma (il requisito n.
2) che attiene proprio «alla determinazione della somma che si intende insinuare »), il «ricorso è inammissibile», in tal modo, inequivocamente e definitivamente, escludendo la possibilità di una legittima sanatoria dello stesso (cfr. sul punto Cass.4418/2025). 4.4 La sanzione dell'inammissibilità, in luogo della nullità, prevista per il giudizio ordinario di cognizione, fa sì che non si possa applicare il regime di sanatoria e di integrazione dettato dall'art.164 c.p.c. nelle ipotesi di omessa o assolutamente incerta indicazione dei requisiti di cui alla l. fall., art. 93, nn. 2 e 3 essendo, peraltro, prevista espressamente la riproponibilità (ovviamente in via tardiva) della domanda dichiarata inammissibile. 4.5 Del resto, l’ art. 95, comma 2, l.fall. dispone che i creditori e i titolari di diritti reali sui beni, oltre che il fallito, possano presentare osservazioni scritte e documenti integrativi: non prevede, invece, alcunché né con riferimento alla modificazione della domanda né all’attivazione dei poteri di integrazione della domanda contenente vizi relativi all’editio actionis previsti dall’art 164 c.p.c. 4.6 Se ne deve quindi dedurre che la domanda viziata dalla mancata indicazione della somma di denaro oggetto del credito non può essere modificata e/o sanata con l’esercizio dei poteri integrativi di cui all’art 95 l.fall. (cfr. sul punto Cass. n. 4418/2025, 4632/2023 e 15702/2011).
Il ricorso va, quindi rigettato. Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. la Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari