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Ordinanza — n. 17535/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual re-evaluation of bank account contract certainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-examine the factual evidence regarding the certainty of a bank account contract. The lower court had rejected the creditor's claim due to the lack of a certain date for the contract, which is required for opposition to the bankruptcy estate. The Court ruled that the appellate judge cannot re-scrutinize the existing documentary evidence to establish the contract's date, a power strictly reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 2704 c.c.; Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the factual evidence to determine the certainty of a contract's date, as this power belongs exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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bankruptcy estate opposition certain date requirement contract certainty factual re-evaluation inadmissible appeal bank account contract creditor's claim credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2704 c.c.
- non era tuttavia condivi sibile la tesi dell’opponente quanto al fatto che tale avviso costituisse “altro atto o fatto idoneo” ai sensi dell’art. 2704 c.c.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 96-97 l. fall.
Art. 2697 c.c.
Art. 1219 c.c.
(ora fallita) la lettera di passaggio a sofferenza,nonché la messa in mora ex art. 1219 c.c. costituivano,a tutti gli effetti, element i da i qual i desumere , senza alcun dubbio,l’anteriorità del contratto e del relativo credito rispetto alla procedura fallimentare.
Art. 1260 c.c.
Art. 13, para. 1, quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2704 c.c
- non era tuttavia condivi sibile la tesi dell’opponente quanto al fatto che tale avviso costituisse “altro atto o fatto idoneo” ai sensi dell’art. 2704 c.c.
art. 1260 c.c
artt. 2704 c.c
civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2704 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2217 del 25.01.2022
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17680/2024 r.g.proposto da: Siena NPL 2018 S.r.l. (P.IVA, C.F. 14535321005), quale società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, assistita e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi. - ricorrente - contro Fallimento Carisma Più S.r.l. (C.F. e P.IVA 02752810610), con sede in Via Laviano n. 60, Caserta (CE), in persona del Curatore Dott.ssa Caterina De Rosa. - intimat a - avverso il decreto n. 11924/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicato in data 24/06/2024 e notificato dalla cancelleria in data 24/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnat o il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da Siena NPL 2018 s.r.l. nei confronti del Fallimento Carisma Più s.r.l. , ha rigettato la così proposta impugnazione.

2. Con ricorso depositatoin data 8.06.2023 Siena NPL 2018 s.r.l. aveva infatti proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto con il quale il giudice delegato avevarigettato la sua domanda di insinuazione al passivo proposta per la somma di € 126.165,23,richiesta in chirografo, quale saldo passivo del conto corrente, e maturat a alla data del 20.09.2022, ossia alla data della dichiarazione di fallimento.

3. Il Tribunale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) nel caso di specie - pur a voler ritenere che l’avviso di cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale, nella sua genericità, fosse idoneo ad affermare la legittimazione ad agire di Siena NPL 2018 s.r.l., in qualità di cessionaria della Banca MPS s.p.a. - non era tuttavia condivi sibile la tesi dell’opponente quanto al fatto che tale avviso costituisse “altro atto o fatto idoneo” ai sensi dell’art. 2704 c.c. a conferire al contratto di conto corrente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; (ii) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione di un credito non è, di per sé, idonea a garantire l’anteriorità al fallimento del rapporto giuridico oggetto di insinuazione al passivo, in quanto la pubblicazione in Gazzetta ha il solo scopo di esimere il cessionario dalla notifica dell’avvenuta cessione del credito a ciascun debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1260 c.c. (Cfr.

Cass. 25.01.2022, n. 2217), con la conseguenza che la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale dimostrava solo “ l’anteriorità del contratto rispetto alla intervenuta dichiarazione di fallimento,ma non anche la data certa richiesta dalla norma, ai fini dell ’ opponibilità del regolamento contrattuale alla curatela”; (iii) la data certa del contratto di conto corrente neppure potevaessere desunta dal timbro postale apposto sulla pagina in bianco relativa alla lettera di apertura di credito prodotta dalla ricorrente e datata 11.10.2007, in quanto la giurisprudenza,pronunciatasi al riguardo, avevaavuto modo di affermare che il timbro postale può essere considerato un fatto idoneo a stabilire la data certa del documento ma solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro ovvero quando il timbro vengaapposto direttamente sulla carta che contiene la scrittura e non sulla busta o sull'involucro(Cass. 6.7.2020 n. 13920); (iv) nella fattispecie in esame, Siena NPL 2018 s.r.l. non aveva offerto alcuna prova quanto al fatto che il foglio bianco sul quale era apposto il timbro postaleavesse formato un corpo unico con la scrittura privata, dovendosi così escludere la sua idoneità ad attribuire data certa al contratto di conto corrente; (v) anche a voler superare la questione dell’opponibilità del contratto di conto corrente, la ricorrente non avevadato prova del quantum del credito fatto valere, posto che, secondo la giurisprudenzadi legittimità, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, dovendosi in effetti rendere conto analitico e continuo dello svolgimento dell'intero rapporto di conto corrente, per sua natura caratterizzato dal concorrere tanto di poste attive, quanto di poste passive alla progressiva formazione del saldo del conto medesimo; (vi) nel caso di specie, la cessionaria non aveva prodotto la serie integrale e continua degli estratti conto, depositati soltanto a partire dal 2012 e non dal 2007,indicato quale anno di sottoscrizione del contratto e dunque di inizio del rapporto di conto corrente; (vii) neanche la richiesta di insinuazione al passivo era stata circoscritta al periodo contenuto tra il 2012 e il 2016 (ossia fino al passaggio a sofferenza del rapporto di contocorrente), con la conseguenza che risultava preclusa al Tribunale anche l’ammissione di una CTU, rivelandosi la stessa meramente esplorativa. 4.Il decreto, pubblicato il 24. 06.2024 , è stat o impugnat o da Siena NPL 2018 S.r.l.con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Fallimento Carisma Più S.r.l., intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2704 c.c. e 96-97 l. fall., per aver il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere statuito erroneamentel’esclusione dallo stato passivo fallimentare del suo credito in ragione della carenza di data certa del contratto di conto corrente. 1.1 Osserva la ricorrente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 23- 12-2017 -Parte Seconda n. 151) dell’avviso di cessione di crediti in blocco in suo favore era da considerarsi a tutti gli effetti un documento avente data certa anteriore al fallimento della debitrice.

A ciò aggiunge che in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva prodotto la lettera di passaggio a sofferenza, corredata di avviso di ricevimento della notifica perfezionatasi in data 29/03/2017. Con la conseguenza che, anche in questo caso, la data di passaggio a sofferenza del credito eraben anteriore rispetto alla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale ultimo elemento non sarebbe stato in alcun modo tenuto in considerazione dal Tribunale. 1.2 Secondo la ricorrente, il giudice di merito si sarebbe , poi, incomprensibilmente discostato dall’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, essendosi soffermato solo edesclusivamente sull’asserita mancanza del timbro postale sul contratto, senza però voler in alcun modo considerare gli ulteriori elementi che permettevano di inquadrare il contratto di conto corrente in un momento temporale certamente anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento della società debitrice.Così, l’avviso di ricevimento in data 29.03.2017 della raccomandata, con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avevanotificato alla società Carisma Più S.r.l. (ora fallita) la lettera di passaggio a sofferenza,nonché la messa in mora ex art. 1219 c.c. costituivano,a tutti gli effetti, element i da i qual i desumere , senza alcun dubbio,l’anteriorità del contratto e del relativo credito rispetto alla procedura fallimentare.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 96-97 l. fall., per aver il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere statuito erroneamente l’esclusione dallo stato passivo fallimentare del suo credito in ragione della mancata integrale produzione degli estratti conto.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Occorre esaminare per primo il secondo motivo di ricorso. 3.1.1 Vi sono in realtà due rationes decidendi sulle quali si fonda il provvedimento qui impugnato e che hanno giustificano il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo: da un lato, l’affermata non opponibilità del contratto di conto corrente alla curatela fallimentare, per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. (ratio decidendioggetto di censura nel primo motivo di ricorso); e, dall’altro, la mancata dimostrazione del credito insinuato, già nella sua quantificazione (ragione decisoria aggredita, invece,con il secondo motivo, qui oggetto di esame).

Ebbene, la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla ricorrente con deduzioni difensive del tutto inammissibili perché rivolte, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , tramite la richiesta rilettura della documentazione già versata in atti nel corso del giudizio di merito:scrutinio che, invece, è inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;

Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). 3.1.2 La dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo - che consolida definitivamente la seconda ratio decidendi , sulla quale si fonda il provvedimento impugnato- rende nello stesso tempo carente di interesse la ricorrente a coltivare il primo motivo di ricorso, posto che lasua eventuale fondatezza non determinerebbe comunque l’accoglimento del presente ricorso per cassazione. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del Fallimento intimato.

Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica