Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17481/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against declaration of inadmissibility of consumer debt restructuring proposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17481/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the debtors' challenge to the lower court's ruling that their debt restructuring proposal was inadmissible. The debtors argued they qualified as consumers, but the court distinguished between rulings on the merits of a proposal versus declarations of inadmissibility. The court held that a declaration of inadmissibility lacks the definitive and decisive character required for cassation review because it does not preclude the re-filing of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A declaration of inadmissibility of a debt restructuring proposal lacks the definitive and decisive character required for cassation review as it does not decide on opposing rights and does not preclude the re-filing of the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer debt restructuring inadmissibility declaration cassation review definitive character re-filing of request concordato nel fallimento credito nel fallimento procedura di fallimento ancillare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
– Con il primo motivo, rubricato « Violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n.
Art. 111 Cost.
–Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, Cass.11448/2025), la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.
Art. 2, comma 1, lett. e) CCII
U, 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo ad una "potestas iudicandi" scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass.
Art. 33, comma 4 CCII
3 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 33, comma 4 CCII-art.
Art. 74 CCII
CCII contro il decreto del Giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia con cui era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato m inore dagli stessi formulata ai sensi dell’art. 74 CCII, in ragione:
Art. 77 CCII
– Né la riproposizione sarebbe ostacolata dall’art. 77 CCII, che preclude la riproposizione della domanda di concordato minore solo quando il debitore sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ovvero abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Art. 79, comma 1, terzo periodo CCII
v) della richiesta di ammissione al voto dei tre creditori ipotecari «dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento», in contrasto con l’art. 79, comma 1, terzo periodo CCII (tenuto conto dello stralcio al 90% dei crediti chirografari).
art. 2909 c.c
– Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto afferente al contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al "giudicato sostanziale" (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass.
art. 111 Cost
–Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, Cass.11448/2025), la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 35976/2022
Cassation court dismisses appeal for lack of decisiveness and timeliness regarding tax agency voting rights.
Cass. 30948/2021
Cassation court declares nullity of debt restructuring agreement homologation order due to violation of adversarial principle.
Cass. 10095/2019
Cass. 22797/2023
Consumer plan dismissed by Cassation Court for lack of merit and insufficient security for secured creditor.
Cass. 28013/2022
Cassation court dismisses appeal against debt restructuring plan rejection, citing lack of specific legal grounds.
Cass. 4451/2018
Cass. 17391/2020
anche Cass. 17391/2020, con riferimento alla categoria della definitività rebus sic stantibus).
Cass. 27301/2022
Italian Court dismisses debt restructuring appeal, ruling debtor's incomplete disclosure and lack of third-party assets preclude agreement.
Cass. 30534/2018
27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che la dichiara inammissibile, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. 30534/2018), stante la riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine quinquennale ex art.
Cass. 30529/2024
Cassation Court dismisses extraordinary appeal against inadmissibility ruling in debt restructuring agreement case.
Cass. 34180/2024
Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of debt restructuring agreement due to lack of preclusive effect.
Cass. 34288/2024
Cassation Court dismisses appeal regarding debt restructuring agreement rejection due to missing creditor voting percentages.
Cass. Sez.U, 20867/2020
raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez.U, 20867/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13377/2024 R.G. proposto da LUCCIOLI MICHELA, TINI SILVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MELCHIONNA PAOLO (MLCPLA74D16F132G) rappresentati e difesi dall'avvocato VENTOLINI NORBERTO (VNTNBR70E05C773J) -ricorrenti- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -resistente- MPS COVERED BOND 2 SRL, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE, BIPER BANCA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO, REGIONE LAZIO, INAIL-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COMUNE DI TARQUINIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3226/2024 depositata il 09/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – I coniugi Silvio Tini e Michela Luccioli propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai sensi dell’art. 51, comma 13, CCII avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha respinto il loro reclamo ex artt. 47 e s. CCII contro il decreto del Giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia con cui era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato m inore dagli stessi formulata ai sensi dell’art. 74 CCII, in ragione:

i) della pacifica qualifica di consumatore di Michela Luccioli ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.

e) CCII); ii)della natura consumeristica dei debiti di Silvio Tini, derivanti per la maggior parte dall’attività imprenditoriale svolta in una s.a.s. e in una s.r.l., da anni cancellate dal Registro imprese; iii) della preclusione derivante dall’art. 33, comma 4 , CCII in base al quale « la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile»; iv) della natura liquidatoria della proposta, in assenza di «risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda» ex art. 74, comma 2, CCII;

v) della richiesta di ammissione al voto dei tre creditori ipotecari «dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento», in contrasto con l’art. 79, comma 1, terzo periodo CCII (tenuto conto dello stralcio al 90% dei crediti chirografari). 2. –Le parti intimate non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo, rubricato « Violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 2, lett.

e) CCII - qualifica di socio e debiti derivanti da fideiussione in favore della società-esclusione della qualifica di consumatore», i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver considerato che i debiti di Silvio Tini «erano collegati a fideiussioni prestate in favore di società nelle quali il Tini era socio e detentore di quote, quindi non riferibili a posizioni debitorie estranee “all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”, non potendosi lo stesso qualificare quale consumatore». 2.2.

– Con i l secondo mezzo, rubricato « Violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 33, comma 4 CCII-art. 74, comma 1, CCII e art. 74, comma 2 - libero professionista – legittimazione ad una proposta di concordato minore - inclusione dei debiti derivanti da precedente attività di impresa» si censura la mancata considerazione del fatto che Silvio Tini è soggetto non sottoponibile a liquidazione giudiziale o coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.

c) CCII, che riveste la qualifica di libero professionista (agente assicurativo) e come tale è legittimato a presentare la domanda di concordato minore con continuazione di detta attività, non trovando perciò applicazione l’art. 74, comma 2, CCII,previsto solo in mancanza di continuità; inoltre, il vincolo dell’art. 33 comma 4 CCII non trova applicazione, in quanto riferito all’impresa cancellata dal registro imprese, mentre il Tini non vi è stato mai iscritto. 2.3. – Con i l terzo motivo, intitolato « Violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 79 comma 1 CCII - soddisfazione integrale con pagamenti dilazionati nel tempo e non immediati - diritto di voto », si lamenta il mancato apprezzamento della legittimazione al voto dei creditori ipotecari in quanto da soddisfare sì integralmente, ma in forma dilazionata, con tempistiche dei pagamenti secondo una cadenza temporale di durata pari ai piani di ammortamento. 3.

–Il ricorso è inammissibile. 3.1. –Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, Cass.11448/2025), la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost. postula la verifica che il provvedimento impugnato diverso dalla sentenza sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività, propri dei «provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti» (ex multis, Cass. Sez. U, 24068/2019;

Cass. 11524/2020). 3.2. – Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto afferente al contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al "giudicato sostanziale" (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez. U, 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo ad una "potestas iudicandi" scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. 28013/2022). Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l'attitudine al "giudicato formale", non solo nella tradizionale accezione della indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso della irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l'ha emanato (Cass.

Sez. U, 17636/2003, Cass. 28013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020). La definitività può prospettarsi anche rebus sic stantibus (cd. giudicato allo stato degli atti: cfr. Cass. Sez. U, 32359/2018). 3.3.– Con riguardo alla procedura di concordato preventivo, da tempo si afferma che «il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato» (Cass. Sez. U, 27073/2016; Cass. 211/2019, 22442/2021). 3.4. – Anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3 / 2012 , sostanzialmente corrispondenti a quelle ora disciplinate dal CCII, il ricorso straordinario per cassazione è ritenuto ammissibile quando il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento. 3.5.– In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono rinvenibili nei provvedimenti a contenuto latamente omologatorio, come l’accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), il rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021), l’accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass.10095/2019) o dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 22797/2023), il rigetto del reclamo contro il diniego di omologa del piano del consumatore (Cass.28013/2022, 4451/2018; v. anche Cass. 17391/2020, con riferimento alla categoria della definitività rebus sic stantibus). 3.6.

– Al contrario, quei caratteri non sono rinvenibili nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi (Cass. 27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che la dichiara inammissibile, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. 30534/2018), stante la riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, ritenuto operante nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. 3.7.– Anche gli ultimi approdi di questa Corte attestano che, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, posto che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. 30529/2024; cfr.

Cass. 34180/2024, 34288/2024). 3.8.– Ebbene, nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha deciso in modo definitivo sulla domanda del debitore di apertura della procedura di concordato minore, ma l’ha dichiarata inammissibile. Un simile provvedimento non riveste dunque i caratteri della definitività e decisorietà, poiché non preclude ex se la riproposizione della domanda. 3.9. – Né la riproposizione sarebbe ostacolata dall’art. 77 CCII, che preclude la riproposizione della domanda di concordato minore solo quando il debitore sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ovvero abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. 4.

–Segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difeserituali degli intimati. 5.– S ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez.U, 20867/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,